(1) Sono meritevoli di tutela le seguenti zone umide:
(2) Sono meritevoli di tutela le seguenti sezioni aride, che si caratterizzano per la ricca biodiversità e che risultano di notevole importanza per la conservazione di piante a diffusione spontanea o di animali selvatici protetti:
(3) Le zone umide meritevoli di tutela, i fossi e i rigagnoli aperti nonché le sezioni aride devono essere conservati, consentendo l’utilizzo ecosostenibile di queste superfici, purché non se ne pregiudichi la conservazione.
(4) Non sono consentiti tutti gli interventi che possano distruggere o compromettere le aree di cui al comma 3.
(5) Lo sfalcio di canneti e prati da strame è consentito nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 marzo, mentre lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica è consentito nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 marzo. Lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica può essere effettuato solo per settori. La Giunta provinciale approva sulla base di considerazioni naturalistiche e delle necessità provenienti da rischi da piene apposite linee guida di gestione, nelle quali possono essere previste deroghe ai periodi di sfalcio di cui sopra. 9)