1. L’iscrizione nel Registro provinciale è valida per quattro anni. L’anno di validità decorre dal termine ultimo di presentazione della domanda di iscrizione di cui all’articolo 7, comma 1 dei presenti criteri.
2. La persona interessata può rinnovare l’iscrizione nel Registro provinciale secondo le modalità di cui all’articolo 7 dei presenti criteri.
3. Qualora il/la richiedente intenda beneficiare di contributi previdenziali di cui alla Legge regionale n. 4/2020, la domanda di iscrizione al registro dovrà essere rinnovata annualmente.
4. La persona richiedente deve comunicare tempestivamente all’ufficio cultura presso il quale ha presentato domanda di iscrizione al Registro provinciale l’eventuale perdita o modifica dei requisiti che hanno determinato la sua iscrizione al Registro stesso e/o l’eventuale modifica di dati anagrafici.