(1) L’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 1997, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 2 Spese ammesse
1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese straordinarie:
2. Nell’ambito del fondo di compensazione la gestione dei mezzi finanziari per le diverse spese straordinarie di cui al comma 1 avviene separatamente.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.