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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
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Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
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In vigore al: 27/05/2016
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Sentenze della Corte costituzionale
1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985
Albo professionale per giardinieri
Attendere, processo in corso!
Sentenza (6 maggio) 23 maggio 1985, n. 155; Pres. Elia Rel. Malagugini
Ritenuto in fatto:
Con ricorso notificato il 18 dicembre 1976 e depositato in cancelleria il 28 dicembre 1976 il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedeva dichiararsi l'illegittimità costituzionale del disegno di legge riapprovato dal Consiglio Provinciale dell'Alto Adige il 1° dicembre 1976 – nel testo già approvato il 7 ottobre precedente – concernente
, nel quale tra l'altro: a) si delimitavano
le dimensioni quantitative minime dell'azienda di giardinaggio (3000 mq. di cui 500 mq. riscaldabili: art. 1); b) si determinavano i requisiti per l'iscrizione all'albo (apprendistato, frequenza di una scuola professionale, superamento di un esame di abilitazione, attività professionale, superamento di un esame di abilitazione, attività professionale almeno biennale presso un giardiniere già iscritto: art. 2); c) si disciplinava la composizione della Commissione incaricata della tenuta dell'albo (art. 3); d) si poneva l'iscrizione all'albo come condizione essenziale per richiedere le misure di incentivazione previste da leggi provinciali.
Richiamando i rilievi già formulati all'atto del rinvio, il ricorrente, nel presupposto che secondo tale disciplina l'iscrizione all'albo costituisse (secondo la funzione propria di tutti gli albi professionali) condizione per l'esercizio dell'attività di giardiniere, assumeva che la imposizione di siffatte limitazioni al libero esercizio di un'attività economica contrastasse sia con l'art. 41 Cost. – per l'assenza di ragioni di pubblico interesse atte a giustificarla – sia, comunque, con l'art. 120, ult. comma, Cost. eccedendo essa i limiti della competenza regionale.
In riferimento, poi, all'interpretazione del disegno di legge posta a fondamento della riapprovazione – secondo cui l'istituzione dell'albo non impedirebbe a chiunque il libero esercizio dell'attività di giardiniere, ma avrebbe il solo scopo di individuare i possibili destinatari delle misure di incentivazione per giardinieri – il ricorrente assumeva che il riservare ai titolari di aziende di determinate dimensioni ed in possesso di dati requisiti, non le specifiche misure di incentivazione di volta in volta disposte, bensì – in via preventiva, generale ed astratta - tutte le misure di incentivazione che saranno disposte dalla provincia, sarebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di libertà di lavoro (artt. 3 e 4 Cost.); non senza, peraltro, osservare che la suddetta interpretazione era in parte smentita dalla stessa relazione dell'assessore competente, nella quale era precisato che si intendeva definire l'azienda giardiniera
. Quanto all'art. 3 del disegno di legge, il Presidente del Consiglio ne denunciava il contrasto con l'art. 61 dello Statuto speciale della Regione T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), in quanto non vi era espressamente stabilito l'obbligo di rispettare, nella composizione della commissione incaricata della tenuta dell'albo, la proporzionalità tra i gruppi linguistici. L'osservanza della norma statutaria non potrebbe infatti – come pretendeva la Provincia – desumersi per implicito dall'assenza di una espressa disposizione contraria, atteso che con essa era stato posto < non già un criterio di interpretazione, bensì un preciso precetto al legislatore regionale o provinciale, di stabilire determinate norme>. Il ricorrente impugnava infine l'art. 2, comma 3, in quanto con esso, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione per giardinieri, si attribuivano alla frequenza di un corso di studi all'estero i medesimi effetti della frequenza di un corso di studi italiano: osservando che tale disposizione, pur se non costituiva formale riconoscimento di effetti giuridici ad un titolo estero, invadeva tuttavia una competenza riservata allo Stato.
La resistente Provincia di Bolzano si é costituita con una memoria depositata il 21 gennaio 1977, e perciò oltre il termine di venti giorni dal deposito del ricorso previsto dall'art. 23, ult. comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Altra memoria illustrativa della precedente é stata poi depositata nell'imminenza dell'udienza.
Considerato in diritto:
1. Con il ricorso indicato in epigrafe, il Governo della Repubblica, à sensi dell'art. 55 del T.U. delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige (di cui al D.P.R. n. 670 del 1972) ha impugnato il disegno di legge, approvato il 7 ottobre 1976 e riapprovato, in seguito a rinvio governativo, il 1° dicembre 1976 dal Consiglio provinciale di Bolzano, avente ad oggetto «Istituzione di un albo professionale per giardinieri». Il ricorso, nel riproporre e sviluppare i motivi di censura enunciati nel telegramma governativo di rinvio in data 11 novembre 1976, solleva questioni di legittimità che investono il disegno di legge provinciale nel suo complesso e in singoli disposti, in relazione ad una pluralità di parametri costituzionali.
2. Preliminarmente occorre rilevare che la Provincia autonoma di Bolzano si è costituita nel presente giudizio con atto depositato il 21 gennaio 1977 e cioè dopo la scadenza del termine, di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso, avvenuto il 28 dicembre 1976 (art. 23, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale).
In conformità della costante giurisprudenza di questa Corte circa la perentorietà, anche per la parte resistente, dei termini per la costituzione in giudizio (si veda, da ultimo, sent. n. 71 del 1982), la costituzione della Provincia di Bolzano deve, perciò, dichiararsi inammissibile.
3. Il disegno di legge impugnato, attraverso la istituzione di un albo professionale per giardinieri, persegue, in concreto, lo scopo di predeterminare, verificandone la sussistenza, le «condizioni minime di natura quantitativa (art. 1) e qualitativa (art. 2)» (così si esprime l'assessore provinciale per l'agricoltura e le foreste nella relazione al Consiglio chiamato a deliberare per la seconda volta) necessarie per poter «richiedere misure di incentivazione previste da leggi regionali » (art. 4).
In altre parole, il disegno di legge in esame non pone vincoli o limitazioni di sorta all'esercizio della professione di giardiniere nella provincia di Bolzano e, anche se la denominazione «albo professionale», intesa nell'accezione tradizionale, può indurre in equivoco, non istituisce un ordine o collegio professionale di autogoverno della categoria; intento, questo, non deducibile da alcuna delle sue disposizioni.
La normativa proposta vuole soltanto limitare l'accesso alle misure provinciali di incentivazione a quei giardinieri che «svolgono autonomamente, personalmente e professionalmente» una o più delle attività in essa elencate su una superficie di almeno 3000 mq, di cui almeno 500 mq riscaldabili (art. 1) e che siano in possesso di determinati requisiti, di preparazione tecnica e professionale, da verificare mediante apposito esame provinciale di abilitazione (art. 2).
4. Tali essendo i contenuti essenziali ed il fine esclusivo perseguito dal disegno di legge provinciale, ne deriva, de plano, l'infondatezza di quelle tra le questioni sollevate con il ricorso governativo, che investono l'intero disegno di legge in riferimento agli artt. 41 e 120 Cost.
Le censure in esame, infatti, muovono da un equivoco interpretativo, talché, questo risolto e chiarito che la normativa considerata non pone condizione alcuna per l'esercizio del l'attività di giardiniere, ma richiede l'iscrizione all'istituendo albo professionale al solo fine di consentire l'accesso alle misure provinciali di incentivazione, i dubbi di costituzionalità, proposti dal ricorrente in relazione agli invocati parametri costituzionali, si appalesano privi di fondamento.
5. Non fondata è pure la questione di legittimità costituzionale dell'art 4 del disegno di legge provinciale sollevata dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost.
La stessa difesa del ricorrente sembra non contestare che misure di incentivazione possano legittimamente essere riservate ad aziende, nella specie giardiniere, che abbiano determinate dimensioni minime (e siano gestite direttamente, autonomamente e personalmente da soggetti in possesso di dati requisiti). E sarebbe, invero, arduo negarlo in presenza di numerose leggi, statali e regionali, che hanno recepito un siffatto criterio, senza che mai si sia dubitato della legittimità costituzionale di disposizioni del genere.
Ora non è dato comprendere, né il ricorrente spiega, perché mai la riserva contenuta nel disegno di legge in esame sia irragionevole e addirittura lesiva del diritto al lavoro in quanto espressa in termini generali (ma, certo, non vincolanti per il legislatore regionale) mentre sarebbe legittima se stabilita in una o più leggi portanti specifiche misure di incentivazione in favore dei giardinieri.
Vero è che la finalità perseguita, di evitare la eccessiva dispersione dei benefici e di premiare la professionalità degli operatori nel settore considerato, è sicuramente ragionevole e non incide affatto sul diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini.
6. Il ricorrente ha denunziato anche l'art. 2, terzo e quarto comma, del disegno di legge in esame, senza però indicare alcun parametro di riferimento.
Nel telegramma di rinvio, il Governo aveva sostenuto che la disposizione per cui «A condizione che l'interessato superi l'esame di abilitazione (di cui alla lett. a del medesimo articolo) possono essere iscritti all'albo professionale anche i giardinieri che hanno compiuto l'apprendistato e frequentato la scuola professionale (al di fuori della provincia e) all'estero» (art. 2, terzo comma) e quella per cui «l'attività professionale (almeno biennale presso un giardiniere iscritto all'albo dopo il superamento dell'esame di abilitazione) ... può essere assolta anche (al di fuori della provincia) all'estero» (art. 2, quarto comma) «implica riconoscimento et conferimento effetti giuridici da parte provincia autonoma al corso studi esteri comportando invasione materia riserva statale».
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la difesa dello Stato, pur insistendo anche su questo motivo di censura - che limita, però al solo terzo comma dell'art. 4 - , riconosce che non può «parlarsi di formale riconoscimento di effetti giuridici ad un titolo di studio estero».
In verità, la disposizione normativa in esame prende in considerazione il mero fatto della frequenza di un corso di studi, ovunque realizzata, anche all'estero, e non il titolo di studio eventualmente conseguito.
Ricondotta in questi termini, la censura governativa non può che dichiararsi inammissibile, dal momento che il ricorrente né indica né consente, con la sua prospettazione, di individuare con sicurezza il o i parametri costituzionali che risulterebbero offesi.
7. Il Governo della Repubblica deduce, infine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del disegno di legge impugnato, assumendone il contrasto con l'art. 61 dello Statuto speciale di autonomia, dal momento che il legislatore provinciale non ha osservato l'obbligo posto dalla disposizione statutaria per cui «nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi »
La questione è fondata.
L'art. 61, primo comma, compreso nel titolo IV dello Statuto speciale di autonomia, concernente gli enti locali, detta una disposizione di carattere generale, di chiusura se si vuole, per cui tutti gli organi di tutti gli enti pubblici locali devono essere costituiti, in forza di una specifica previsione normativa, in modo tale da assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici.
Tanto è ribadito dall'art. 23 del D.P.R. n. 49 del 1973, recante norme di attuazione, che, mentre afferma l'applicabilità del disposto statutario «soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le provincie della Regione», precisa che «la composizione degli organi collegiali degli enti» considerati «deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella stessa località, quale risulta dall'ultimo censimento della popolazione».
La provincia di Bolzano - come si ricava dalla già richiamata relazione al consiglio provinciale dell'assessore per l'agricoltura e le foreste - riconosce apertamente l'obbligo di osservare la proporzionale linguistica «nella composizione di tutte le commissioni», ma contesta che sia necessaria una espressa previsione positiva, bastando, a suo giudizio, la mancanza di «espresse disposizioni contrarie». L'affermazione non può persuadere, posto che l'art. 61, primo comma, dello Statuto non impone soltanto l'obbligo di applicare il principio di proporzionalità ma esige, testualmente, che vengano dettate le «norme» atte a renderlo operante nelle situazioni specificamente disciplinate.
La Commissione, di cui all'art. 3 del disegno di legge provinciale, cui è affidato il compito di «reggere» l'albo professionale per giardinieri, costituisce un organo della provincia, incardinato presso l'assessorato per l'agricoltura e le foreste, le deliberazioni del quale, dotate di indubbia rilevanza esterna, sono ricorribili avanti la giunta provinciale. La commissione è composta di quattro membri, elegge nel proprio seno il presidente, il cui voto prevale in caso di parità.
Tale composizione della Commissione, se raffrontata alla consistenza dei gruppi linguistici nella provincia di Bolzano, rende evidente che la disposizione statutaria non è suscettibile di inserzione automatica nelle singole leggi regionali, talché è indispensabile che queste predeterminino la regola cui attenersi nella composizione dei collegi, eventualmente anche in riferimento al ruolo, in ipotesi decisivo, spettante al presidente.
In accoglimento parziale del ricorso governativo, si deve quindi dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del disegno di legge provinciale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la costituzione nel presente giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero disegno di legge recante «Istituzione di un albo professionale per giardinieri » approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1° dicembre dello stesso anno, sollevata in riferimento agli artt. 41 e 120 Cost. con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del disegno di legge provinciale sopra specificato;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del medesimo disegno di legge provinciale, sollevata con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del predetto disegno di legge provinciale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., con il ricorso in dicato in epigrafe.
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
a) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
b) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
c) Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29
d) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
g) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
j) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
l) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38
m) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
n) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
B Formazione nel settore sanitario
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 febbraio 1974, n. 15
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
c) Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1989, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12
f) LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14 —
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 1
h) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
Tecnico del commercio
Formazione professionale fuori provincia
Modifiche a leggi provinciali vigenti
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14 (Norma finanziaria)
i) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 19
j) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
o) Testo unico del 23 aprile 2003
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto)
Art. 2 (Indennità di missione)
Art. 3
(L’indennità per l’accompagnamento degli alunni e delle alunne per personale docente ed equiparato)
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 febbraio 1996, n. 11
b) Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
c) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2011, n. 37
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2012, n. 19
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
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1991
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1989
1988
1987
1986
1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 82 del 20.03.1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 83 del 20.03.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 94 del 01.04.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 114 del 23.04.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 160 del 24.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 218 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 243 del 29.10.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 12.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 288 del 12.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 286 del 15.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.12.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 21.12.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 21.12.1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico
2016
2015
2014
03/01/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1
07/01/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2014, n. 2
04/02/2014 - Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
04/02/2014 - Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
04/02/2014 - Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
04/02/2014 - Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
11/02/2014 - Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
11/02/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 11 febbraio 2014, n. 3
14/02/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 14 febbraio 2014, n. 4
18/02/2014 - Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
10/02/2014 - Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19
18/02/2014 - Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
25/02/2014 - Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
25/02/2014 - Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
17/03/2014 - Corte costituzionale - sentenza 24 febbraio 2014, n. 28
25/02/2014 - Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
25/02/2014 - Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
11/03/2014 - Delibera 11 marzo 2014, n. 268
11/03/2014 - Delibera 11 marzo 2014, n. 286
18/03/2014 - Delibera 18 marzo 2014, n. 292
18/03/2014 - Delibera 18 marzo 2014, n. 318
18/03/2014 - Delibera 18 marzo 2014, n. 317
18/03/2014 - Delibera 18 marzo 2014, n. 293
25/03/2014 - Delibera 25 marzo 2014, n. 357
26/02/2014 - Corte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40
01/04/2014 - Delibera 1 aprile 2014, n. 361
07/04/2014 - Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
07/04/2014 - Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
08/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2014, n. 10
08/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2014, n. 11
10/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13
11/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2014, n. 14
18/03/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 5
18/03/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 6
28/03/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 8
04/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2014, n. 9
14/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2014, n. 15
15/04/2014 - Delibera 15 aprile 2014, n. 438
29/04/2014 - Delibera 29 aprile 2014, n. 484
29/04/2014 - Delibera 29 aprile 2014, n. 492
24/03/2014 - Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
26/03/2014 - Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64
23/04/2014 - Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
07/04/2014 - Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
09/04/2014 - Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99
09/04/2014 - Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
07/05/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2014, n. 16
16/05/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
13/05/2014 - Delibera 13 maggio 2014, n. 540
13/05/2014 - Delibera 13 maggio 2014, n. 541
13/05/2014 - Delibera 13 maggio 2014, n. 542
20/05/2014 - Delibera 20 maggio 2014, n. 577
21/01/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2014, n. 40/1.0
27/05/2014 - Delibera 27 maggio 2014, n. 590
07/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
07/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129
19/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 137
19/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138
28/05/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2014, n. 18
03/06/2014 - Delibera 3 giugno 2014, n. 663
03/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2014, n. 19
03/06/2014 - Delibera 3 giugno 2014, n. 658
03/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2014, n. 20
17/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2014, n. 21
19/06/2014 - Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
17/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2014, n. 22
10/06/2014 - Delibera 10 giugno 2014, n. 687
10/06/2014 - Delibera 10 giugno 2014, n. 691
03/06/2014 - Delibera 3 giugno 2014, n. 660
10/06/2014 - Delibera 10 giugno 2014, n. 688
19/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 144
26/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2014, n. 167
11/06/2014 - Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 169
11/06/2014 - Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175
23/06/2014 - Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188
23/06/2014 - Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190
15/04/2014 - Delibera 15 aprile 2014, n. 450
01/07/2014 - Delibera 1 luglio 2014, n. 771
01/07/2014 - Delibera 1 luglio 2014, n. 817
21/07/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2014, n. 25
22/07/2014 - Delibera 22 luglio 2014, n. 889
22/07/2014 - Delibera 22 luglio 2014, n. 895
25/07/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
22/07/2014 - Delibera 22 luglio 2014, n. 920
10/07/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2014, n. 24
01/07/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2014, n. 23
15/07/2014 - Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224
09/07/2014 - Corte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213
21/07/2014 - Legge provinciale 21 luglio 2014, n. 5
29/07/2014 - Delibera 29 luglio 2014, n. 938
05/08/2014 - Delibera 5 agosto 2014, n. 964
02/09/2014 - Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
08/07/2014 - Delibera 8 luglio 2014, n. 861
09/09/2014 - Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
04/09/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2014, n. 27
23/09/2014 - Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
26/09/2014 - Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
19/09/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2014, n. 28
26/09/2014 - Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
07/10/2014 - Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
14/10/2014 - Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
14/10/2014 - Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
21/10/2014 - Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
16/10/2014 - Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
23/10/2014 - Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
18/03/2014 - Delibera 18 marzo 2014, n. 397
04/11/2014 - Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
14/11/2014 - Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237
04/11/2014 - Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
04/11/2014 - Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
11/11/2014 - Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
11/11/2014 - Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
11/11/2014 - Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
18/11/2014 - Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
18/11/2014 - Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
19/11/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 19 novembre 2014, n. 30
18/11/2014 - Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
21/10/2014 - Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
13/11/2014 - Corte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256
25/11/2014 - Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
18/11/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2014, n. 29
11/03/2014 - Delibera 11 marzo 2014, n. 238
05/12/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2014, n. 31
09/12/2014 - Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
16/12/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2014, n. 32
09/12/2014 - Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
09/12/2014 - Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
01/12/2014 - Corte costituzionale - sentenza 1 dicembre 2014, n. 275
16/12/2014 - Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
23/12/2014 - Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
23/12/2014 - Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
23/12/2014 - Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
26/03/2014 - Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72
23/12/2014 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190
03/11/2014 - Decreto del Direttore di Ripartizione 3 novembre 2014, n. 249
23/12/2014 - Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
31/10/2014 - Contratto collettivo 31 ottobre 2014
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20/03/1985 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 82 del 20.03.1985
20/03/1985 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 83 del 20.03.1985
01/04/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 94 del 01.04.1985
23/04/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 114 del 23.04.1985
23/05/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985
24/05/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 160 del 24.05.1985
15/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985
15/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985
22/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 22.07.1985
22/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 22.07.1985
22/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
22/07/1985 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 218 del 22.07.1985
29/10/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 243 del 29.10.1985
15/11/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 286 del 15.11.1985
12/11/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 12.11.1985
12/11/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 288 del 12.11.1985
21/12/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.12.1985
21/12/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 21.12.1985
21/12/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 21.12.1985
28/05/1985 - DECRETO DELL'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE 28 maggio 1985
04/02/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 febbraio 1985, n. 1
23/07/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1985, n. 10
05/08/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 agosto 1985, n. 11
05/08/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 agosto 1985, n. 12
03/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 settembre 1985, n. 14
06/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1985, n. 15
09/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 settembre 1985, n. 16
17/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 settembre 1985, n. 17
30/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 settembre 1985, n. 18
20/11/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1985, n. 19
20/11/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1985, n. 20
05/12/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1985, n. 21
12/12/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 dicembre 1985, n. 22
19/12/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1985, n. 23
25/03/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1985, n. 3
03/04/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 aprile 1985, n. 4
31/05/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1985, n. 6
14/06/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1985, n. 7
16/07/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 luglio 1985, n. 9
02/01/1985 - Legge provinciale 2 gennaio 1985, n. 1
02/07/1985 - Legge provinciale 2 luglio 1985, n. 10
26/07/1985 - Legge provinciale 26 luglio 1985, n. 11 —
20/08/1985 - LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
20/08/1985 - Legge provinciale 20 agosto 1985, n. 13
20/09/1985 - Legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14
15/11/1985 - Legge provinciale 15 novembre 1985, n. 15
02/12/1985 - Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
13/12/1985 - Legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17
02/01/1985 - Legge provinciale 2 gennaio 1985, n. 2
07/01/1985 - Legge provinciale 7 gennaio 1985, n. 3
08/01/1985 - Legge provinciale 8 gennaio 1985, n. 4
15/01/1985 - Legge provinciale 15 gennaio 1985, n. 5
21/01/1985 - Legge provinciale 21 gennaio 1985, n. 6
21/01/1985 - Legge provinciale 21 gennaio 1985, n. 7
16/04/1985 - Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
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04/03/1969 - Legge provinciale 4 marzo 1969, n. 1
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