1. Con decreto dei rispettivi direttori delle Ripartizioni competenti è istituita una Commissione di valutazione che ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 dei presenti criteri.
2. La Commissione di valutazione resta in carica per quattro anni ed è composta da un rappresentante per ciascuna Ripartizione competente. Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente.
3. Se lo ritiene necessario, la Commissione di valutazione può invitare a partecipare alle sedute esperti esterni appartenenti alle categorie artistiche di cui all'articolo 4 dei presenti criteri. I pareri degli esperti esterni sono di natura consultiva.
4. Al fine di valutare il requisito della professionalità dell’attività artistica esercitata dalla persona richiedente di cui all’articolo 5, comma 1 dei presenti criteri, la Commissione di valutazione prende in considerazione:
a) l’assolvimento di studi in campo artistico presso un ente di formazione riconosciuto;
b) l’ottenimento di premi e/o menzioni per l’attività artistica svolta;
c) l’ottenimento di vantaggi economici per l’attività artistica svolta erogati da enti pubblici e/o enti privati;
d) il conferimento di proprie opere d’arte in collezioni pubbliche e/o private;
e) la partecipazione a esposizioni, mostre, spettacoli, performance, festival ed eventi culturali rivolti al pubblico di riconosciuto valore artistico.