(1) Alla qualifica di dirigente si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
(2) Al concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia sono ammessi:
- i dipendenti e le dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale, master universitario di primo livello o laurea triennale. Tali dipendenti devono aver prestato, alla data ultima per la presentazione della domanda, un servizio effettivo di almeno cinque anni in una qualifica funzionale dell’organico provinciale non inferiore alla settima-ter ovvero in qualifiche funzionali corrispondenti anche presso altri enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati. Ai fini della determinazione del periodo minimo di servizio effettivamente prestato vengono valutati cumulativamente i servizi prestati nel settore pubblico e in quello privato;
- i dipendenti e le dipendenti di strutture private in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego provinciale e dei titoli di studio indicati in questo comma, purché all’interno di tali strutture siano collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate per le dipendenti e i dipendenti pubblici e al termine ultimo per la presentazione della domanda abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in tali posizioni;
- le persone in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego provinciale e dei titoli di studio di cui al presente comma, già in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche e private, purché alla data ultima per la presentazione della domanda abbiano svolto funzioni dirigenziali per almeno tre anni.
(3) Al concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia sono ammessi:
- i dirigenti e le dirigenti di seconda fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2 nonché delle altre amministrazioni pubbliche, in possesso di diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale o master universitario di primo livello, purché alla data ultima per la presentazione della domanda abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici e di strutture organizzative equiparabili per un periodo effettivo non inferiore a cinque anni;
- le persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego provinciale nonché dei titoli di studio indicati in questo comma, purché alla data ultima per la presentazione della domanda abbiano ricoperto funzioni dirigenziali in settori attinenti all’attività istituzionale delle pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore a cinque anni effettivi e dispongano di una comprovata specifica esperienza professionale e manageriale. Ai fini della determinazione del periodo minimo di svolgimento delle funzioni dirigenziali vengono valutate cumulativamente le funzioni dirigenziali acquisite nel settore pubblico e in quello privato.
(4) Con cadenza almeno biennale la Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale indice un concorso, tenendo conto dei posti disponibili nella dotazione organica, delle previsioni sulla cessazione dal servizio delle e dei dirigenti iscritti al ruolo unico di cui all’articolo 2 e del fabbisogno di dirigenti programmato dalle singole amministrazioni di cui allo stesso articolo per il triennio successivo. Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(5) Nel bando sono indicati il numero dei posti messi a concorso, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, i requisiti richiesti tra cui, ove pertinente, l’abilitazione all’esercizio della libera professione e/o l’iscrizione a un albo professionale nonché l’eventuale necessaria esperienza professionale specifica; sono altresì indicati i criteri e le modalità di selezione a garanzia dell’efficienza, economicità, imparzialità, oggettività, trasparenza e del rispetto delle pari opportunità.