(1) Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati i seguenti tipi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti. Per la valutazione del sito vanno considerate inoltre la raggiungibilità, la necessaria sistemazione degli accessi e la connessione alla rete elettrica:
Impianti biogas
0,3 MW potenza elettrica nominale
Impianti di riscaldamento da massa biologica
1,0 MW potenza nominale
Impianti di cogenerazione a biomassa
1,0 MW potenza elettrica nominale
Pannelli solari termici
(solo se tale superficie non può essere
autorizzata ai sensi dell’articolo 2 su opere)“
30 m² superficie pannelli
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.