(1) Le spese ammesse ai sensi dell’articolo 15 possono essere rimborsate fino al 100%.
(2) L’entità del rimborso in relazione alle spese ammesse è determinata, ai sensi dell’Art. 5, sulla base del valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare di base dello studente/della studentessa:
VSE
Entità
oltre 8,00
0%
da 7,51 a 8,00
20%
da 7,01 a 7,50
40%
da 6,51 a 7,00
60%
da 6,01 a 6,50
80%
fino a 6,00
100%