(1) Il comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
“(1) Fra gli altri servizi accessori che, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge, possono essere prestati a favore della sola clientela alloggiata, sono anche comprese la fornitura di giornali, riviste, pellicole non impressionate e francobolli, nonché le prestazioni di wellness e beauty, che sono comunque accessorie rispetto alla prestazione principale ricettiva.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.