Pubblicato nel B.U. 3 maggio 2011, n. 18.
(1) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituita:
„b) entro il 31 dicembre 2011 per quanto riguarda l’adeguamento alle restanti prescrizioni.”
(2) L’articolo 27 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
„Art. 27 Disposizioni transitorie
1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2011 alle presenti disposizioni.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.