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a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 1 (Beni demaniali e patrimoniali - competenza per l'amministrazione degli stessi)       

(1)  I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali secondo le norme del Codice civile.

(2)  All'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali, ferma restando la competenza della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, provvede l'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.2) 

(3)  Ove i beni medesimi siano destinati all'esercizio di competenze provinciali diverse da quella dell'amministrazione del patrimonio in generale, e per la cui amministrazione siano richieste conoscenze specifiche, la gestione del bene viene affidata all'assessore competente per quella materia, rispettivamente all'apposito ente o organismo dipendente dalla Provincia.

(4)  Per la gestione dei beni di cui al precedente comma si applicano, ove esistenti, le leggi speciali di settore.

(5)  L'ordine di priorità degli interventi relativi alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione compete alla Giunta provinciale, mentre la manutenzione dei beni patrimoniali, è stabilita dall'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio e dall'assessore ai lavori pubblici.

(6)  Ove particolari esigenze tecniche lo richiedano, la Giunta provinciale, fatto salvo il principio di uniformità di trattamento e di unitarietà nella gestione patrimoniale, può disporre che all'acquisto e alla manutenzione dei beni mobili, nonché alla manutenzione dei beni immobili provvedano gli assessori dai quali i servizi stessi dipendono.

2)
Con l'art. 1 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7, le parole "assessore alle finanze e patrimonio" sono state sostituite dalle parole "assessore competente per l'amministrazione del patrimonio".

Art. 1/bis (Piste ciclabili e itinerari ciclopedonali)

(1)  Le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali intercomunali fanno parte del demanio pubblico, ramo strade o demanio idrico.

(2)  La Provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle convenzioni stipulate dai gestori delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali intercomunali con i proprietari dei terreni, in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo.

(3)  Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 2 e comunque entro 36 mesi dalla stessa, i fondi di proprietà privata su cui insistono piste ciclabili o itinerari ciclopedonali intercomunali ai sensi del decreto del presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50, sono acquisiti al demanio pubblico provinciale ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e fino alla loro acquisizione i fondi sono occupati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. 3)

3)
L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

Art. 2 (Gli inventari in generale)

(1)  I beni sono descritti in appositi inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli.4) 

(2)  L'inventario generale è tenuto ed è aggiornato a cura del competente Ufficio patrimonio ed è composto dai seguenti inventari particolari:

  1. inventario dei beni demaniali;
  2. inventario dei beni immobili patrimoniali;
  3. inventario dei beni mobili patrimoniali. 4) 

(3)  Con regolamento di esecuzione sono stabilite le norme per la tenuta degli inventari dei beni, che deve essere compatibile con l'utilizzo del sistema meccanografico.

(4)  Tutti gli acquisti ed alienazioni di beni immobili e mobili, nonché gli altri atti o provvedimenti comportanti variazioni della consistenza del demanio e del patrimonio, devono essere comunicati all'Ufficio patrimonio di cui al secondo comma per la registrazione negli inventari.

(5)  Non possono essere liquidate spese relative agli acquisti di beni mobili, senza l'attestazione dell'avvenuta iscrizione del bene stesso nell'inventario.

4)
I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 2 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

Art. 3 (Inventario dei beni demaniali)    

(1)  L'inventario dei beni demaniali contiene la descrizione dei beni desunta dai rispettivi catasti, elenchi o registri.

(2)  I beni demaniali che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico, sono trasferiti al patrimonio con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4 (Classificazione dei beni patrimoniali)    delibera sentenza

(1)  I beni patrimoniali si distinguono, secondo le norme del Codice civile, in beni disponibili e indisponibili, immobili e mobili.

(2)  Si considerano non disponibili i beni che per la loro destinazione ad un servizio pubblico ovvero per disposizione di legge non possono essere alienati o comunque tolti dal patrimonio della Provincia.

(3)  Si considerano disponibili tutti gli altri beni patrimoniali.

(4)  L'indisponibilità dei beni immobili viene dichiarata con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.

(5)  I beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile, che non siano più utilizzati ai fini istituzionali, sono dichiarati disponibili con le modalità previste nel comma precedente.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001 - Patrimonio indisponibile della Provincia - alienazione mediante procedura di aggiudicazione- ricorso giurisdizionale - inammissibilità di motivi aggiunti

Art. 5 (Inventario dei beni immobili patrimoniali)           delibera sentenza

(1)  L'inventario dei beni immobili patrimoniali deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. il luogo, la denominazione, consistenza e la qualità dei beni;
  2. i dati tavolari;
  3. il titolo di provenienza;
  4. dati relativi al valore e alla destinazione dei beni.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001 - Patrimonio indisponibile della Provincia - alienazione mediante procedura di aggiudicazione- ricorso giurisdizionale - inammissibilità di motivi aggiunti

Art. 6 (Inventario dei beni mobili patrimoniali)

(1)  L'inventario dei beni mobili patrimoniali deve contenere:

  1. l'ubicazione;
  2. la descrizione e la quantità;
  3. il prezzo d'acquisto o il valore di stima.

Art. 7 (Consegnatari dei beni e relativi obblighi)       delibera sentenza

(1)  Tutti i beni devono essere dati in consegna per mezzo di un apposito verbale ad agenti "consegnatari", nominati con decreto dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio. Il provvedimento di nomina del consegnatario può essere revocato in qualsiasi momento. Esso è revocato di diritto per motivi di incompatibilità, nonché per sospensione o cessazione dal servizio.

(2)  Sono di regola consegnatari i funzionari dirigenti, i presidi e i direttori delle scuole ed istituti scolastici, i direttori dei lavori, i funzionari preposti ad aziende o servizi speciali, i legali rappresentanti di enti e organismi che hanno in dotazione beni di proprietà della Provincia.

(3)  I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna finché non ne abbiano ottenuto legale discarico.

(4) - (5) 5) 

(6)  I consegnatari hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e sulla funzionalità dei beni, degli impianti e delle attrezzature. Essi provvedono inoltre all'accertamento dei danni arrecati da terzi ai beni e rispettivamente dai beni a terzi e ne riferiscono al direttore dell'ufficio competente per il patrimonio. In loro favore possono essere autorizzate aperture di credito al fine di poter provvedere alla manutenzione di pronto intervento sui beni stessi.

(7)  I consegnatari non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o affidati a subconsegnatari se non in quanto abbiano omesso quella vigilanza che loro incombe.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 31.08.2004 - Comunicazione di avvio di procedimento - sgombero di un proprio immobile - l'amministrazione agisce iure privatorum - nessun obbligo di comunicazione
5)
I commi 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

Art. 8 (Servizio ispettivo)

(1)  Il competente ufficio patrimonio dipendente dall'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio controlla tutte le operazioni dei consegnatari relative ai beni dati in consegna, impartisce direttive e svolge ispezioni al fine di accertare la regolarità dell'attività dei consegnatari e comunica le irregolarità riscontrate all'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.

(2)  Possono essere incaricati anche periti estranei all'Amministrazione provinciale per l'accertamento di eventuali danni e loro cause, previa deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 9 (Custodia e vigilanza sui beni)

(1)  Il servizio di custodia dei beni della Provincia è affidato normalmente al personale appartenente alla prima, seconda o terza qualifica funzionale.

(2)  Qualora trattasi di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, il servizio di custodia può essere anche espletato da personale di qualifica funzionale superiore.

(3)  Per l'espletamento delle proprie mansioni può essere concesso al custode l'uso di alloggio di servizio.

(4)  Il servizio di custodia può essere affidato anche ad estranei all'Amministrazione provinciale in base ad incarico da conferirsi secondo le modalità dell'articolo 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

(5)  In mancanza di servizio di custodia può essere istituito un servizio di vigilanza anche avvalendosi di aziende specializzate.

Art. 10 (Assicurazione dei beni)

(1)  Anche i beni della Provincia non soggetti per legge all'assicurazione obbligatoria possono essere assicurati. 6)

6)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

Art. 11 (Affitto, locazione, uso o comodato dei beni patrimoniali)             delibera sentenza

(1)  I beni patrimoniali possono essere concessi a titolo oneroso in affitto, in locazione o in uso, previa deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.  I relativi contratti o le relative concessioni vengono stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio. 7)

(2) I beni stessi possono essere concessi in uso a titolo gratuito o in comodato con le modalità indicate nel comma 1 a persone giuridiche e associazioni senza fini di lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto perseguano interessi collettivi e a condizione che non utilizzino i beni per attività che possano falsare la concorrenza o incidere sugli scambi tra gli Stati membri. I relativi provvedimenti devono prevedere l'assunzione da parte del concessionario degli oneri della manutenzione ordinaria nonché degli oneri e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile, comprese tutte le spese accessorie. 8)

(3) Il direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio ha la facoltà di concedere in uso o in comodato i beni per periodi non superiori a dodici mesi. 9)

(4)  I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata.10) 

massimeDelibera Nr. 1827 del 08.11.2010 - Integrazioni alla delibera n. 3155/09 - nuova regolamentazione dei parcheggi provinciali
7)
L'art. 11, comma 1, è stato così modificato dall'art. 32, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
8)
L'art. 11, comma 2, è stato così modificato dall'art. 18, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
9)
L'art. 11, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 32, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
10)
L'art. 11 è stato modificato dall'art. 3 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7, dall'art. 19 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 33 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, dall'art. 13 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e dall'art. 19 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 11/bis (Concessione in uso di beni culturali)

(1)  I beni demaniali o patrimoniali di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico della Provincia possono essere concessi in uso a titolo oneroso con le modalità indicate nell’articolo 11, commi 1 e 3.

(2)  I beni di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato o comunque a titolo gratuito, con le modalità indicate nel comma 1 dell’articolo 11, a persone giuridiche o associazioni senza fini di lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto perseguano interessi collettivi. Se l’uso è previsto esclusivamente a fini culturali e senza scopo di lucro i beni culturali della Provincia possono essere concessi in comodato o a titolo gratuito diverso anche a persone fisiche.

(3)  L’uso dei beni è concesso solo a condizione che vengano garantite la conservazione e la fruizione pubblica del bene.11)

11)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 13 giugno 2012, n. 10.

Art. 11/ter (Affitti per attività commerciali durante l’emergenza epidemiologica COVID-19)

(1)  Per favorire la ripresa economica di imprese e operatori economici nonché di privati, i canoni di locazione ovvero concessione o le somme ad altro titolo previste per l’utilizzo di immobili di proprietà provinciale non sono dovuti dalle attività chiuse a seguito delle ordinanze emergenziali riguardanti COVID-19, per il periodo marzo-aprile 2020 o comunque fino alla riapertura dell’attività, qualora i soggetti interessati abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al fatturato relativo al 2019.  12)

(2)  La rinuncia ai canoni di locazione o di concessione, ovvero ad altre somme di cui al comma 1 ricade nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o viene concessa come aiuto de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 13)

12)
L'art. 11/ter è stato inserito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
13)
L'art. 11/ter, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 12 (Affitto o concessione di beni immobili destinati a fini agricoli)  

(1)  I beni immobili con destinazione agricola possono essere dati in affitto preferibilmente a coltivatori diretti.

(2)  Il relativo canone viene determinato su proposta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in conformità alle leggi vigenti in materia di contratti agrari.

(3)  Sui terreni agricoli e relative pertinenze, acquisiti dalla Provincia mediante espropriazione, fino all'esecuzione dell'opera pubblica, può essere consentita la coltivazione da parte degli espropriati o loro affittuari a titolo precario gratuito, con onere della custodia dei terreni stessi.

(4)  Il relativo nullaosta all'uso precario è rilasciato dall'assessore provinciale competente per l'amministrazione del patrimonio di concerto con l'assessore provinciale ai lavori pubblici.

Art. 13 (Concessione in uso di beni immobili - abitazione)

(1)  I beni immobili utilizzabili ad abitazione possono essere dati in uso gratuito dalla Giunta provinciale all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata, il quale provvede all'amministrazione degli stessi in conformità alle norme vigenti in materia di edilizia abitativa agevolata. In tal caso le spese di manutenzione e gestione sono a carico dell'istituto, al quale competono anche i relativi canoni di locazione ed altre entrate connesse.

Art. 13/bis (Riduzione del canone di locazione)   

(1)  In applicazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Provincia, dagli enti da essa dipendenti, da quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata nonché dai comuni, dagli enti da questi dipendenti e dai comuni consorziati  i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla stessa data la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione avviene secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contratti di locazione passiva di nuova stipulazione si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Ufficio Estimo provinciale. 14) 

14)
L'art. 13/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e poi così modificato dall'art. 18, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 14 (Stima dei beni immobili da acquistare o da alienare)

(1)  Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 17, gli acquisti e le alienazioni di beni immobili sono autorizzati previa stima del valore da parte dell'Ufficio estimo provinciale, il quale, qualora ne sussista l'opportunità e convenienza, può proporre la ripartizione degli immobili in lotti funzionali.15) 

15)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.

Art. 15   16)

16)
L'art. 15 è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e successivamente dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, Nr. 7, ed infine abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 15/bis (Rifugi di proprietà provinciale)

(1) Per definire il fabbisogno di investimenti e manutenzioni e le relative priorità di intervento dei rifugi alpini di proprietà provinciale, la Giunta provinciale può avvalersi di una commissione di esperti.

(2) La commissione di esperti è composta da:

  1. il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio, o un suo delegato/una sua delegata;
  2. il direttore/la direttrice dell’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali, o un suo delegato/una sua delegata;
  3. i/le presidenti delle due associazioni alpinistiche del territorio maggiormente rappresentative, o un loro delegato/una loro delegata.

(3) La commissione di esperti ha compiti di consulenza per la Giunta provinciale e coadiuva gli uffici provinciali nelle questioni riguardanti i rifugi alpini di proprietà provinciale. In particolare, esprime valutazioni in ordine ai lavori di manutenzione e di ricostruzione, alla priorità degli stessi e alle migliori scelte tecniche da adottare. La commissione svolge inoltre un’attività di coordinamento, controllo e vigilanza sui gestori dei rifugi alpini di proprietà provinciale.

(4)  Ai membri della commissione di esperti non spettano compensi o rimborsi spese. 17)

17)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 16 (Modalità di vendita dei beni immobili)        delibera sentenza

(1)  La vendita dei beni immobili avviene mediante pubblico incanto o, dopo la sua eventuale diserzione, mediante licitazione privata, sulla base del valore di stima accertato dall'ufficio estimo provinciale.

(2)  L'amministrazione provinciale può procedere alla vendita dei beni immobili tramite trattativa privata nei seguenti casi

  1. quando il valore di stima non superi l'importo di 260.000 euro; 18)
  2. quando i beni vengano destinati alla realizzazione di impianti o di servizi pubblici o comunque al perseguimento di finalità di pubblico interesse;
  3. quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere un diritto di prelazione;
  4. quando l'immobile è soggetto ai vincoli sulla tutela del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi della legislazione vigente e l'acquirente si impegni al restauro entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale ed in conformità alle norme vigenti in materia.

(3)  19)

(4) I proventi derivanti dall’alienazione di immobili possono essere reimpiegati per l’acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari. 20)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001 - Patrimonio indisponibile della Provincia - alienazione mediante procedura di aggiudicazione- ricorso giurisdizionale - inammissibilità di motivi aggiunti
18)
La lettera a) è stata sostituita dall'art. 19 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
19)
L'art. 16, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 32, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
20)
L'art. 16, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 32, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 17 (Alienazione di beni immobili a destinazione agricola ad affittuari coltivatori diretti)  

(1)  21)

(2)  22)

(3) 23) 

(4)  Se gli immobili da alienare sono situati ad un'altitudine superiore a 600 m s.l.m. e l'acquirente del bene, rispettivamente il suo dante causa nell'ambito di una famiglia coltivatrice diretta, abbiano coltivato per almeno dieci anni consecutivi il bene immobile oggetto della compravendita, il prezzo di vendita viene determinato ai sensi dell'articolo 21 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32.24) 

(5)   25) 

21)
L'art. 17, comma 1, e stato abrogato dall'art. 37, comma 1, lettera a), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
22)
L'art. 17, comma 2, è stato abrogato dall'art. 37, comma 1, lettera a), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
23)
Abrogato dall'art. 3 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.
24)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.
25)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 46 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, successivamente sostituito dall'art. 18 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13, dall'art. 11, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12, e dall'art. 19, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1, ed infine abrogato dall'art. 37, comma 1, lettera a), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 18 (Permuta di beni immobili)

(1)  L'amministrazione provinciale è autorizzata a permutare a trattativa privata immobili di proprietà provinciale con altri immobili, quando risulti conveniente per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L'eventuale conguaglio sarà effettuato in denaro.26) 

26)
Vedi l'art. 42 della L.P. 20 dicembre 1993, n. 27:
Art. 42

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare dal Ministero della difesa la piena proprietà di aree demaniali e dei fabbricati eventualmente su di esse esistenti non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali dell'amministrazione militare, cedendo in permuta al Ministero della difesa alloggi da realizzarsi a cura e spese della Provincia su terreni del demanio militare. Per la realizzazione degli alloggi da cedere in permuta la Provincia può avvalersi anche dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

(2) La permuta sarà tradotta in atto definitivo dopo che gli alloggi costruiti siano stati collaudati dai tecnici dell'amministrazione militare.

(3) La Provincia cederà il cinque per cento delle aree acquistate ai sensi del comma 1 a cooperative edilizie formate da personale dipendente dal Ministero della difesa in servizio od in quiescenza avente la residenza da almeno cinque anni in provincia di Bolzano. Le relative aree sono delimitate nei piani di attuazione. Il prezzo di cessione è pari a quello stimato per la permuta.

(4) La Giunta provinciale, sentiti i comuni territorialmente interessati e la commissione urbanistica provinciale provvede alla modifica della destinazione urbanistica delle aree acquistate ai sensi del presente articolo.

(5) Per le aree eventualmente destinate ai sensi del comma 4 all'edilizia abitativa agevolata devono essere predisposti a cura della Giunta provinciale piani di attuazione ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47. Le aree stesse sono assegnate dalla Giunta provinciale d'intesa con il comune territorialmente interessato in proprietà a soggetti aventi diritto di cui all'articolo 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'articolo 24 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e successivamente modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, ponendo a carico degli assegnatari un importo determinato secondo i criteri contenuti nell'articolo 32 della menzionata legge provinciale.

(6) La spesa necessaria per l'attuazione delle operazioni di cui al comma 1 viene stabilita dalla legge finanziaria annuale.


Vedi l'art. 40 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2:
Art. 40 (Urbanizzazione primaria della zona edilizia "Ex Caserma Mignone" nel comune di Bolzano)

(1) La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona edilizia "Ex Caserma Mignone" nel comune di Bolzano, acquisita dall'amministrazione provinciale mediante permuta ai sensi dell'articolo 42 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, viene effettuata direttamente dalla Provincia. La quota parte delle spese per la realizzazione delle menzionate opere, che è a carico dei lotti destinati all'edilizia abitativa agevolata, è finanziata con i mezzi destinati nel programma degli interventi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, alla categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera H), della stessa legge provinciale.

(2) Ad avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, le opere stesse e le aree sulle quali vengono realizzate, vengono cedute mediante convenzione in proprietà al comune di Bolzano. Nella convenzione vengono disciplinati i reciproci rapporti tra l'amministrazione provinciale ed il Comune di Bolzano risultanti dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per la zona edilizia "Ex Caserma Mignone.

Art. 19 27) 

27)
Abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.

Art. 20 (Cessione gratuita di beni immobili a comuni e persone giuridiche)    

(1) Possono essere ceduti a titolo gratuito beni immobili patrimoniali ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o altri enti territoriali, alle aziende ed enti dipendenti dalla Provincia, nonché agli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti che hanno la loro sede in provincia di Bolzano e perseguono fini di interesse pubblico.  28)

(2)  Se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, della presente legge, l'amministrazione provinciale può cedere, anche a titolo gratuito, beni immobili a persone giuridiche e associazioni.29) 

(3)  I beni ceduti ai sensi del presente articolo non possono essere alienati o destinati a scopi diversi da quelli originariamente previsti senza il consenso della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.

(4)  Il vincolo è annotato nel libro fondiario per la durata di 25 anni.

(5)  La Provincia ha diritto alla restituzione del bene senza indennizzo alcuno, anche in caso di migliorie o addizioni.

(6)  La relativa clausola è inserita nel contratto di cessione.

28)
L'art. 20, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 4 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4, poi dall'art. 17, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11, ed infine così modificato dall'art. 24, comma 2, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
29)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 20/bis (Centro di formazione e di tecnologia per i mestieri del settore legno)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all'organizzazione cui è affidata la gestione del Centro di formazione e di tecnologia per i mestieri del settore legno, a condizione che la medesima non abbia scopo di lucro, l'uso di beni immobili adatti all'espletamento dei compiti istituzionali del Centro, ferma restando l'assunzione da parte dell'organizzazione degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 11.30) 

30)
L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Art. 20/ter (Cessione di beni immobili trasferiti dallo Stato e da amministrazioni statali)      delibera sentenza

(1)  I beni immobili trasferiti alla Provincia in forza dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 320, e 21 dicembre 1998, n. 495, possono essere ceduti nel seguente ordine decrescente di preferenza:

  1. ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o ad altri enti pubblici, a condizione che gli stessi destinino i beni al perseguimento dei propri fini istituzionali o comunque al perseguimento di finalità di pubblico interesse; qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 20, la cessione può avvenire a titolo gratuito;
  2. alle persone che dimostrino di avere un diritto di prelazione ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, o a persone che dimostrino di coltivare il fondo, in qualità di coltivatore diretto, da prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, ovvero del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, a condizione che nell'ultimo biennio non abbiano ceduto fondi rustici; cessioni nel pubblico interesse non sono da considerare alienazioni ai sensi della presente lettera;
  3. alle persone o loro successori legali, che dimostrino che il bene era stato loro espropriato da parte dallo Stato o dall'amministrazione statale;
  4. alle persone che dimostrino di avere un diritto di prelazione ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 817.

(2)  La Giunta provinciale può illimitatamente vendere immobili sulla base del valore di stima a persone di cui al comma 1, lettere b) e d), se il loro valore stimato dall'ufficio estimo provinciale è inferiore al limite fissato dall'articolo 16, comma 2, lettera a).

(3)  Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 non trovano applicazione per i beni destinati urbanisticamente a zone per insediamenti edilizi o produttivi, per impianti turistici o per attrezzature collettive ovvero qualora gli stessi vengono dati in permuta dalla Giunta provinciale. Tali immobili non vengono pubblicati negli elenchi di cui al comma 4. Gli immobili destinati urbanisticamente a zone per insediamenti edilizi o produttivi o per impianti turistici possono essere venduti senza limitazioni dalla Giunta provinciale, se il loro valore stimato è inferiore al limite fissato dal comma 2.

(4)  Per i beni immobili che la Giunta provinciale intende cedere sono formati degli elenchi distinti per comuni. Gli elenchi sono pubblicati per 30 giorni all'albo del comune nel cui territorio sono ubicati i beni. L'intenzione di alienare è comunicata alle persone di cui al comma 1, lettere b) e d), tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Coloro che intendono far valere un titolo di preferenza di cui al comma 1, lettere b), c) e d), devono comunicarlo per iscritto, a pena di decadenza, alla Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio, entro 3 mesi dal termine della pubblicazione. 31)

(5)  La deliberazione della Giunta provinciale che dispone il trasferimento del bene a un comune o ad un altro ente pubblico costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale.32) 

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 novembre 2016, n. 283 - LP sull'amministrazione del patrimonio della Provincia - beni dello Stato trasferiti alla Provincia - alienazione a privati - ordine di preferenza tra gli interessati divergente dal diritto di prelazione a livello statale - irrilevanza per il giudizio a quo - modalità di esternalizzazione della volontà di vendita - ordinamento civile - illegittimità costituzionale
31)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 novembre 2016, n. 283, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo del comma 4 dell'art. 20/ter, così in vigore prima della modifica ad opera dell'art. 38 della L.P. n. 6/2007.
32)
L'art. 20/ter è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 16 luglio 2002, n. 9, e successivamente modificato dall'art. 19 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, e dalll'art. 38 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 20/quater (Cessione gratuita di beni immobili)

(1)  L’amministrazione provinciale, i comuni e altri enti pubblici della Provincia di Bolzano possono cedere, anche a titolo gratuito, ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario beni immobili che possiedono le caratteristiche di opere di bonifica. 33)

(2)  I comuni della provincia di Bolzano possono cedere, anche a titolo gratuito, alla Provincia autonoma di Bolzano beni immobili destinati ai fini istituzionali della Provincia stessa. 34)

33)
L'art. 20/quater è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, e poi così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
34)
L'art. 20/quater, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 21 (Alienazione di beni mobili fuori uso)  

(1)  I beni mobili divenuti inservibili vengono di regola permutati con altri beni, che li sostituiscono. Qualora tali beni non vengano permutati, l'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio può alienarli tramite trattativa privata. L'alienazione può essere effettuata a condizione che il relativo consegnatario dichiari i beni fuori uso e rilasci un parere di congruità sul prezzo, ovvero lo richieda presso il funzionario responsabile della procedura d'acquisto di quella classe di beni.35) 

(2)  I beni sopraindicati possono essere ceduti anche a titolo gratuito qualora i richiedenti siano istituti di beneficienza, enti pubblici, cooperative, associazioni e altre persone giuridiche senza fini di lucro, aventi sede nella provincia e operanti prevalentemente per la popolazione della provincia.

35)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

Art. 21/bis (Disposizioni in materia di immobilizzazioni finanziarie per partecipazioni societarie della Provincia)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali in cui la Provincia già detenga una partecipazione.

(1/bis) La Giunta provinciale nei casi di cui al comma 1 è altresì autorizzata a conferire azioni o quote di società di capitali, in cui la Provincia già detenga una partecipazione, ad un'altra società in cui la Provincia ed enti pubblici e società con partecipazione pubblica detengano la totalità del capitale sociale, al fine di perseguire un interesse comune tra soci pubblici, anche tramite società con partecipazione pubblica diretta o indiretta, che abbia come obiettivo verificabile e circostanziato il soddisfacimento di bisogni di interesse generale. 36)

(1/ter)  La Giunta provinciale è altresì autorizzata, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, a partecipare in società già partecipate dalla Regione. 37)

(2)  Ove non ricorrano le condizioni previste dal comma 1, la sottoscrizione di azioni o quote è autorizzata con legge provinciale.

(3)  Al fine di garantire l’espletamento di servizi di interesse generale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre operazioni di ripiano di perdite e di ricapitalizzazione di società partecipate dalla Provincia aventi per oggetto la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia stessa. La dotazione del rispettivo capitolo viene alimentata dal fondo di riserva per spese impreviste.

(4) L’assessore provinciale competente informa il Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi dei commi 1, 1/bis, 1/ter e 3, entro 30 giorni dalla definizione dell’operazione. 38) 39)

36)
L'art. 21/bis, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e poi così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.
37)
L'art. 21/bis, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 18, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
38)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, e poi così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
39)
L'art. 21/bis, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 2240) 

40)
Abrogato dall'art. 6 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

Art. 23 (Contabilità patrimoniale)   delibera sentenza

(1)  La dimostrazione della consistenza dei beni immobili e mobili della Provincia all'inizio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso, è effettuata in sede di rendiconto generale della Provincia, unitamente alle altre poste attive e passive del patrimonio.

(2)  I relativi dati sono comunicati all'ufficio bilancio della ragioneria della Provincia, corredati da una relazione illustrativa dei principali movimenti verificatisi dell'esercizio trascorso.

(3)  La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti degli uffici provinciali che detengono registri o evidenze relative a posizioni creditorie o debitorie della Provincia, non rilevabili dalla contabilità finanziaria.

massimeDelibera N. 4897 del 19.12.2005 - Criteri per l’ammortamento dei beni della Provincia

Art. 24 (Cancellazione del vincolo di inalienabilità)

(1)  Per gli immobili trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 48, la Giunta provinciale, su richiesta del comune interessato, può autorizzare la cancellazione del vincolo di inalienabilità anche prima della scadenza del termine stabilito, purché l'immobile venga trasferito in tutto o in parte ad un altro ente pubblico per il perseguimento di fini istituzionali nell'interesse della popolazione locale.

Art. 25 (Delega di funzioni)

(1)  Ove gli affari relativi all'amministrazione del patrimonio non vengano ripartiti ai sensi dell'articolo 52, terzo comma, del D.P.R. 670/1972, il Presidente della giunta provinciale può delegare ad un assessore, anche supplente, oppure a funzionari dirigenti secondo il vigentr ordinamento degli uffici provinciali, l'esercizio, in tutto o in parte, delle funzioni attribuitegli dalla presente legge.

(2)  La Giunta provinciale, previa approvazione di un programma annuale di amministrazione del patrimonio, delega l’assessore provinciale competente a disporre l’acquisizione, l’alienazione o la cessione gratuita di immobili, nonché la costituzione o l’estinzione di diritti reali, qualora il loro valore non superi l’importo di 260.000,00 euro. I relativi contratti, con valore fino alla predetta soglia, sono stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio. 41)

41)
L'art. 25, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 2, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 26 (Abrogazione di norme)

(1)  Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

  1. articolo 4 della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14,
  2. legge provinciale 10 dicembre 1975, n. 54,
  3. articolo 8 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 48,
  4. la legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche.42) 
42)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 1 della L.P. 16 luglio 2002, n. 9.

Art. 27

(1)  Con regolamento saranno emanate disposizioni per la tenuta degli inventari, per la disciplina dei compiti dei consegnatari di beni mobili e immobili, nonché per il servizio di custodia da  affidare ad estranei all'Amministrazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

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