(1) La vendita dei beni immobili avviene mediante pubblico incanto o, dopo la sua eventuale diserzione, mediante licitazione privata, sulla base del valore di stima accertato dall'ufficio estimo provinciale.
(2) L'amministrazione provinciale può procedere alla vendita dei beni immobili tramite trattativa privata nei seguenti casi
(3) 19)
(4) I proventi derivanti dall’alienazione di immobili possono essere reimpiegati per l’acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari. 20)