(1) La dirigenza è tenuta ad assolvere annualmente agli obblighi formativi previsti per la funzione ricoperta, tenuto conto delle proprie competenze professionali.
(2) I dirigenti e le dirigenti del ruolo unico contribuiscono all’attività di formazione della futura dirigenza. Per le suddette attività prestano la loro opera intellettuale a titolo gratuito.