(1) Le collettività sono tenute a fornire ai consumatori e alle consumatrici informazioni scritte circa la provenienza degli ingredienti di cui all’articolo 2, riportate in modo ben visibile e a caratteri chiaramente leggibili, sotto forma di affissioni, indicazioni nel menù o con altre modalità idonee.
(2) Per “provenienza” si intende il Paese di origine o il luogo di provenienza. Ciò equivale,
(3) In assenza di informazioni sulla provenienza degli ingredienti di cui all’articolo 2, va riportata la dicitura “provenienza sconosciuta”.
(4) La provenienza di cui al comma 2 va indicata in conformità all’articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018.
(5) Le collettività possono facoltativamente informare i consumatori e le consumatrici circa la provenienza di ulteriori ingredienti. Tali informazioni devono essere veritiere e non ingannevoli.