(1) Previa pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso riportante il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili e dei criteri di scelta, gli organi di governo delle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia per la direzione di strutture ovvero all’affidamento di incarichi speciali a dirigenti appartenenti a tale fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, comma 1. La selezione avviene tra le persone in possesso dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali e aventi il profilo idoneo.
(2) L’incarico dirigenziale di prima fascia è conferito con apposito provvedimento che ne specifica l’oggetto e la durata. Al provvedimento di conferimento dell’incarico fanno seguito un contratto individuale, con cui è definito il corrispondente trattamento economico, e un apposito accordo sugli obiettivi da conseguire in relazione alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di governo nei propri atti di indirizzo.