(1) Entro maggio di ogni anno l’assessore/a competente presenta al Consiglio provinciale una relazione sulle società partecipate dalla Provincia e sulle società da queste controllate.
(2) Il collegio dei capigruppo può deliberare di invitare l’assessore/a competente ad un’audizione in Consiglio provinciale, alla quale l’assessore/a può anche farsi assistere dal/dalla presidente e dai dirigenti delle società con una partecipazione minima della Provincia del 50 per cento. Il collegio dei capigruppo delibera ai sensi dell’articolo 21, comma 3.
(3) L’audizione è iscritta all’ordine del giorno della successiva seduta consiliare. L’audizione non può superare i 75 minuti. Il/La Presidente può – sentito il collegio dei capigruppo – disporre un prolungamento dell’audizione.
(4) Fatta salva la facoltà del collegio dei capigruppo di decidere all’unanimità sulle modalità e lo svolgimento dell’audizione, inclusi i tempi d’intervento, l’assessore/a competente può intervenire dapprima per 10 minuti per illustrare la propria relazione. Dopodiché il/la presidente e i dirigenti possono intervenire per 15 minuti complessivi.
(5) Ogni consigliere/a ha la facoltà al termine della relazione di intervenire e porre domande, anche a più riprese, per un massimo di 3 minuti complessivi. Segue la replica dell’assessore/a competente, della durata di non più di 15 minuti complessivi.
(6) Dopo la replica, il consigliere o la consigliera ha la facoltà di porre nuovamente alle persone sentite le domande a cui non ha avuto risposta. Per rispondere a queste domande, le persone sentite hanno a disposizione altri 3 minuti ciascuna.