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In vigore al: 27/05/2016

g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 141)
Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica

1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51.

TITOLO I
Pesca e caccia

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, “Pesca”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Qualora l'acqua da pesca, per le sue caratteristiche o la sua estensione, non sia adatta ad una coltivazione autonoma, il diritto di pesca può essere concesso a coltivatori di acque da pesca confinanti. Se non ne esistono o se l'acqua da pesca è adatta ad una coltivazione autonoma, per la concessione sono da preferire le associazioni locali di pesca che già coltivano acque da pesca o sono costituite da almeno 3 anni. La costituzione in associazione deve essere comprovata con atto notarile o con atto costitutivo e relativo statuto registrati. I diritti di pesca limitati ad una sola sponda dei corsi d'acqua sono concessi all'acquicoltore della sponda opposta”.

(2) Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. Ai fini della protezione delle specie autoctone di pesci e di gamberi e delle relative biocenosi l’ufficio provinciale competente in materia di pesca può allontanare dalle acque da pesca e, con il consenso del relativo gestore, anche dalle acque chiuse le tartarughe palustri immesse.”

(3) L’articolo 11/ter della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 11/ter (Licenza di pesca)

1. Nelle acque presenti sul territorio della provincia è consentita esclusivamente la pesca dilettantistica a chi è in possesso di un’apposita licenza di pesca.

2. L’ufficio provinciale competente per la pesca rilascia, su domanda degli interessati, le seguenti licenze:

  1. la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B), che autorizza i residenti in provincia all’esercizio della pesca con canna-lenza e la pesca subacquea fuori provincia;
  2. la licenza di pesca di tipo D, che autorizza gli stranieri non residenti all’esercizio della pesca con canna-lenza.

3. Le licenze di pesca di tipo B e D hanno una durata di validità di dieci anni.

4. La licenza di pesca rilasciata dalle regioni italiane e dalla Provincia autonoma di Trento alle persone ivi residenti ha validità sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

5. I documenti da allegare alla domanda di cui al comma 2, i dati da riportare sulla licenza, nonché le modalità per il rilascio di duplicati vengono determinati nel regolamento di esecuzione alla presente legge.”

(4) Le licenze di pesca di tipo B con validità in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge si intendono prorogate di ulteriori cinque anni.

(5) Il comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è abrogato.

(6) Il comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. I concessionari di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico devono installare e tenere in funzione le strutture necessarie per impedire la penetrazione di pesci nelle condotte forzate e nei macchinari idraulici.”

(7) Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 17 (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge o dell'ordinamento della pesca, fatte salve le disposizioni penali e l'obbligo del risarcimento dei danni, si applicano nei seguenti casi le relative sanzioni amministrative:

  1. per l'esercizio della pesca senza avere con sé la licenza o il permesso di pesca: euro 50,00;
  2. per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, all'articolo 5 ed all’articolo 16, nonché per ogni singola violazione dell'ordinamento della pesca: da 60,00 euro a 600,00 euro;
  3. per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 7, comma 2, all’articolo 8 ed all’articolo 11/quater: da 40,00 euro a 400,00 euro;
  4. per la violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15/bis: da 100,00 euro a 600,00 euro, e, in caso di recidiva: da 200,00 euro a 1.500,00 euro;
  5. per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 3: da 400,00 euro a 3.000,00 euro;
  6. per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 14, comma 2: la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 57/bis, comma 1, lettera c), della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, recante “Disposizioni sulle acque”;
  7. per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 15: da 500,00 euro a 5.000,00 euro.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”)  delibera sentenza

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per fauna selvatica ai sensi della presente legge si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le arvicole [e i piccioni domestici inselvatichiti] 2).”

(2) Le lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono così sostituite:

“[b) specie cacciabili dal 1° luglio al 31 gennaio:

1) volpe;

2) cinghiale;] 2)

e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 dicembre:

[1) lepre bianca;

2) pernice bianca;] 2)

3) fagiano;

4) colombaccio;

5) germano reale;

6) folaga;

7) beccaccia;

8) merlo;

9) cesena;

10) cornacchia;

11) ghiandaia;

12) gazza;

13) muflone;

14) daino;

15) coniglio selvatico;

16) quaglia;

17) marzaiola;

18) alzavola;

19) tordo bottaccio;”

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Nelle zone frutti-viticole determinate annualmente dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, l’esercizio della caccia [alla lepre comune, al merlo,] 2) alla cesena ed al tordo bottaccio è consentito fino al 10 gennaio. [Nel periodo a partire dal 16 dicembre la caccia a queste tre specie di turdidi può essere praticata tutti i giorni della settimana in deroga a quanto previsto al comma 3/bis.] 2)

(4) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 5 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/ter. In caso di permesso rilasciato ai sensi dell’articolo 29, comma 2, e relativo incarico ai guardiacaccia e agli appartenenti al Corpo forestale provinciale con licenza di porto di fucile ad uso caccia valido nonché per gli interventi sulla fauna selvatica disposti secondo l’articolo 31, comma 4, i relativi provvedimenti sostituiscono il permesso di caccia e l’autorizzazione speciale. Qualora superfici di proprietà dell’Azienda provinciale Foreste e Demanio vengano date in concessione ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, a riserve di caccia confinanti, i relativi permessi di caccia e le autorizzazioni speciali hanno efficacia anche sul territorio dato in concessione.”

(5) L’articolo 13 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Tesserino di caccia)

[1. Nella provincia di Bolzano il tesserino di caccia previsto dalla normativa statale è sostituito dai permessi di caccia di cui all’articolo 25, che consentono l’esercizio della caccia sia in forma vagante che mediante appostamento fisso.] 2)

2. Per l'esercizio dell'attività venatoria in zone ove è prevista l’opzione della forma di caccia, l'ufficio provinciale competente in materia di caccia rilascia gratuitamente il tesserino di caccia previsto dalla normativa nazionale.

3. Nel tesserino di cui al comma 2 è indicata la forma di caccia prescelta.”

(6) Le lettere l) e p) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono così sostituite:

“l) l’esercizio della caccia agli ungulati con l'impiego del cane segugio, fatta eccezione, in caso di cervidi e del cinghiale, di battute di caccia organizzate dal gestore del relativo comprensorio o autorizzate ai sensi dell’articolo 29, comma 2, con l'impiego di idonei cani da cerca o segugi a zampa corta;

p) l’esercizio della caccia con l’impiego del falco, di fucili a canna rigata semiautomatici o automatici, della balestra, dell’arco, di fionde, di armi ad aria o gas compressi nonché di fucile con canna ad anima liscia, a ripetizione o semiautomatico, che non sia limitato con apposito accorgimento tecnico all'utilizzazione di non più di due colpi;”

(7) Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. A chi non è in possesso di alcun permesso di caccia è vietato adescare, utilizzando pastura, la fauna selvatica e toccare i piccoli nati, molestare ed inseguire la fauna selvatica. Salvo che per il monitoraggio disposto dagli organi venatori di cui al titolo VI, è vietato adescare mediante somministrazione di foraggio i grandi predatori. I titolari di un permesso di caccia devono comunicare entro 24 ore l’avvistamento e gli indici di presenza dell’orso e del lupo all’ufficio provinciale competente in materia di caccia.”

(8) Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La costruzione dei centri è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentito l’ispettorato forestale territorialmente competente. Considerando le specie di fauna selvatica e tenuto conto della grandezza e delle caratteristiche del recinto, l’ufficio determina specificatamente quale e quanta fauna selvatica possa contenere il singolo centro, sempreché questo non pregiudichi notevolmente l'esercizio venatorio nelle riserve circostanti. Se per la gestione del centro ai sensi del comma 2 si rendesse necessario il rafforzamento della recinzione, l'autorizzazione è rilasciata, previo parere non vincolante della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, e questa sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge vigente in materia di tutela del paesaggio. La valutazione tiene conto degli obblighi di cui alla direttiva 43/92/CEE del Consiglio della Comunità europea del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.”

(9) Dopo il comma 8 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9 e 10:

“9. L’autorizzazione di cui al comma 3 sostituisce la definizione del carico di erbivori nonché la fissazione del periodo di pascolo e l’autorizzazione all’esercizio del pascolo nel bosco ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 23, comma 1, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

10. L’ufficio provinciale competente in materia di caccia può comunque autorizzare i titolari di un permesso di caccia per il comprensorio in cui si trova il centro, a prelevare gli ungulati selvatici cacciabili introdottisi in un centro di allevamento, stabilendo le modalità dell’intervento.”

(10) Il comma 1 dell’articolo 19/ter della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Ai fini della presente legge, per giardino zoologico si intende qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni all'anno, animali vivi di specie selvatiche autoctone, ivi comprese quelle di cui alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche. Sono esclusi dalla presente disciplina i circhi, i negozi di animali da compagnia, i centri di recupero della fauna selvatica nonché le strutture che detengono specie di uccelli e mammiferi selvatici allevati per fini zootecnici e agroalimentari.”

(11) Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“[3. Al fine di controllare la propagazione della specie nutria (Myocastor coypus) l’assessore provinciale competente in materia di caccia predispone un piano di controllo. Gli appartenenti al Corpo forestale provinciale con licenza di porto di fucile ad uso caccia valido e gli agenti venatori provvedono all’attuazione di detto piano.]” 2)

(12) Il comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La composizione della commissione di cui al comma 1 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso del gruppo linguistico ladino. Ai membri sono corrisposti, oltre al normale trattamento di missione, i compensi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.”

(13) Il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. I cani di qualsiasi razza devono essere condotti in comprensorio solo sotto la massima sorveglianza. È vietato lasciar vagare i cani. Da questo divieto sono esclusi i segugi nella caccia alla lepre durante il periodo consentito, i cani da leva e da ferma nel periodo dal 1° ottobre al 15 dicembre, i cani utilizzati per il censimento della consistenza faunistica disposto dagli organi venatori di cui al titolo VI e quelli utilizzati nell’esercizio delle battute di caccia di cui all’articolo 15, comma 1, lettera l), o nella ricerca autorizzata di cui all’articolo 11, comma 9. La stessa deroga vale anche, durante il loro lavoro, per i cani pastore, i cani da valanga e della protezione civile nonché per i cani per ciechi ed i cani militari e poliziotto. Chi viola tale disposizione soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 16, comma 1, lettere f) e g), della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche.”

(14) Il comma 4 dell’articolo 36 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. L'ammontare dei danni causati dalla fauna selvatica, che sono oggetto di una convenzione stipulata o da stipularsi fra i rappresentanti delle riserve e dei proprietari dei fondi, viene determinato ed indennizzato secondo i termini e le modalità in essa stabiliti. L'ammontare di eventuali altri danni causati dalla fauna selvatica viene valutato dagli uffici competenti delle Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste.”

(15) Dopo l’articolo 36 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 36/bis (Fondo di garanzia)

1. Al fine di garantire che ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica cacciabile, in special modo dagli ungulati, venga indennizzato nella misura ed entro il termine di cui all’articolo 36, l’Associazione istituisce un fondo di garanzia. Detto fondo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli diretti al risarcimento ed alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica cacciabile, per il miglioramento dello spazio vitale della fauna selvatica e per quelli destinati ad accertare l’entità dei danni da fauna selvatica, comprese eventuali spese giudiziali e il pagamento degli onorari dovuti agli esperti.

2. Il fondo di cui al comma 1 viene alimentato da un contributo finanziario annuale dovuto da ogni titolare di un permesso annuale o d’ospite nella misura compresa fra il cinque e il dieci per cento della tassa di concessione annuale per la licenza di porto di fucile per uso di caccia. L’ammontare del contributo annuale dovuto viene determinato con le direttive per l’esercizio della caccia di cui all’articolo 24.

3. La Giunta provinciale può concedere all’Associazione un contributo diretto ad integrare il fondo di garanzia. Detto contributo non può superare il 15 per cento della tassa di concessione annuale per la licenza di porto di fucile ad uso caccia pagata l’anno precedente al periodo di riferimento dai titolari di un permesso annuale o d’ospite.

4. I permessi annuali e d’ospite possono essere rilasciati e rinnovati solamente previa esibizione di un documento attestante l’avvenuto pagamento dell’annuale tassa di concessione per la licenza di porto di fucile ad uso caccia nonché la copertura assicurativa prevista dal comma 6 dell’articolo 11.

5. Al fine di percepire il contributo, l’Associazione deve allegare alla domanda di concessione la documentazione inerente l’ammontare del fondo disponibile alla chiusura dell’anno solare precedente e un riepilogo degli indennizzi eseguiti in tale periodo.

6. Le disposizioni contenute nel comma 1 trovano applicazione dall’inizio del quarto mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.” 3)

(16) Il comma 4 dell’articolo 38 e l’articolo 38/bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono abrogati.

(17) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

“h) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 35,00 euro a 450,00 euro per chi viola il regolamento di esecuzione, le disposizioni della presente legge non richiamate espressamente dal presente articolo e le prescrizioni integrative contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI.”

(18) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“j) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 175,00 euro a 1.000,00 euro per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento dell’annuale tassa di concessione per la licenza di porto di fucile per uso di caccia; in caso di recidiva è prevista la sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.750,00 euro”.

(19) La denominazione: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” riportata nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è sostituita dalla denominazione: “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.

(20) Le denominazioni: “direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979” e: “direttiva 79/409/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 2 aprile 1979”, riportate nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono sostituite dalla denominazione: “direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici”.

massimeCorte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278 - Caccia - specie cacciabili - periodi di caccia - modalità della caccia - competenza statale
2)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 12 dicembre 2012, ha dichiarato illegittimi i seguenti commi dell'art. 2: il comma 1, limitatamente alle parole „e i picconi domestici inselvatichiti“; il comma 2, lettere b) ed e), numeri 1) e 2); il comma 3 limitatamente alla caccia alle lepre ed al merlo così come il secondo periodo; il comma 5, limitatamente al primo comma dell'art. 13 da modificare; ed il comma 12.
3)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 12 dicembre 2012, ha dichirato estinto il processo relativamente alla questione di leggittimità costituzionale dell'art. 36/bis, come modificato dall'art. 2, comma 15, della L.P. 12 diecembre 2011, n. 14.

TITOLO II
Foreste

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, “Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico”)

(1) L’articolo 2 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 (Circolazione e parcheggio sui terreni protetti)

1. La circolazione e la sosta con qualsiasi tipo di veicolo a motore su terreni sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 1 sono vietate. A tale divieto sono anche soggetti i sentieri, le mulattiere ed i tracciati che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito di autovetture a due ruote motrici e non siano sottoposti ad ordinaria e sistematica manutenzione.

2. In presenza di sufficiente innevamento non è soggetto al divieto di cui al comma 1 l’utilizzo di mezzi meccanici adibiti alla preparazione e manutenzione delle aree sciabili attrezzate, delle piste da fondo e slittino nonché dei tracciati escursionistici invernali purchè gestiti con il consenso dei proprietari fondiari e concordati con l’ispettorato forestale territorialmente competente. Per i mezzi adibiti esclusivamente a tale attività si prescinde dal rilascio del contrassegno identificativo.

3. Per i mezzi di cui al comma 2, utilizzabili anche per altri scopi, nonché per tutti gli altri veicoli a motore adatti alla circolazione sulla neve, l’autorità forestale rilascia apposito contrassegno identificativo del mezzo. In questi casi il mezzo deve essere coperto anche da polizza assicurativa per la responsabilità civile.

4. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo, avuto riguardo alle particolari caratteristiche e condizioni delle strade e dei terreni al fine di evitare inutili danni, disturbi, inquinamenti e rumori, nonché per salvaguardare la sicurezza delle persone e degli animali. In caso di violazione di tali obblighi l’agente accertatore è tenuto a fornire adeguata motivazione comprovante la trasgressione.

5. Lungo le strade con circolazione libera è consentito il parcheggio entro una fascia di dieci metri, purché detta fascia sia costituita da terreno non coltivato. Sono considerati terreni coltivati tutti i terreni ad utilizzazione agricola, i terreni soggetti a periodica lavorazione ed i boschi in fase di rinnovazione.

6. Resta salvo ed impregiudicato il consenso del proprietario per la circolazione ed il parcheggio consentiti ai sensi del presente articolo.”

(2) Il comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. È obbligo del conducente rispettare le norme comportamentali di cui all’articolo 2, comma 4.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, è così sostituito:

“2. Autorizzazioni anche plurigiornaliere possono essere rilasciate, su motivata richiesta, ad apicoltori, itticoltori, gestori di riserve di caccia, agenti venatori e guardiapesca volontari senza stabile e costante rapporto di lavoro su richiesta del gestore della caccia e della pesca nonché ad accompagnatori alla caccia del camoscio.“

(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Il contrassegno invalidi ai sensi del codice della strada vigente è valido anche come contrassegno per la circolazione sulle strade chiuse.”

(5) Il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Si applica la sanzione amministrativa di 200,00 euro per il transito non autorizzato con veicoli a motore nei territori di cui all'articolo 2. La sanzione è ridotta a 100,00 euro, qualora il trasgressore sia in possesso dei requisiti utili ad ottenere l'autorizzazione al transito.“

(6) Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“7/bis. Si procede al sequestro amministrativo del veicolo, qualora il trasgressore tenti di sottrarsi al controllo da parte degli agenti accertatori, tenga un comportamento di guida che costituisca pericolo per l’incolumità delle persone oppure circoli con mezzo privo di targa identificativa o con targa falsificata.”

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, “Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 giugno 1991,n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. In deroga al comma 1 i proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere, sui fondi di cui dispongono, funghi in quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi a persona. Nei parchi naturali, i residenti nei relativi comuni possono raccogliere funghi nei giorni pari in quantità non superiore a due chilogrammi a persona senza pagamento del diritto fisso di raccolta.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, è personale e può essere presentata unicamente da persone di età superiore agli anni 14. Essa è composta dalla quietanza di versamento del diritto di raccolta, rilasciata da un ufficio postale o istituto bancario oppure da un’associazione turistica, nonché da un documento di riconoscimento valido. La quietanza deve contenere le generalità della persona e il giorno o i giorni ai quali si riferisce la denuncia.”

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante “Ordinamento forestale”)

(1) Il comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

(2) Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La Giunta provinciale determina gli interventi di modesta entità e di lieve impatto idrogeologico-forestale ed ambientale non soggetti alla concessione edilizia ed all'autorizzazione di cui al comma 1.”

(3) Il comma 9 dell’articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

(4) L’articolo 7 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Prestazione di cauzione)

1. Nella prescrizione delle modalità di esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5 e 6 può essere prevista la prestazione di una cauzione per la corretta esecuzione dei lavori.

2. Le modalità di versamento della cauzione nonché i criteri per la determinazione del suo ammontare sono disciplinati nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

3. La validità delle autorizzazioni decorre dal momento della prestazione della relativa cauzione.

4. Qualora l'autorizzazione si riferisca a lavori per i quali è concesso un contributo, in sostituzione della cauzione può essere trattenuta una parte del contributo medesimo.”

(5) L’articolo 10 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 10 (Danneggiamento del suolo o soprassuolo)

1. Coloro che tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni al suolo o al soprassuolo in violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione, soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al sestuplo del valore delle piante tagliate o del danno prodotto, con un minimo di 62,00 euro salvo, in ogni caso, l'obbligo dell'esecuzione di misure compensative o di ripristino di cui all'articolo 11.

2. La valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato compete al personale forestale secondo le norme ed i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”

(6) L’articolo 11 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 11 (Ripristino del danno)

1. Oltre alla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge per le diverse violazioni, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste può imporre, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, il ripristino dello stato di fatto preesistente o l'esecuzione di misure compensative secondo le modalità ed i tempi da questo stabiliti.

2. Qualora il ripristino non venga effettuato o le misure compensative non siano state realizzate, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste emette un’ingiunzione di pagamento al fine di consentire all’amministrazione provinciale di provvedere, in via sostituiva e a spese del trasgressore moroso, all’esecuzione degli interventi non effettuati.

3. Qualora il pagamento dell’importo non sia effettuato entro il termine stabilito, si procederà all’esecuzione coattiva ponendo a carico del debitore moroso le spese del procedimento.”

(7) L’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Pianificazione silvo-pastorale sovraziendale ed aziendale)

1. L’autorità forestale può redigere pianificazioni silvo-pastorali di tipo sovraziendale, coinvolgendo anche i proprietari, i comuni, altre autorità, le associazioni e la popolazione.

2. L’autorità forestale provvede anche alla pianificazione silvo-pastorale aziendale, che si articola in piani di gestione dei beni silvo-pastorali, in piani forestali sommari nonché in schede boschive ed alpicole.

3. Le superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale produttiva superiore a cento ettari devono essere utilizzate in conformità ad un piano di gestione approvato dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste.

4. I piani di cui al comma 3 acquistano efficacia con l'avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio dei comuni interessati; essi sono parificati a tutti gli effetti al regolamento di esecuzione della presente legge.

5. Nel caso di superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale produttiva superiore a cento ettari, la cui gestione ordinaria è aggravata, si provvede alla predisposizione di un piano forestale sommario, approvato dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale.

6. La gestione e l'utilizzazione di superfici boschive di dimensioni inferiori a cento ettari deve avvenire in conformità alle corrispondenti schede boschive approntate dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale. Tali strumenti di pianificazione forestale contengono i dati essenziali dei piani di gestione.

7. Le superfici pascolive non gestite con un piano di gestione dei beni silvo-pastorali devono essere gestite in conformità alle corrispondenti schede alpicole predisposte dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per l’economia montana.

8. Contro i piani di gestione e le schede di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni rispettivamente dalla loro pubblicazione o comunicazione.”

(8) L’articolo 16 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

(9) Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Gli enti pubblici devono investire in interventi di miglioramento un importo di almeno il dieci per cento del ricavo netto derivante dai tagli ordinari e straordinari della massa legnosa assegnata. Tale importo viene versato sul bilancio provinciale, affinché l’autorità forestale possa eseguire un progetto in economia. L’ente ha per altro facoltà di realizzare i relativi interventi migliorativi sotto forma di prestazioni proprie riconosciute dall’autorità forestale.”

(10) Il comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Nei boschi e sui terreni degradati, soggetti a vincolo ai sensi dell'articolo 3, è di regola vietato l'esercizio del pascolo senza autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, che deve attenersi ad apposite direttive approvate dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste e tenere conto dei diritti eventualmente esistenti sui singoli terreni.”

(11) L’articolo 24 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 24 (Accensione di fuochi nei boschi)

1. È vietato accendere fuochi nei boschi o ad una distanza di sicurezza inferiore a 20 m dai medesimi, salvo quanto previsto dal comma 3 e dalla normativa speciale.

2. In tale caso il fuoco, su intimazione dell’agente accertatore, deve essere immediatamente spento.

3. Il divieto di cui al comma 1 non sussiste per coloro che si trovino nei boschi per esercitare un’attività forestale e per le aree attrezzate per l’accensione di fuochi individuate dall’autorità forestale. Vanno comunque osservate tutte le precauzioni adatte ad evitare lo sviluppo di incendi boschivi, quali mettere in sicurezza e delimitare il fuoco, tenerlo il più basso possibile e assicurarsi, nel momento dell’abbandono, che lo stesso sia completamente spento.

4. Salvo quanto disciplinato nella normativa speciale, il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente può autorizzare, in caso di feste tradizionali, l’accensione di fuochi nei boschi ed entro la distanza di sicurezza.

5. In caso di elevato pericolo di incendi boschivi, reso noto alla popolazione attraverso internet e i mass media, il divieto di accendere fuochi nei boschi ed entro la distanza di sicurezza è assoluto.

6. Per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 3, e 4 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 5, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

7. Per la violazione della disposizione di cui al comma 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 euro.

8. Qualora a causa dell’accensione illecita di fuochi nel bosco o ad una distanza di sicurezza inferiore a 20 metri dal bosco, sorga un grande pericolo di incendio boschivo, venga causato un incendio boschivo oppure si renda necessario un impegno di forze di intervento notevole, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 300,00 euro a 3.000,00 euro. Il personale di sorveglianza in tali casi deve indicare apposita motivazione.”

(12) L’articolo 30 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 30 (Alberi di natale)

1. Le piante o i loro cimali, destinabili o destinati ad alberi di Natale, che sono detenuti, trasportati o posti in commercio nell'ambito della provincia di Bolzano, devono essere muniti di apposito contrassegno che non permetta l’uso ripetuto dello stesso. Per le piante provenienti dal territorio provinciale i contrassegni sono forniti dall’autorità forestale.

2. Il contrassegno non è necessario per le piante o i cimali detenuti o trasportati dal proprietario del bosco privato.

3. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'apposizione del contrassegno soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 80,00 euro per ogni pianta o cimale.”

(13) Il comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Ai proprietari dei terreni soggetti alle imposizioni di cui al comma 1 può essere concessa un'indennità annua fissa, determinata dall’assessore provinciale per le foreste, tenendo conto dei criteri per la determinazione di tale indennità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.”

(14) Il comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La destinazione degli investimenti finanziati deve essere rispettata per almeno 15 anni per quelli immobiliari e per almeno cinque anni per quelli mobiliari.”

(15) L’articolo 48 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 48 (Contributi per la selvicoltura)

1. L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi selvicolturali, quali la formazione e la ricostituzione di boschi, le cure colturali di ogni tipo, i tagli fito-sanitari e gli altri interventi ai soprassuoli boschivi, ivi compresi quelli relativi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica, da incendi e da altre calamità naturali, oltre ai lavori connessi. I contributi sono erogati per i lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dai verbali di verifica.

2. Per le esigenze di cui al comma 1, l’amministrazione provinciale può concedere contributi fino ad un massimo del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili per investimenti inerenti all’ammodernamento del parco macchine per l’utilizzazione legnosa, l’esbosco e per la prima lavorazione.”

(16) L’articolo 49 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 49 (Contributi per i pascoli e i terreni montani)

1. L'amministrazione provinciale può concedere contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di tutte le opere, le misure ed i servizi necessari al mantenimento e al miglioramento della gestione delle malghe, nonché per il mantenimento e il recupero di ambienti e zone di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o storico-culturale.

2. Per opere, misure e servizi di cui al comma 1 si intendono la costruzione, la sistemazione e l’adeguamento delle infrastrutture riguardanti gli accessi, la costruzione e la sistemazione delle infrastrutture per il ricovero del personale e del bestiame, l’approvvigionamento idrico per il personale ed il bestiame, le infrastrutture per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e delle deiezioni di provenienza animale, la realizzazione e sistemazione di chiudende per la delimitazione del pascolo nonché la separazione del bosco dal pascolo, i miglioramenti colturali dei terreni alpini nonché le infrastrutture per la trasformazione e la conservazione dei prodotti.

3. I contributi possono essere concessi ai proprietari, e, previo consenso degli stessi, agli affittuari e ad altri gestori, che gestiscono le malghe di proprietà pubblica, privata singola e collettiva.

4. Nei territori classificati montani in base alle normative vigenti e nelle zone rurali, a favore delle aziende agricole possono essere concessi contributi per la realizzazione delle infrastrutture di accesso, quali strade e teleferiche. Sono ammessi a contributo, nella misura fino all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, la costruzione, la sistemazione, l’adattamento, la pavimentazione della viabilità rurale e l’approvvigionamento idrico potabile e antincendio. In zone particolarmente disagiate e sfavorite dal punto di vista socio-economico o idrogeologico le percentuali contributive potranno essere adeguatamente aumentate fino alla copertura totale della spesa riconosciuta ammissibile.

5. Per la costruzione, l’ampliamento e il risanamento delle infrastrutture per il ricovero di macchinari agricoli e forestali a favore di enti pubblici possono essere concessi contributi fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.”

(17) L’articolo 50 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 50 (Contributi in caso di danni a infrastrutture e immobili dovuti a calamità naturali)

1. Ai comuni, alle amministrazioni separate di beni di uso civico, alle cooperative, ai consorzi, ad altre associazioni ed ai privati l’amministrazione provinciale può concedere contributi nella misura fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l'eliminazione di danni a immobili o infrastrutture di prevalente carattere agrario o forestale, causati da calamità naturali, quali terremoti, valanghe, smottamenti o inondazioni.

2. L’importo massimo è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale e può essere rivalutato dalla stessa in considerazione dell'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. I contributi sono erogati per i lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dai verbali di verifica.”

TITOLO III
Ambiente

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 39 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è inserito il seguente comma:

“3/bis. Se il comune non provvede ai sensi del comma 3 la Provincia può intervenire sostituendosi al comune stesso. In tal caso le spese sostenute sono a carico del comune, salva la presenza di un interesse generale.”

(2) Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Le mancate denunce o le denunce di qualsiasi tipo in materia di gestione dei rifiuti che siano incomplete o presentate fuori termine non comportano danni irreversibili; per queste violazioni si applicano le norme procedurali di cui all’articolo 4/bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.”

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, “Legge di tutela della natura e altre disposizioni”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è così sostituito:

“1. Tutte le piante a diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia di Bolzano sono protette. Sono escluse dalle disposizioni di tutela di cui agli articoli 8 e 9 le specie neofite invasive.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è inserito il seguente comma:

“3/bis. I proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere, sui fondi di cui dispongono, funghi in quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi a persona nonché le specie vegetali parzialmente protette senza limitazioni. Nei parchi naturali i residenti nei relativi comuni possono raccogliere funghi nei giorni pari in quantità non superiore a due chilogrammi a persona senza pagamento del diritto fisso di raccolta.”

(3) Il comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è così sostituito:

“5. Lo sfalcio di canneti e prati da strame è consentito nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 marzo, mentre lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica è consentito nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 marzo. Lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica può essere effettuato solo per settori. La Giunta provinciale approva sulla base di considerazioni naturalistiche e delle necessità provenienti da rischi da piene apposite linee guida di gestione, nelle quali possono essere previste deroghe ai periodi di sfalcio di cui sopra.”

(4) La lettera g) del comma 4 dell’articolo 21 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è così sostituita:

“g) spargere concime minerale e concime organico liquido, colaticcio e liquame di origine zootecnica, ad eccezione di quello prodotto nel sito Natura 2000 e ad eccezione delle culture arative, frutticole e viticole. La Giunta provinciale approva in considerazione delle specifiche esigenze naturalistiche e di un appropriato uso del sito linee guida di gestione, sulla base delle quali possono essere concesse delle deroghe al suddetto divieto. ”

(5) Il comma 6 dell’articolo 22 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è così sostituito:

“6. I provvedimenti di approvazione, per i casi di cui ai commi 4 e 5, dispongono, eventualmente anche a carico del o della proponente, le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000.”

(6) Dopo il comma 15 dell’articolo 31 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“16. Le sanzioni amministrative da applicarsi in base ai commi precedenti non possono comunque superare l’importo massimo di 20.000 euro.”

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, “Tutela del paesaggio”)

(1) Il comma 1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis. Ad eccezione degli interventi elencati alle lettere a), i), e k) del comma 1 nonché delle domande di rinnovo di autorizzazione paesaggistica, è obbligatorio acquisire il parere della Seconda commissione per la tutela del paesaggio.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il ricorso deve essere deciso entro 60 giorni dalla sua presentazione.”

(3) La lettera n) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è soppressa.

TITOLO IV
Usi civici

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.) per l’esercizio dei diritti sulle terre comuni”)

(1) L’articolo 5 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5 (Compartecipanti e loro quote)

1. Se le quote di compartecipazione alle vicinie, interessenze o alle altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate o costituite, non risultano dal libro fondiario, la commissione locale per i masi chiusi competente per territorio, esaminati tutti gli elementi di prova presentati dai singoli interessati, tenta una conciliazione sull’entità delle quote di compartecipazione. La conciliazione è sottoposta all’approvazione dell’assessore provinciale competente in materia. Il relativo decreto costituisce titolo per l’iscrizione tavolare.

2. In caso di mancato accordo fra i compartecipanti delle comunità, la commissione provinciale per i masi chiusi, sentiti – se del caso – un rappresentante della commissione locale per i masi chiusi di cui al comma 1 e i singoli compartecipanti, nonché esaminati tutti i mezzi di prova presentati, fissa le quote di compartecipazione. Il relativo provvedimento costituisce titolo per l’iscrizione tavolare.

3. La normativa contenuta nei commi 1 e 2 trova applicazione anche in sede di determinazione degli stessi compartecipanti.

4. Qualora i compartecipanti alla comunione non siano ancora stati determinati e la comunione stessa non vi provveda, i beni vengono amministrati dalla Giunta comunale.”

(2) L’articolo 8 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 8 (Esame ed approvazione)

1. L’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni nelle singole comunioni di cui all’articolo 1, nonché l’utilizzo delle terre e l’amministrazione di queste comunioni sono regolati da un apposito statuto approvato dalla maggioranza assoluta dei compartecipanti, calcolata secondo le quote da ciascuno possedute.

2. Entro 15 giorni dalla sua approvazione, lo statuto deve essere trasmesso ai fini del controllo sia della sua legittimità che nel merito all’ufficio competente presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. L’assessore provinciale competente in materia emana il relativo decreto di approvazione e può modificare lo statuto al fine di garantire l’efficienza dell’organizzazione delle singole comunioni.

3. Alla stessa procedura di cui al comma 2 è soggetto lo statuto delle comunioni che vengono costituite allo scopo di utilizzare terreni soggetti ad uso civico ai sensi dell’articolo 1. L’assessore provinciale competente in materia, prima di decidere in merito, chiede un parere alla Giunta comunale o all’amministrazione separata dei beni di uso civico, a seconda delle relative competenze. Detto parere si considera positivo se la Giunta comunale o l’amministrazione separata dei beni di uso civico non lo inoltra all’assessore provinciale competente in materia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

4. La procedura prevista dai commi 2 e 3 trova applicazione anche in caso di modifica dello statuto di una comunione.”

(3) Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, sotto il titolo “Amministrazione delle comunioni” è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/bis (Organi della comunione)

1. Sono organi della comunione:

  1. l’assemblea dei compartecipanti;
  2. il consiglio d’amministrazione;
  3. il presidente della comunione;
  4. uno o più revisori dei conti;
  5. un collegio arbitrale, ove previsto dallo statuto.”

(4) L’articolo 12 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12 (Assemblea dei compartecipanti)

1. L’assemblea dei compartecipanti elegge ogni cinque anni il presidente, i membri del consiglio d’amministrazione, i revisori dei conti e, ove previsto dallo statuto, il collegio arbitrale; approva annualmente un bilancio preventivo, le sue modifiche ed il conto consuntivo elaborato per ogni anno solare dall’organo amministrativo competente ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge e dallo statuto.

2. L’elezione degli organi amministrativi di cui al comma 1 avviene in sessioni separate ed a maggioranza semplice; a ciascun compartecipante spetta un voto.

3. Salvo nei casi in cui la presente legge o lo statuto prevedano una maggioranza qualificata, le deliberazioni dell’assemblea sono valide se sono presenti metà più uno dei compartecipanti e sono prese con maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea delibera secondo lo statuto.

4. Se i compartecipanti alla comunione non sono ancora stati determinati e la comunione stessa non provvede all’amministrazione dei propri beni, l’assessore provinciale competente in materia, su domanda degli interessati o anche d’ufficio, può nominare un commissario.

5. Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare le deliberazioni della maggioranza dell’assemblea innanzi alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla deliberazione. La Giunta provinciale può annullare la deliberazione dell’assemblea generale e rinviarla alla stessa per una nuova deliberazione. Se l’assemblea insiste, la Giunta provinciale, dietro ricorso, decide in merito.”

(5) L’articolo 13 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Consiglio d’amministrazione)

1. Il consiglio d’amministrazione dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e svolge i compiti previsti dallo statuto.

2. Quando il numero dei compartecipanti alla comunione è pari o inferiore a 15, i compiti attribuiti al consiglio d’amministrazione vengono svolti dal presidente della relativa comunione.”

(6) L’articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 14 (Presidente)

1. Il presidente della comunione è il legale rappresentante della stessa e la rappresenta in giudizio, convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio di amministrazione ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla presente legge e dallo statuto.”

(7) Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 14/bis (Revisori dei conti)

1. I revisori dei conti vigilano sulla gestione della comunione, assistono all’assemblea dei compartecipanti, presentano una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e svolgono tutti gli altri compiti attribuiti loro dalla legge e dallo statuto della comunione.

2. I revisori dei conti possono essere sia compartecipanti della comunione che persone esterne. Il numero dei revisori dei conti è determinato nello statuto.”

(8) L’articolo 15 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 15 (Amministrazione commissariale)

1. In caso di emergenza ovvero di carenza, inadempienza o irregolarità da parte degli organi amministrativi della comunione nello svolgimento dei propri compiti o su richiesta della comunione stessa, l’ufficio competente della Ripartizione provinciale Agricoltura interviene nel modo più appropriato per garantire il buon funzionamento della comunione, proponendo, se necessario, alla Giunta provinciale la nomina di un commissario. Nella delibera di nomina la Giunta provinciale attribuisce al commissario, secondo le necessità, il compito di emanare singoli provvedimenti o, in caso di scioglimento degli organi amministrativi, di amministrare la comunione fino alla nuova nomina degli stessi, compiendo anche atti di straordinaria amministrazione. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario, compreso il corrispettivo a lui dovuto, sono a carico della comunione.”

(9) Dopo l’articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 16/bis (Rettifiche ed integrazioni dello stato tavolare)

1. L’assessore provinciale competente in materia può disporre la rettifica ed integrazione dello stato tavolare inerente alla proprietà e al godimento dei beni comuni. Il relativo decreto costituisce titolo per l’intavolazione.”

(10) Dopo l’articolo 16/bis della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, è inserito il seguente articolo:

“Art. 16/ter (Mancato utilizzo della quota di compartecipazione)

1. Se per gli immobili, ai quali sono collegate quote di compartecipazione a comunioni ricostituite, non vi è alcun fabbisogno di legname per la sede aziendale e i fondi rustici, il diritto di percepimento resta sospeso ed i corrispondenti mezzi vengono impiegati per investimenti di miglioramento dei beni comuni o per lavori di interesse generale. Lo stesso vale per l’esercizio del pascolo e per il godimento di altri diritti reali.”

(11) L’articolo 17 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 17 (Ricostituzione di comunioni)

1. Per le terre, già di proprietà di interessenze, vicinie e altre comunità e comunioni, assegnate con provvedimenti emanati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, a comuni o frazioni di comune, ogni ex compartecipante o un suo avente diritto può chiedere la ricostituzione della comunione e la restituzione delle terre alla medesima. Il consiglio comunale o l’amministrazione separata dei beni di uso civico, dopo avere ordinato la riunione in assemblea degli ex compartecipanti e tenuto conto di quanto ivi deliberato, decide sulla domanda. I provvedimenti del consiglio comunale o dell’amministrazione separata per i beni di uso civico sono sottoposti all’approvazione, anche nel merito, dell’assessore provinciale competente in materia, che emana il relativo decreto di ricostituzione della comunione e di restituzione delle terre alla medesima. Tale decreto costituisce titolo per l’iscrizione tavolare.”

(12) Il comma 1 dell’articolo 17/bis della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. I boschi e i pascoli appartenenti a comunioni transfrontaliere devono essere utilizzati in conformità ad un apposito piano di gestione soggetto ad approvazione del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, concessa d'intesa con gli organi competenti dei territori limitrofi.”

(13) Negli articoli 16, 17/bis, 17/ter, 17/quater nonché nel titolo antistante l’articolo 17/bis della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, le parole: “associazione agraria” sono sostituite dalla parola: “comunione”.

(14) Il titolo “Disposizioni finali e transitorie” della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, è così sostituito: “Disposizioni finali”.

(15) Gli articoli 18 e 19 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“Art. 18 (Efficacia degli atti)

1. I decreti dell’assessore provinciale competente in materia previsti nella presente legge sono definitivi.

Art. 19 (Rinvio)

1. Restano ferme le disposizioni contenute nella legge provinciale sui masi chiusi attinenti ai rapporti di comproprietà e agli altri diritti reali connessi con un maso chiuso.”

(16) Per gli organi delle comunioni eletti ai sensi della normativa vigente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, la durata della carica è prorogata a cinque anni.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, “Amministrazione dei beni di uso civico”)

(1) Il titolo in lingua tedesca della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: “Verwaltung der Gemeinnutzungsgüter”.

(2) All’inizio del testo normativo della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente titolo:

“Titolo I

Organi e modalità di amministrazione”

(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4/bis. Se l’amministrazione dei beni di uso civico è affidata alla Giunta comunale, il segretario comunale funge da segretario. Egli roga, se richiesto dal sindaco, anche i contratti nei quali è parte l’amministrazione separata e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse di questo ente. Per quanto riguarda i diritti di rogito da incassare, vale la disciplina applicabile ai contratti del comune, e l’aggiornamento e la formazione professionale così finanziati devono comprendere anche la materia dei diritti sui beni di uso civico.”

(4) Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: "I redditi dei beni di uso civico, comprese le entrate derivanti dalla vendita dei beni stessi, e le altre entrate patrimoniali derivanti dall'utilizzo di risorse naturali nel proprio ambito territoriale sono da utilizzare nel seguente ordine di preferenza:"

(5) Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Se i beni di uso civico sono stati classificati tali in seguito alla fusione di due comuni e successiva nuova separazione di tali comuni, in casi eccezionali e debitamente motivati i proventi dei beni di uso civico possono, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, eccetto la lettera c), essere utilizzati anche per finanziare iniziative comunali."

(6) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente titolo:

“Titolo II

Acquisto, vendita e altri atti di disposizione concernenti beni di uso civico”

(7) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, sotto il titolo II è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/bis (Acquisto di immobili)

1. L’amministrazione dei beni uso civico può acquisire immobili rustici nonché altre superfici di pertinenza e accessorie ai beni di uso civico. Detti immobili sono soggetti al regime dei beni di uso civico.”

(8) Dopo l’articolo 6/bis della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/ter (Atti soggetti a parere positivo)

1. Sono soggetti a previo parere positivo da parte dell’assessore provinciale competente per l’agricoltura gli atti delle amministrazioni dei beni di uso civico aventi per oggetto:

  1. l’alienazione di beni di uso civico nonché la costituzione, la modificazione e l’estinzione di diritti reali su detti beni;
  2. l’acquisto di immobili rustici nonché di altre superfici di pertinenza e accessorie ai beni di uso civico.

2. Il parere positivo di cui al comma 1 decade se non ne viene fatto uso mediante intavolazione entro il termine di tre anni.

3. Il parere positivo di cui al comma 1 non è prescritto:

  1. per la vendita dei beni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766;
  2. per la realizzazione di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali; a norma dell’ordinamento urbanistico è consentita a prezzo congruo l’alienazione di beni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella misura strettamente necessaria;
  3. qualora nel piano regolatore o nel programma di fabbricazione i beni di uso civico siano destinati ad uso diverso, essi possono essere alienati a partire dall’entrata in vigore degli strumenti urbanistici agli scopi previsti nei medesimi;
  4. per l’alienazione di superfici destinate all’edilizia privata e vendute per la realizzazione della prima abitazione; in tal caso dette superfici devono essere vendute mediante asta pubblica, alla quale concorrono con precedenza gli aventi diritto di uso civico ai sensi della presente legge e, in via subordinata, i cittadini residenti nel relativo comune;
  5. per i provvedimenti di esproprio per pubblica utilità.

4. In caso di vendita di cui al comma 3, lettera a), ha diritto di prelazione:

  1. l’affittuario, coltivatore diretto, purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni e non abbia venduto nel biennio precedente altri fondi rustici, ed, in subordine,
  2. il coltivatore diretto confinante avente diritto di uso civico, ed in subordine
  3. il coltivatore diretto avente diritto di uso civico, che attraverso tale acquisto ottiene la formazione o l’arrotondamento della propria azienda agricola.

5. In caso di vendita all’affittuario ai sensi del comma 4, lettera a), il prezzo deve essere congruo e viene determinato dall’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice in base al valore del reddito presunto con applicazione del tasso legale.

6. In caso di vendita a coltivatore diretto ai sensi del comma 4, lettere b) e c), il prezzo non può essere inferiore a quello minimo fissato dall’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice.

7. In presenza del parere positivo di cui al comma 1, lettera a), e delle fattispecie descritte al comma 3, l’assessore provinciale competente in materia dispone la cancellazione del vincolo di uso civico, mentre in caso di acquisto di cui al comma 1, lettera b), dispone l’apposizione del vincolo.

8. Ai fini dell’applicazione della presente legge si considera coltivatore diretto colui che si dedica direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi, all’allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare sia pari ad almeno un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione dei fondi e per l’allevamento ed il governo del bestiame. L’esistenza dei suddetti requisiti deve essere attestata dall’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice.”

(9) Dopo l’articolo 6/ter della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente titolo:

“Titolo III

Controllo e interventi sostitutivi”

(10) Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente titolo:

“Titolo IV

Disposizioni varie”

(11) Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 giungo 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Il termine per l’annullamento viene interrotto una sola volta, nel caso in cui la Giunta provinciale richieda informazioni integrative prima della sua scadenza. In tal caso il termine riprende a decorrere a partire dal ricevimento dei documenti e delle informazioni richieste. I provvedimenti decadono se il comitato o l’organo amministratore non trasmette le informazioni integrative entro 30 giorni dalla richiesta.”

(12) L’articolo 9 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 9 (Forme di conduzione e di amministrazione)

1. I beni di uso civico di cui all’articolo 11, lettera b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , possono essere concessi in affitto in base alle disposizioni vigenti, dati in concessione o essere venduti ai sensi delle disposizioni della presente legge.

2. I beni di uso civico di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, la cui ripresa decennale di legname, definita dall’autorità competente in base ai piani silvo-pastorali o alle schede boschive, non superi i 50 mc all’anno, possono essere iscritti nell’elenco ufficiale delle comunioni di cui all’articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, ed amministrati secondo la disciplina ivi contenuta.

3. Nel caso di scioglimento dell’amministrazione dei beni di uso civico gli aventi diritto continuano nel godimento dei beni e continuano a partecipare alla loro amministrazione.

4. In presenza di entrate di lieve entità l’amministrazione dei beni di uso civico può rinunciare alla stesura di un bilancio nelle forme previste dalle vigenti norme ed applicare una procedura semplificata secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale.

5. Su richiesta dell’organo amministrativo dei beni di uso civico, corredata dalla relativa deliberazione, il tesoriere può concedere anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.”

(13) Dopo l’articolo 9/bis della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente titolo:

“Titolo V

Esercizio delle funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici”

(14) Dopo l’articolo 9/bis della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, sotto il titolo V è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/ter (Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici attribuite ai sensi della normativa vigente al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sono esercitate dall’assessore competente in materia; i relativi provvedimenti sono definitivi e costituiscono titolo per le iscrizioni tavolari.”

(15) Dopo l’articolo 9/ter della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/quater (Rinvio ad altre norme)

1. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. L’articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trova applicazione.

2. Per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale e dalla normativa statale di cui sopra, si applica, in quanto compatibile, l’ordinamento elettorale e comunale vigente. Le materie rimanenti, per le quali non è applicabile l’ordinamento elettorale e comunale, sono disciplinate con decreto dell’assessore provinciale competente in materia.”

(16) Dopo l’articolo 9/quater della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente titolo:

“Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie”

(17) Dopo l’articolo 9/quater della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, sotto il titolo VI è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/quinquies (Applicazione)

1. Tutte le disposizioni concernenti i beni di uso civico trovano applicazione anche per i beni gravati da diritti di uso civico.”

TITOLO V
Agricoltura

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, “Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico”)

(1) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 4/bis (Banca genetica dell'Alto Adige)

1. Presso la Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale è istituita una banca genetica per le varietà di piante esistenti e nuove, nonché a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Essa comprende anche le sementi. Ad essa spetta il compito di raccogliere, attraverso iniziative adeguate, varietà di piante, di immagazzinarle e controllarle periodicamente, rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche nonché esaminarne le caratteristiche genetiche e definire i marker.

2. La Giunta provinciale può adottare anche misure a tutela di razze di animali domestici minacciate di estinzione.”

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, “Pareri sugli interventi nei settori dell’agricoltura, delle foreste, della caccia, della pesca, della sistemazione dei bacini montani, della regolazione corsi d’acqua e dell’elettrificazione rurale”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Il parere di cui ai commi 1 e 2 è espresso:

  1. dal competente direttore di ripartizione provinciale su opere, forniture o interventi il cui costo preventivato non superi l’importo di 1.500.000 euro;
  2. dalla commissione tecnica di cui all’articolo 2 su opere, forniture e interventi il cui costo preventivato superi l’importo di 1.500.000 euro.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, “Disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”)

(1) Dopo l’articolo 5/octies della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 5/nonies (Impianti di compostaggio)

1. Negli impianti di compostaggio dei rifiuti organici in cui, in applicazione delle disposizioni relative alla raccolta differenziata dei rifiuti, vengono trasformati in compost principalmente rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 200108 del Catalogo Europeo dei Rifiuti), può essere aggiunto al rifiuto organico, come supporto tecnologico, fino al cinque per cento di stallatico e di contenuto del tubo digerente di ruminanti e equidi, qualora la situazione epidemiologica a livello provinciale relativa alle malattie trasmissibili non obblighi a specifici interventi previsti dalla normativa vigente. Tali impianti sono esclusi dal riconoscimento previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e successive modifiche.”

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)

(1) Al comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di cani pericolosi, qualora, al posto dell’eutanasia, il veterinario ufficiale di cui all’articolo 11, comma 3, decida per un corso di rieducazione, le relative spese sono addebitate all’ultimo detentore responsabile del cane.”

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Gli animali affidati temporaneamente in custodia alle strutture di cui all’articolo 3, comma 3, e non ritirati entro 30 giorni dalla data stabilita con la direzione della struttura, si intendono ceduti a tutti gli effetti alla struttura stessa. La stessa disciplina vale anche per animali abbandonati all’interno della struttura stessa. L’ultimo detentore risultante nella relativa anagrafe è tenuto a risarcire alla struttura le spese di detenzione fino al nuovo affidamento dell’animale o alla sua morte.”

(3) All’articolo 5, comma 2, della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, l’ultimo periodo è così sostituito: “Ugualmente per la sterilizzazione o castrazione di cani e gatti tenuti in asili per animali o canili, nonché per la loro vaccinazione, il contributo può raggiungere il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche è così sostituito:

“1. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i criteri ai quali è obbligatorio attenersi per la custodia degli animali. L’allegato vigente prima dell’entrata in vigore della presente disposizione rimane in vigore fino all’emanazione del regolamento di esecuzione.”

(5) Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Gli animali detenuti da persone a cui è vietato detenerli ai sensi della presente legge o di altre disposizioni vigenti in materia vengono confiscati ai sensi del comma 2.”

(6) Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere:

“g) di 100 euro per la prima violazione all’obbligo di non lasciare vagare i cani; in caso di recidiva si applicano le sanzioni di cui alla lettera f);

h) da 150,00 euro a 1.500,00 euro chi non consente il controllo del rispetto delle vigenti disposizioni protezionistiche sugli animali da lui detenuti.“

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, “Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”)

(1) Il titolo della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito: “Contrassegnazione di alimenti con caratteristiche “non OGM”.”

(2) L’articolo 1 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina la contrassegnazione di alimenti con caratteristiche “non OGM” al fine di informare il consumatore sulle caratteristiche degli stessi.”

(3) L’articolo 2 legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 (Ambito di applicazione e definizioni)

1. La presente legge permette di contrassegnare gli alimenti con caratteristiche “non OGM” prodotti in Alto Adige. Per la produzione di alimenti di origine animale con caratteristiche “non OGM” sono utilizzati esclusivamente mangimi con caratteristiche “non OGM”.

2. Ai sensi della presente legge si considerano alimenti e mangimi con caratteristiche “non OGM”, di seguito denominati alimenti e mangimi “non OGM”, quelli che:

  1. non sono costituiti da organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati;
  2. non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l’ausilio di organismi geneticamente modificati;
  3. non contengono ingredienti o additivi prodotti da o con l’ausilio di organismi geneticamente modificati per i quali sussiste l’obbligo di contrassegnazione come organismi geneticamente modificati;
  4. sono stati prodotti senza l’impiego dell’ingegneria genetica;
  5. non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati oppure da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati.

3. La presenza casuale e tecnicamente non evitabile di organismi geneticamente modificati, di prodotti ottenuti da o tramite organismi geneticamente modificati non ha rilevanza fino a quando può essere dimostrato il controllo del rispetto delle regole previste.”

(4) L’articolo 3 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Contrassegnazione)

1. Gli alimenti che hanno i requisiti di cui all’articolo 2 possono essere contrassegnati dalla dicitura “non OGM”, previa autorizzazione del Comitato per i prodotti “non OGM”.

2. La domanda di autorizzazione è indirizzata al Comitato per i prodotti “non OGM” e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  1. dichiarazione relativa alla composizione del prodotto (specifiche tecniche),
  2. descrizione del processo di produzione,
  3. certificazioni o dichiarazioni sulla caratteristica “non OGM” di tutti gli ingredienti e ausiliari, nonché delle colture impiegate.

3. Il Comitato per i prodotti “non OGM” conferisce al richiedente il diritto di contraddistinguere gli alimenti con il contrassegno “non OGM” per un periodo di quattro anni.

4. Qualora l’alimento subisca delle variazioni che fanno venir meno i requisiti previsti per l’apposizione del contrassegno, l’interessato deve darne immediata comunicazione all’Agenzia provinciale per l’ambiente ed astenersi dall’apporre il contrassegno.

5. Nel caso in cui l’alimento non soddisfi più i requisiti richiesti per l’apposizione del contrassegno, il relativo diritto viene revocato.”

(5) L’articolo 4 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 4 (Controllo del prodotto)

1. Il Comitato per i prodotti “non OGM” verifica i dati riportati nelle domande ed i prodotti per i quali è richiesto il contrassegno “non OGM”.

2. Ai fini di tali verifiche il Comitato può anche richiedere l’esecuzione di specifiche analisi di laboratorio, da effettuarsi presso i laboratori dell’Agenzia provinciale dell’ambiente o altri laboratori accreditati. Tali analisi sono soggette a pagamento.

3. Il Comitato per i prodotti “non OGM” può proporre ai Servizi veterinari o ai Servizi igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige l’esecuzione di specifici controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge.”

(6) L’articolo 5 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5 (Comitato per i prodotti “non OGM“)

1. Al Comitato per i prodotti “non OGM” spetta trattare le domande di cui all’articolo 3 ed i ricorsi. Esso è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

  1. una persona rappresentante il dipartimento competente per l’ambiente, designata dall’assessore o assessora provinciale;
  2. una persona rappresentante il dipartimento competente per la sanità, designata dall’assessore o assessora provinciale;
  3. una persona rappresentante il dipartimento competente per l’agricoltura, designata dall’assessore o assessora provinciale;
  4. una persona rappresentante il dipartimento competente per il Servizio veterinario provinciale, designata dall’assessore o assessora provinciale;
  5. una persona rappresentante il Centro tutela consumatori e utenti;
  6. una persona rappresentante il settore alimentare, designata dalla Camera di commercio di Bolzano;
  7. una persona rappresentante i produttori agricoli, designata dall’associazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

2. In caso di assenza o impedimento i membri designano di volta in volta un membro supplente. Il Comitato per i prodotti “non OGM” è legalmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.”

(7) L’articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 6 (Utilizzazione di mangimi con caratteristiche “non OGM“)

1. Gli alimenti di origine animale possono essere contrassegnati ai sensi dell’articolo 3, solo se ottenuti da animali alimentati esclusivamente con mangimi “non OGM”. È inoltre indispensabile che a questi animali non vengano somministrati, tramite mangimi, antibiotici, ormoni, farina di sangue o di ossa, o altre sostanze improprie e che venga rispettata la composizione dei mangimi stabilita dalla Giunta provinciale. È comunque ammessa la somministrazione di antibiotici, ormoni o altri farmaci necessari per la terapia e prescritti da un veterinario.

2. Per la contrassegnazione di mangimi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2 e seguenti, utilizzando la seguente dizione: “idoneo per la produzione di alimenti con caratteristiche “non OGM”.”

(8) L’articolo 7 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nel caso in cui il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

  1. chiunque contrassegna un prodotto utilizzando il contrassegno o la dicitura previsti dagli articoli 3 e 6 senza aver acquisito il relativo diritto, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 15.000,00 euro a 25.000,00 euro;
  2. chiunque nella domanda di cui all'articolo 3, comma 2, fornisca dati falsi o, chiunque, in violazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, non comunichi le avvenute variazioni o non si astenga dal contrassegnare il prodotto, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro;
  3. chiunque continui a contrassegnare un prodotto utilizzando il contrassegno o la dizione previsti dagli articoli 3 e 6, dopo che il relativo diritto è stato revocato o è scaduto, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.

2. Per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni e per la comminazione delle ingiunzioni è competente l’Agenzia provinciale per l’ambiente. Per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni di cui alla presente legge sono altresì competenti gli organi di controllo previsti dalle leggi vigenti in materia.”

(9) L’articolo 8 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 8 (Disposizione transitoria)

1. I materiali di imballaggio recanti il contrassegno o logo autorizzati ai sensi della precedente normativa, presenti in magazzino al momento dell’entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.”

(10) L’articolo 9 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 9 (Entrata in vigore)

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore al termine del relativo procedimento di notifica di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.”

Art. 16 (Violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili)

(1) Qualora la documentazione prescritta dall’articolo 6, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, manchi o sia incompleta, si configura una violazione che non determina danni irreversibili. Di conseguenza la violazione comporta una sanzione ai sensi delle norme procedurali di cui all’articolo 4/bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, “Legge sui masi chiusi”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Alla proposizione della domanda si applica la relativa disciplina di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Alla proposizione della domanda si applica la relativa disciplina di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il tentativo di conciliazione sarà esperito dinnanzi alla Ripartizione provinciale Agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige.”

(3) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 41 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituita:

“b) un magistrato o una magistrata, anche a riposo, proposto/a dal/dalla Presidente del Tribunale di Bolzano;”

(4) Il comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le disposizioni modificate di cui al comma 4 dell’articolo 21 e comma 2 dell’articolo 22 trovano applicazione anche ai procedimenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.”

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, “Istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Per le aziende che detengono suini a scopo familiare per autoconsumo, gli obblighi di registrazione nella banca dati nazionale previsti dalla normativa vigente sono svolti dal venditore dei suini o da un suo delegato. Se la macellazione di tali suini non viene comunicata, essi vengono considerati d’ufficio come macellati e scaricati dalla banca dati nazionale alla fine di febbraio dell’anno successivo all’inserimento.”

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, “Misure di emergenza in agricoltura”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Qualora si tratti di interventi per danni causati da eventi calamitosi, la veridicità delle indicazioni contenute nella domanda viene accertata da esperti della Ripartizione provinciale Agricoltura.”

TITOLO VI
Patrimonio

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) L’articolo 20/quater della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 20/quater (Cessione gratuita di beni immobili)

1. L’amministrazione provinciale, i comuni e altri enti pubblici della Provincia di Bolzano possono cedere, anche a titolo gratuito, ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario beni immobili che possiedono le caratteristiche di opere di bonifica.”

TITOLO VII
Urbanistica

Art. 21 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale “)

(1) Dopo il primo periodo del comma 2 dell’articolo 22/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “La Giunta provinciale può, dietro presentazione di un elenco delle priorità da parte del Consiglio dei comuni, prorogare tale termine al massimo di cinque anni.”

(2) La lettera c) del comma 4 dell’articolo 44/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) nelle cooperative di produzione agricola per i prodotti ivi fabbricati e per carne e salumi, la cui materia prima principale proviene da aziende agricole della provincia nonché altri prodotti alimentari fabbricati da aziende agricole nella provincia, che o portano il marchio di qualità o appartengono ai prodotti alimentari tipici locali individuati dalla Giunta provinciale; tale disposizione si applica anche alle società controllate al 100 per cento dalle cooperative di produzione agricola, alle quali possono altresì essere trasferite le attività commerciali al dettaglio già esistenti. La superficie di vendita non deve essere superiore a quella prevista per le piccole strutture di vendita;”

(3) L’articolo 68 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 68 (Reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie)

1. Reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie non sono soggette ad alcun divieto generale ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio e possono essere installate senza autorizzazione paesaggistica e senza concessione edilizia previa denuncia d’inizio attività. Tale denuncia è esente da tasse ed imposte. La Giunta provinciale, dopo aver acquisito pareri redatti tenendo conto dell’esigenza dell’agricoltura e della tutela del paesaggio, determina i colori consentiti nonché le distanze di reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie da infrastrutture pubbliche.

2. Il consiglio comunale può determinare delle zone dove ai fini della tutela dell’aspetto paesaggistico è vietata l’installazione di reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie. Nell’apposita deliberazione comunale le zone sono cartograficamente delimitate. Le delimitazioni non vengono inserite né nel piano edilizio, né nel piano paesaggistico. Prima della deliberazione il sindaco comunica ai proprietari dei terreni in questione i contenuti della proposta di deliberazione. L’obbligo di comunicazione del comune si limita ai proprietari intavolati nel libro fondiario in quel periodo. Questi possono presentare osservazioni scritte al comune entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Qualora sia stata stipulata un’apposita polizza assicurativa contro danni derivanti dalla grandine, il comune per le zone coltivate coperte dal divieto è obbligato annualmente al pagamento di un indennizzo per la durata del divieto a favore del coltivatore. Sentito il Consiglio dei comuni e sentita la più rappresentativa organizzazione degli agricoltori a livello provinciale, la Giunta provinciale determina con deliberazione i criteri e l’ammontare dell’indennizzo.

4. Nei seguenti casi il sindaco ovvero l’assessore competente irroga una sanzione amministrativa da 0,5 euro a 1 euro per m²:

  1. per l’installazione di reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie di colore diverso o per la violazione delle distanze da infrastrutture pubbliche determinate dalla Giunta provinciale;
  2. per la violazione dei divieti di cui al comma 2 deliberati dal consiglio comunale.

5. Il trasgressore è altresì tenuto alla rimozione delle reti antigrandine, dei teli e delle reti protettive per colture agrarie illegittimamente allestite entro il termine stabilito dall’autorità competente. In caso di mancata rimozione delle reti o teli entro il termine di cui sopra, il comune territorialmente competente procede d’ufficio addebitando le relative spese all’autore dell’infrazione.”

(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 69 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. Avverso il provvedimento di diniego o di autorizzazione condizionata emesso dal sindaco, che si basa su motivazioni architettoniche, paesaggistiche ovvero estetiche, il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Collegio per la tutela del paesaggio previsto dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.”

(5) Nel comma 4 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole “aziende zootecniche industrializzate” sono sostituite dalle parole “aziende operanti nel settore del commercio di bestiame”.

(6) L’alinea del comma 13/bis dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“13/bis. Nei seguenti casi può essere autorizzata la ricostruzione ai sensi del comma 13 senza ampliamento dell’edificio in altra sede nel verde agricolo nello stesso ambito territoriale nel medesimo comune:“

TITOLO VIII
Abrogazioni

Art. 22 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. gli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29, e successive modifiche;
  3. il capo I della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34, e successive modifiche;
  4. il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche;
  5. il comma 6 dell’articolo 43 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche;
  6. il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1;
  7. il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
  8. il comma 2/bis dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

Art. 23 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta spese per l’esercizio finanziario 2011.

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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