(1) In esecuzione dell’articolo 14, commi 2 e 6, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e dell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono istituite le aree “Formazione professionale tedesca” e “Formazione professionale italiana” che fanno capo rispettivamente al Dipartimento istruzione e formazione tedesca e al Dipartimento istruzione e formazione italiana.
(2) Sono di competenza delle aree di cui al comma 1 la formazione al lavoro, l’apprendistato, la formazione continua sul lavoro e l’orientamento alla formazione professionale previste dalla legislazione vigente.
(1) L’area “Formazione professionale tedesca” provvede:
(1) L’area “Formazione professionale italiana” provvede:
(1) Le aree “Formazione professionale” sono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1; la distribuzione e l’impiego dei fondi assegnati avvengono nel rispetto degli indirizzi espressi dal direttore/dalla direttrice di dipartimento.
(1) Al coordinatore/alla coordinatrice di area spetta il ruolo di diretto superiore delle direttrici e dei direttori delle scuole professionali e delle direttrici e dei direttori degli uffici attribuiti all’area.
(1) I coordinatori e le coordinatrici di area esercitano le loro funzioni sulla base degli indirizzi e degli obiettivi concordati con il direttore di dipartimento preposto o la direttrice di dipartimento preposta; essi esercitano inoltre le funzioni attribuite ai direttori/alle direttrici di ripartizione dagli articoli 10 e 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.
(1) I coordinatori e le coordinatrici di area rispondono della legittimità dei provvedimenti da essi adottati e provvedono agli adempimenti contrattuali ai termini dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(1) L’area “Formazione professionale tedesca” è costituita da:
(1) L’area “Formazione professionale italiana” è costituita da:
(1) Il personale insegnante e amministrativo in organico alla data del 31 agosto 2011 presso le disciolte Ripartizioni 20 e 21 è assegnato alle rispettive aree, ferme le previsioni di cui all’articolo 6 comma 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.
(1) Le competenze dell’Ufficio amministrativo per la formazione professionale tedesca sono le seguenti:
(1) Le competenze dell’Ufficio Apprendistato e maestro artigiano sono le seguenti:
(1) Le competenze dell’Ufficio Amministrazione e sviluppo della formazione professionale italiana sono le seguenti:
(1) In prima applicazione le funzionarie e i funzionari reggenti le direzioni delle ripartizioni alla formazione professionale sono incaricati del coordinamento delle aree di cui agli articoli 2 e 3.
(1) Questo decreto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, essendo stato emanato ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, come da comunicazione n. 5 del 19 aprile 2011 della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, Sede di Bolzano.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.