(1) L’articolo 16 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“Art. 16 (Aree per opere ed impianti di interesse collettivo e sociale)
1. Nell’ambito delle aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico la Provincia e i comuni possono delimitare parti di esse da destinare ad opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione nell’interesse collettivo possono essere affidate ai privati proprietari. La specificazione del singolo impianto, la sua cubatura e la destinazione ad uso pubblico sono da stabilirsi nel piano urbanistico comunale. Il privato proprietario può chiedere che gli venga affidata la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’affidamento al privato proprietario viene fatto con delibera di assegnazione dell’area. L’impianto realizzato dal privato è destinato ad uso pubblico, anche verso corrispettivo ed in osservanza degli obblighi e diritti fissati con convenzione stipulata in forma di atto pubblico da annotare nel libro fondiario. Nella convenzione devono essere indicati gli obblighi, la cui inosservanza da parte del titolare determina da parte della Provincia o del comune l’acquisizione dell’impianto assieme all’area secondo la seguente procedura.
2. I fatti che danno luogo all’acquisizione devono essere contestati dalla Provincia o dal comune al proprietario dell’impianto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l’invito a presentare entro 30 giorni controdeduzioni documentate.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 la Giunta provinciale o il consiglio comunale dichiara la revoca dell’assegnazione e delibera l’acquisizione dell’impianto, con l’area su cui insiste, al patrimonio indisponibile della Provincia o del comune, che lo utilizza ai fini pubblici. La delibera è titolo per l’intavolazione del diritto di proprietà a favore della Provincia o del comune.
4. Al proprietario dell’impianto viene corrisposta un’indennità costituita dalla somma dell’indennità per l’area determinata ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e della spesa sostenuta per la realizzazione dell’impianto, dalla quale viene detratto il 50 per cento a titolo di sanzione per la violazione degli obblighi.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 possono essere applicate anche per i parcheggi pubblici.”
(2) Alla fine del comma 3 dell’articolo 22/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Le modifiche ai piani delle zone di pericolo dovute a misure di sicurezza attuate dall’Amministrazione provinciale o comunale possono essere approvate dalla Giunta provinciale previo parere della conferenza dei servizi; in questo caso non si applicano le fasi procedurali di cui ai commi da 1 a 7 dell’articolo 19.”