(1) Alla fine della sesta lineetta del comma 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 4, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “, anche se muniti di campanaccio, come nell’allevamento di bestiame praticato secondo la tradizione e gli usi locali;”.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.