(1) Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, sono così sostituiti:
“Art. 1 Ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento determina le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche richieste per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, nonché la disciplina del comitato scientifico, in attuazione degli articoli 6 e 16 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14.
Art. 2 Conoscenze linguistiche
1. Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, devono sostenere un test di valutazione sulla capacità di comprensione orale delle lingue italiana e tedesca.
Art. 3 Prova di comprensione orale
1. La capacità di comprensione orale della lingua italiana e tedesca è accertata nel seguente modo: ai candidati vengono letti due testi distinti, in lingua italiana e tedesca, su una materia inclusa nel programma del corso di formazione specifica di medicina generale; i testi devono essere riassunti per iscritto. I candidati possono scegliere in quale delle due lingue redigere il riassunto.”