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In vigore al: 27/05/2016

d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 1 (Sostegno alla produzione cinematografica)  

(1) La Provincia autonoma di Bolzano concede contributi per le produzioni cinematografiche e audiovisive al fine di promuovere l’Alto Adige per la localizzazione di produzioni cinematografiche, per sostenere lo sviluppo del settore cinematografico locale, per incrementare la crescita generalizzata dell’economia locale e per promuovere l’immagine dell’Alto Adige, valorizzandone il patrimonio artistico e le ricchezze culturali e paesaggistiche con l’ausilio di mezzi audiovisivi. Inoltre la Provincia autonoma di Bolzano, sostenendo la produzione cinematografica, contribuisce a rafforzare il settore audiovisivo in Europa.

(2) Nel rispetto del diritto dell’Unione europea la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle produzioni cinematografiche e audiovisive.

(3) Il regime d’aiuto di cui al comma 1 e ai relativi criteri di attuazione viene notificato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli effetti della disposizione di cui al comma 1 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di ammissibilità degli aiuti da parte della Commissione europea. Non necessitano di notifica gli aiuti concessi in regime “de minimis” in base alle disposizioni di questo articolo ed ai relativi criteri.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)

(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituita:

“c) dimostrare di avere esercitato specifiche attività settoriali per almeno due anni, anche non continuativi, nel corso degli ultimi cinque anni.”

(2) L’articolo 53 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è abrogato.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, “Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti”)

(1) L’articolo 2 della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, è così sostituito:

“Art. 2 (Beneficiari dei contributi) - 1. Possono beneficiare di contributi per interventi strutturali coloro che affittano camere per ospiti ed appartamenti per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, purché tale attività venga esercitata da almeno due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Contributi per arredamenti e per interventi obbligatori per disposizioni di legge possono essere concessi a partire dalla denuncia dell’attività.”

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)

(1) L’articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 8 (Maestri di sci non iscritti all’albo professionale provinciale)

1. I maestri di sci, iscritti all'albo professionale dei maestri di sci di altre regioni o della provincia di Trento o che siano in possesso di un titolo professionale rilasciato da uno stato estero, che intendano esercitare stabilmente la professione in provincia di Bolzano, devono richiedere l'iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci della provincia di Bolzano.

2. L'iscrizione dei maestri di sci di altre regioni o della provincia di Trento è disposta dal consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci, qualora il richiedente possieda i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, e la commissione di cui all'articolo 7, comma 1, o una sottocommissione da quest'ultima a ciò delegata abbia accertato la sua conoscenza del territorio provinciale, della geografia dell'ambiente montano e delle condizioni climatiche della provincia di Bolzano, necessaria per la sicurezza dello sciare, nonché della specifica legislazione vigente in materia di maestri e scuole di sci.

3. L'iscrizione nell'albo provinciale dei maestri di sci provenienti da altri stati viene disposta dal consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci alle condizioni di cui al comma 2 e qualora il richiedente sia titolare di un titolo professionale che abiliti nel paese di provenienza alla professione di maestro di sci come libero professionista con una formazione che possa essere equiparata a quella dei maestri di sci provinciali. L’equiparazione è disposta dall’assessore provinciale competente su parere conforme del collegio provinciale dei maestri di sci. In caso di differenze sostanziali tra la formazione conseguita all’estero e quella richiesta in provincia di Bolzano, l’equiparazione può essere subordinata ad un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, con oneri a suo carico.

4. Il consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci dispone d'ufficio la cancellazione dall'albo dei maestri di sci che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo professionale di un'altra regione o della provincia di Trento.

5. I maestri di sci extraprovinciali iscritti all’albo professionale dei maestri di sci di altre regioni o della provincia di Trento ottengono dopo relativa comunicazione al collegio provinciale un nulla osta per l’esercizio della professione all’interno di una scuola di sci autorizzata in provincia di Bolzano per un periodo di tempo limitato a 60 giorni nell’arco di un anno.

6. Possono ottenere un nulla osta per l’esercizio temporaneo della professione, per un periodo massimo di 60 giorni nell’arco di un anno, all’interno di una scuola di sci autorizzata in provincia di Bolzano anche coloro che siano in possesso di un’abilitazione all’insegnamento dello sci rilasciata da uno stato estero o da un’organizzazione estera con le relative competenze nel proprio stato di provenienza, che abiliti all’esercizio della professione di maestro di sci nell’ambito di una scuola di sci del paese di provenienza.

7. L’esercizio occasionale e saltuario dell’attività di maestro di sci in provincia di Bolzano per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 15 giorni all’anno da parte di maestri di sci provenienti con propri clienti da altri stati, da altre regioni o dalla provincia di Trento deve essere comunicato per iscritto al collegio provinciale almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.

8. In occasione della prima prestazione dell’attività da parte di maestri di sci provenienti da altri stati, la comunicazione di cui al comma 7 deve consentire la verifica della qualifica professionale, delle conoscenze dell’interessato e della copertura assicurativa per l’attività in provincia di Bolzano, finalizzata ad evitare danni alla salute ed alla sicurezza del destinatario del servizio. In caso di differenze sostanziali tra la qualifica professionale del prestatore e la formazione richiesta dalle norme provinciali, tali da nuocere alla salute e alla sicurezza del destinatario del servizio, il richiedente può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell’interessato.

9. Le modalità di verifica dei dati e delle condizioni richieste per l’esercizio professionale di cui al presente articolo nonché quelle di attuazione delle eventuali misure compensative sono disciplinate con regolamento di attuazione.”

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)  delibera sentenza

(1) Alla fine del comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunta la seguente frase: “Gli atti amministrativi adottati su delega della Giunta provinciale sono definitivi.”

(2) Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, sono aggiunte le parole: “o aree”.

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

“2. Nella legislazione provinciale l’area è equiparata all’ufficio ed il coordinatore dell’area al direttore d’ufficio, in quanto compatibili.”

(4) Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il direttore di dipartimento provvede al raccordo tra il componente della Giunta provinciale a lui preposto e le ripartizioni dipendenti, curando l'attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del componente di Giunta preposto. A tali fini, su proposta di quest'ultimo e limitatamente a specifici obiettivi di particolare rilevanza adeguatamente motivati, la Giunta provinciale può attribuire al direttore di dipartimento i connessi compiti riservati dalla presente legge alle ripartizioni del dipartimento.”

(5) I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“4. Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritte le persone nominate direttori di ripartizione sulla base di una terna di nominativi proposti da apposita commissione a seguito di una selezione effettuata previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Nell’avviso sono indicati la ripartizione la cui direzione è vacante, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di selezione, il titolo di studio e, se del caso, l’abilitazione professionale nonché l’esperienza professionale richiesti. L’esperienza professionale non può essere inferiore a quattro anni di servizio effettivo come direttore di ufficio per i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma di Bolzano e per i dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni di una qualifica dirigenziale analoga. Alle prove di selezione sono inoltre ammessi:

  1. i dipendenti provinciali di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno otto anni nella funzione di segretario particolare di un componente della Giunta provinciale, nonché
  2. persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale e del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello in uno degli indirizzi specificati nell’avviso, che per almeno otto anni di servizio effettivo abbiano svolto funzioni dirigenziali in settori attinenti all’attività istituzionale dell’amministrazione provinciale.

6. La commissione di selezione, nominata dal Presidente della Provincia, è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di ripartizione se interni all'amministrazione.”

(6) Dopo il comma 6 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. La commissione effettua la valutazione dei partecipanti alla selezione secondo le modalità indicate nell’avviso e previo esame dei curricula professionali. I candidati nominati direttori di ripartizione di provenienza esterna all'amministrazione sono inquadrati nel ruolo provinciale.”

(7) Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Possono presentare domanda di ammissione alla selezione:

  1. i dipendenti di ruolo della Provincia o di altri enti pubblici con un’anzianità di servizio effettivo di almeno quattro anni e in possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello o di laurea triennale in uno degli indirizzi specificati nell’avviso, nonché
  2. persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale nella posizione cui ambiscono, con almeno sei anni di esperienza di lavoro dipendente o professionale in materia attinente all'attività istituzionale dell'amministrazione provinciale.”

(8) L’articolo 21 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è cosi sostituito:

“Art. 21 (Rinnovo degli incarichi dirigenziali)

1. Non meno di tre mesi prima della scadenza dell'incarico del direttore d'ufficio, il competente direttore di ripartizione esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al direttore interessato, sentito il preposto direttore di dipartimento ed il componente di Giunta.

2. Se il giudizio globale non è soddisfacente, il direttore interessato può presentare entro 30 giorni le sue controdeduzioni.

3. Il giudizio globale non soddisfacente viene sottoposto, sentito il nucleo di valutazione e tenuto conto delle controdeduzioni del direttore, alla Giunta provinciale per decidere sul rinnovo dell'incarico dirigenziale. Il mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale comporta, di norma, la cancellazione dall'albo degli aspiranti dirigenti.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche per il rinnovo dell'incarico dirigenziale del direttore di ripartizione. In tal caso il giudizio globale è espresso dal direttore di dipartimento, d'intesa con il componente di Giunta preposto. Il componente di Giunta sottopone poi il giudizio globale alla Giunta provinciale, tenendo conto delle controdeduzioni del direttore di ripartizione.

5. La Giunta provinciale può, anche prima della scadenza dell'incarico, affidare al direttore d'ufficio o al direttore di ripartizione la direzione di un altro ufficio o di un'altra ripartizione."

(9) Dopo il comma 10 dell’articolo 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

“11. Il funzionario che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di direttore reggente della Ripartizione provinciale Sanità, rimane preposto a detta ripartizione fino al completamento del riordino del servizio sanitario provinciale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

[12. Fino a quando non sarà diversamente disposto con contratto collettivo provinciale, per il personale che svolge le funzioni dirigenziali a titolo di reggenza la misura prevista per la trasformazione dell’indennità di funzione in assegno personale pensionabile quale distinto, fisso e continuativo elemento di retribuzione, è raddoppiata con decorrenza dall’assunzione delle funzioni dirigenziali in atto.”] 2)

(10) Al punto 9 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lineetta: “- cartografia provinciale e coordinamento dell'infrastruttura per l’informazione territoriale".

(11) Il punto 27 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

27 Sviluppo del territorio

  1. piano territoriale provinciale
  2. piani urbanistici
  3. piani di attuazione e di recupero
  4. sorveglianza sull'attività edilizia”.
massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
2)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illegittimo l'art. 5, comma 9, seconda parte, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che aveva aggiunto il comma 12 all'art. 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n.10.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, "Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni")

(1) Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

“1. Al Presidente del Consiglio dei comuni spetta un’indennità di carica corrispondente al 30 per cento degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai consiglieri/alle consigliere del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.”

(2) La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione con effetto dalla data di insediamento del primo Consiglio dei comuni eletto ai sensi della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)  delibera sentenza

[(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 1/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Al fine di favorire l’estensione delle economie conseguite con l’applicazione della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, valutate in oltre tre milioni di euro all’anno per l’amministrazione provinciale, agli enti di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, soggiacenti al coordinamento della Provincia stessa per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le denunce di cui all’articolo 5 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, non sono effettuate fino al raggiungimento della soglia valoriale, complessivamente considerata e annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, pari alla somma delle economie realizzate da ciascun ente con il venir meno degli obblighi assicurativi.”] 3)

(2) Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

"1/bis. Il rilevamento della situazione economica di persone fisiche per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ha luogo sulla base dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio, definiti con regolamento di esecuzione."

(3) Il comma 24 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“24. Tutte le pubblicazioni di avvisi, bandi e risultati di gara avvengono secondo le modalità di cui al presente articolo e alle relative istruzioni applicative.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
3)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illegittimo l'art. 7, comma 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che aveva aggiunto il comma 3 all'art. 1/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 8 4)5) delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
4)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera c), della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
5)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato cessata la materia del contendere in merito all'art. 8 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che aveva sostituito l'art. 4/bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, “Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali”)

(1) Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 10/bis (Procedimenti pendenti)

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi a strutture ispettive provinciali per l’accertamento di violazioni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro commesse in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, e per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative sono archiviati.”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale“)

(1) L’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

“Art. 49 (Governo e gestione della formazione continua in sanità)

1. Il sistema di formazione continua in sanità prevede l’istituzione dei seguenti organi collegiali:

  1. la Conferenza provinciale per il governo della formazione continua in sanità, come organismo strategico, d’indirizzo e di garanzia del sistema della formazione continua in sanità. La Conferenza è composta da un massimo di 15 membri, rappresentanti della Ripartizione Sanità della Provincia, dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e degli ordini e collegi professionali;
  2. la Commissione provinciale per la formazione continua CME, come organismo tecnico scientifico con il compito di accreditamento delle strutture di formazione continua (provider). La Commissione è composta da un massimo di cinque esperti nell’ambito della formazione ed è presieduta da un rappresentante della Ripartizione Sanità della Provincia.

2. La composizione e il funzionamento degli organismi di cui al comma 1 nonché le modalità di consultazione dei rappresentanti delle categorie professionali interessate sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”)

(1) Sono abrogati gli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”)  delibera sentenza

(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi 7, 8 e 9:

[“7. Nell’esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari il conservatore ovvero la conservatrice dei libri fondiari è responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare.] 6)

8. La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente del sistema provinciale di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e delle istituzioni educative provinciali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

9. La limitazione di cui al comma 8 si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.”

[(2) Alla fine del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, è aggiunto il seguente periodo: “, anche in caso di accertata colpa lieve e compensazione delle spese per i procedimenti innanzi alla Corte dei conti, nonché in caso di coinvolgimento, in quest’ultimi procedimenti, nella fase istruttoria, ove ritenuto congruo dall’Avvocatura della Provincia”.] 7)

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
6)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illeggittimo l'art. 12, comma 1, primo periodo, e comma 2, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che nella legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, aveva aggiunto il comma 7 dell'art. 2, così come l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2.
7)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illeggittimo l'art. 12, comma 1, primo periodo, e comma 2, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che nella legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, aveva aggiunto il comma 7 dell'art. 2, così come l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2.

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali”)

(1) Al comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “o indirettamente”.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)

(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7/ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) la viabilità insistente sulle aree di cui alle lettere a) e b);”

(2) Al comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “articolo 8, commi 3 e 4” sono sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “articolo 7/quater”.

(3) Ai commi 1 e 4 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modifiche” sono sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

(4) Al comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole: “dell'articolo 8” sono sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 e 14“.

(5) Al comma 2 dell’articolo 13 e al comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15” sono sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

(6) Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

“1. Se un'area, in base alle indicazioni di piano urbanistico, di piano di attuazione o di piano di recupero, è soggetta all'espropriazione, la Provincia e gli altri enti pubblici competenti all'esecuzione delle opere, impianti o servizi, o loro concessionari, possono procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 e 14.

(7) Al comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio emette il decreto definitivo di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù” sono sostituite dalle parole: “viene emesso il decreto definitivo di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù“.

(8) La lettera a) del comma 5 dell’articolo 32-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) nella misura corrispondente al valore del bene ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies e 8 utilizzato per scopi di pubblica utilità;”.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, “Legge di tutela della natura e altre disposizioni”)  delibera sentenza

[(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“4. Fatti salvi i diritti dei proprietari, la Giunta provinciale può emanare in casi giustificati disposizioni in deroga ai commi 2 e 3.”] 8)

(2) L’articolo 15 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è così sostituito:

“Art. 15 (Bacini d’acqua)

1. Nei bacini d’acqua è vietato:

  1. provocare alterazioni dei bacini d’acqua naturali e seminaturali o delle zone riparie, in particolare tramite l’esecuzione di opere di bonifica e di prosciugamento del terreno;
  2. circolare con natanti a motore di qualsiasi tipo, salvo per operazioni di soccorso e misure di risanamento ai fini della tutela delle acque. Da questo divieto è escluso il battello passeggeri del comune di Curon sul lago di Resia.”
massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
8)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato cessata la materia del contendere in merito all'art. 15, comma 1, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che aveva aggiunto il comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6. L'art. 15, comma 1, è da considerarsi abrogato.

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13, “Organismi geneticamente modificati (OGM) nell’agricoltura - disposizioni transitorie”)

(1) L’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13, è così sostituito:

“Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge attua ai fini della salvaguardia delle colture agricole da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM) l’articolo 26a della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 nella provincia di Bolzano.”

(2) L’articolo 2 della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13, è così sostituito:

“Art. 2 (Divieto)

1. È vietata sul territorio provinciale la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.“

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, "Interventi a favore dell'agricoltura")

(1) Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, è inserito il seguente articolo:

"Art. 2/bis.

1. Se la ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige o il Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio accertano, in base alla relativa competenza, che un edificio è meritevole di tutela, la spesa riconosciuta per la superficie utile effettiva in connessione con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, può essere aumentata al massimo del 50 per cento. Qualora dopo l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, in edifici meritevoli di tutela fossero disponibili una superficie abitativa o una cubatura residua non necessarie a fini abitativi, queste possono essere destinate all'attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7".

(2)9)

9)
L'art. 17, comma 2, è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera f), della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, “Agenzia provinciale per l’ambiente”)

(1) La lettera i) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e successive modifiche, è abrogata.

(2) La lettera j) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e successive modifiche, è così sostituita:

“j) analisi chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali nel campo degli alimenti, dei mangimi, dei cosmetici, dei prodotti agrari, dei tessuti, degli utensili, dei giocattoli e di varie matrici organiche e inorganiche;“.

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, “Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali foraggiati esclusivamente con mangimi geneticamente non modificati vengono contrassegnati ai sensi dell’articolo 5. È inoltre indispensabile che a questi animali non vengano somministrati antibiotici, ormoni, farina di sangue o di ossa, o altre sostanze improprie e che vengano rispettate la composizione dei mangimi e la tecnica di foraggiamento stabilite dalla Giunta provinciale. In deroga all’articolo 2 anche i mangimi non prodotti in Alto Adige possono essere contrassegnati come geneticamente non modificati, semprecché rispettino le condizioni di cui agli articoli 3, ad esclusione della lettera d), e seguenti.”

(2) ll comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, è così sostituito:

“1. Le procedure, i metodi di controllo, le spese di analisi nonché il contrassegno “geneticamente non modificato” di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 vengono ulteriormente disciplinati con regolamento di esecuzione.”

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, “Disciplina delle cave e delle torbiere“)

(1) Al comma 9 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, dopo le parole: “aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavorazione di ghiaia” sono aggiunte le parole: “o in zone produttive, qualora tali opere, ovvero impianti, siano previsti nel piano di attuazione.”

Art. 21 (Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 22 (Marchio ombrello Alto Adige/Südtirol)  delibera sentenza

(1) L’assegnazione, l’utilizzo, il corporate design ed altri aspetti del marchio ombrello Alto Adige/Südtirol, di cui è titolare, proprietario e detentore la Provincia autonoma di Bolzano, sono disciplinati con un regolamento approvato dalla Giunta provinciale.

(2) Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni del presente articolo e del regolamento. Il direttore o la direttrice può affidare tale compito ad altro ente pubblico oppure ad una società partecipata a maggioranza dalla Provincia.

(3) Fatta salva l'applicazione delle norme penali e civili, l'abusivo o l’indebito utilizzo del marchio ombrello o la violazione delle disposizioni del regolamento sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro. Per ogni successiva violazione commessa nell'arco di 12 mesi, l'importo della sanzione viene quintuplicato. Le somme riscosse sono introitate dall'ente che ha irrogato la sanzione.

(4) In caso di violazione grave delle disposizioni o di reiterazione delle violazioni, l'assessore provinciale competente in materia può sospendere l'autorizzazione fino a sei mesi. In caso di recidiva, ovvero di ulteriori violazioni, l'autorizzazione è revocata.

massimeDelibera 6 settembre 2011, n. 1356 - Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo del marchio ombrello "Alto Adige"/"Südtirol": modifiche - Revoca della delibera della Giunta Provinciale n. 2834 del 23.11.2009

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“3/bis. In seguito al maggiore fabbisogno abitativo di una famiglia in cui vive una persona con un handicap fisico permanente, la Giunta provinciale stabilisce entro 180 giorni i criteri con cui tiene conto dell’aumentato fabbisogno abitativo nell’assegnazione di abitazioni in locazione e in tutti i provvedimenti dell’edilizia agevolata.”

(2) Il comma 8 dell'articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“8. Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio e del carattere ambientale della zona, l'importo del contributo è aumentato fino al 50 per cento. Le maggiori spese vanno accertate di volta in volta, a seconda della competenza, dalla ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano o dal Comitato per la cultura edilizia e il paesaggio.”

(3) Dopo il comma 8 dell'articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“8/bis. Limitatamente all'abitazione, che soddisfa il fabbisogno abitativo primario del proprietario, per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio e del carattere ambientale della zona, l'importo del contributo è aumentato fino al 50 per cento. Le maggiori spese vanno accertate di volta in volta, a seconda della competenza, dalla ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano o dal Comitato per la cultura edilizia e il paesaggio.”

(4) Il comma 7 dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

„7. Decorsi cinque anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell’abitazione, la cubatura residua eventualmente ammissibile sull’area assegnata può essere utilizzata per ampliare la propria abitazione, che deve mantenere le caratteristiche di un’abitazione economica, o per la costruzione di una nuova abitazione. Qualora sia realizzata un’abitazione autonoma, deve, se del caso, prima essere versato al comune, per la superficie che viene separata dall’abitazione esistente, l’importo previsto dal comma 5. L’abitazione autonoma deve essere destinata al fabbisogno abitativo di parenti o affini entro il terzo grado in possesso dei requisiti per l’assegnazione di un terreno agevolato nel rispettivo comune. Il vincolo sociale ai sensi del presente articolo in combinato disposto con l’articolo 62 deve essere assunto con atto unilaterale d’obbligo e annotato nel libro fondiario, in base ad un piano di divisione in porzioni materiali, esclusivamente a carico della nuova abitazione realizzata.”

(5) Dopo il comma 8 dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

„8/bis. Qualora si tratti di alloggi realizzati su terreno agevolato senza aver usufruito di agevolazioni edilizie di cui alla presente legge, tutti i nulla-osta o autorizzazioni previsti dagli articoli 62 e seguenti sono rilasciati dal Sindaco.“

(6) Il comma 9 dell’articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 24 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta maggiori spese per l’esercizio finanziario 2010. Alla copertura della spesa per un importo massimo di 2 milioni di euro a carico dell’esercizio 2010, derivante dal comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 19245 del bilancio provinciale 2010.

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 25 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati gli articoli 1, 2, commi 2, 3 e 4, 3, 3-bis e 4 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

 

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