(1) Gli incarichi di cui agli articoli 5 e 7 possono essere conferiti dalla Provincia, dai suoi enti strumentali, dalle agenzie provinciali, dagli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere i cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile tra le persone iscritte nel ruolo unico di cui all’articolo 2, comma 1, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dal settore della ricerca, dalla docenza universitaria, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto di lavoro e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti e le dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
(2) Ferma restando la dotazione effettiva degli enti di cui al comma 1, gli incarichi di cui agli articoli 5 e 7 possono essere conferiti, da ciascuno dei predetti enti, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico di cui all’articolo 2 purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, o di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.