(1) Il comma 5 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:
“5. Il contenuto delle affermazioni pubblicitarie, anche generiche, riguardanti prezzi, ribassi, sconti o valori delle merci poste in vendita deve essere comprovato in modo idoneo a richiesta degli organi di vigilanza. Qualsiasi forma di pubblicizzazione è consentita, per le vendite di liquidazione e promozionali, a partire dal secondo giorno feriale antecedente l'inizio della singola vendita e per le vendite di fine stagione, a partire dal giorno di inizio delle stesse. È in tutti i casi ammesso l’allestimento del punto vendita, comprese le vetrine, anche con cartellini riportanti i prezzi, a partire dal secondo giorno feriale antecedente l’inizio della singola vendita. All’interno del punto vendita e nelle vetrine deve essere esposto un cartello bilingue ben leggibile riportante la data di inizio effettivo della vendita straordinaria. Le vendite presentate o pubblicizzate come vendite di liquidazione, speciali per cessione, cambio gestione, chiusura, trasferimento, ristrutturazione, di saldi, di fine stagione, di realizzo di rimanenze di magazzino e tutte quelle presentate attraverso sinonimi comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate, sono soggette alle disposizioni della legge e del presente regolamento.”