(1) Sono ammissibili le spese che riguardano una o più prestazioni elencate al capo II e sono sorte dopo la presentazione della domanda.
(2) L’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario esamina le dichiarazioni nella domanda, nonché i preventivi e le note riguardanti le motivazioni allegati alla domanda e decide, eventualmente dopo un colloquio personale con lo studente/la studentessa, se è data la necessità dei rimborsi richiesti per il raggiungimento del titolo accademico ambito.
(3) Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse per intero o in parte, oppure non essere ammesse.