(1) In linea di principio tutti i dirigenti hanno diritto a un incarico.
(2) Le dirigenti e i dirigenti privi di incarico senza demerito rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo di sei anni. Trascorso tale periodo senza conferimento di alcun incarico, l’interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente con conseguente cancellazione dal ruolo unico.
(3) Alle dirigenti e ai dirigenti privi di incarico senza demerito non spetta la retribuzione variabile connessa all’incarico.
(4) Per il periodo di permanenza nel ruolo unico le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza o, con il loro consenso, presso enti senza scopo di lucro. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva. Hanno inoltre l’obbligo di partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali di cui agli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, per la rispettiva fascia di appartenenza. Questi incarichi possono essere conferiti anche per una durata inferiore a tre anni. Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.