(1) È vietato bruciare qualsiasi tipo di manto vegetale, in particolare le siepi, gli arbusti, gli alberi e il manto vegetale presso i confini dei campi e delle banchine, nonché lungo le scarpate stradali, le linee ferroviarie, i corsi d’acqua e i fossi.
(2) In mancanza di valide alternative, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può autorizzare nel pubblico interesse l’abbruciamento del manto vegetale limitatamente a determinate zone e a determinati periodi.
(3) È vietato trattare con erbicidi i manti vegetali di cui al comma 1, tranne che all’interno di aree agricole a coltivazione intensiva.