(1) Gli incarichi dirigenziali di seconda fascia hanno una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili.
(2) Per il conferimento o il rinnovo dell'incarico si procede ai sensi dell'articolo 7. L’incarico dirigenziale in essere può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura per il conferimento del nuovo incarico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 5)
(3) Per motivate esigenze organizzative o funzionali, tenuto conto delle professionalità specifiche, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere soggetti a rotazione o a modifica, anche prima della scadenza dell'incarico.
(4) Il rinnovo degli incarichi avviene sulla base di una relazione sull’attività svolta dal/dalla dirigente, che viene trasmessa al/alla dirigente di vertice competente per il personale.