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c) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2011, n. 371)
Regolamento sulla qualità dell'aria

1)
Pubblicato nel B.U. 13 dicembre 2011, Nr. 50.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, di seguito denominata legge, disciplina la valutazione e la gestione della qualità dell’aria, il piano della qualità dell’aria, i programmi per la riduzione e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, i piani d’azione, nonché le relative norme tecniche ed i valori limite di qualità dell’aria.

(2) Il presente regolamento da inoltre attuazione alla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, alla direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente, nonché alle relative disposizioni a livello statale.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Per il significato dei termini non specificati nel presente regolamento si rinvia alle definizioni contenute nelle direttive di cui all’articolo 1, ovvero a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa”.

Art. 3 (Qualità dell’aria)

(1) Nell’allegato A sono indicati i valori limite, i valori obiettivo ed i livelli critici della qualità dell’aria stabiliti dalla normativa europea e statale vigente.

(2) Il piano della qualità dell’aria può individuare obiettivi di qualità dell’aria più restrittivi dei valori limite di cui al comma 1 allo scopo di preservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con le strategie di sviluppo sostenibile attraverso l’applicazione di provvedimenti che non comportino costi sproporzionati.

Art. 4 (Valutazione e controllo della qualità dell’aria)

(1) La valutazione della qualità dell’aria viene effettuata dall’Agenzia provinciale per l’ambiente, di seguito denominata Agenzia, secondo i criteri stabiliti a livello statale. All’Agenzia sono affidate in particolare le seguenti attività:

  1. zonizzazione del territorio ai fini della pianificazione delle attività di controllo della qualità dell’aria;
  2. controllo della qualità dell’aria ambiente attraverso la rete di misurazione, di campagne di misura e le simulazioni modellistiche;
  3. classificazione delle zone in base ai dati di qualità dell’aria ed alle relative soglie di valutazione;
  4. aggiornamento dell’inventario delle emissioni;
  5. informazione alla popolazione;
  6. trasmissione delle relazioni e delle comunicazioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Art. 5 (Piano della qualità dell’aria)

(1) Il piano della qualità dell’aria è lo strumento principale di pianificazione dei provvedimenti di riduzione e prevenzione dell’inquinamento atmosferico. Alla stesura del piano concorrono le amministrazioni pubbliche, le associazioni ed i cittadini nelle forme stabilite dal comma 2.

(2) Su proposta dell’Agenzia, la Giunta provinciale approva il piano della qualità dell’aria secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

(3) Il piano individua le zone in cui sono superati i valori limite di cui all’allegato A e stabilisce i provvedimenti di massima a cui fare riferimento nella stesura dei programmi di riduzione dell’inquinamento atmosferico.

(4) I programmi di riduzione sono adottati al fine di consentire il rispetto dei valori limite di cui all'allegato A nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa.

(5) Il piano individua i provvedimenti da adottare al fine di rispettare i valori obiettivo di cui all’allegato A o gli obiettivi di qualità dell’aria di cui all’articolo 3, comma 2. Tali provvedimenti di carattere provinciale possono essere adottati anche come programmi di prevenzione e non devono comportare costi sproporzionati.

(6) Il piano può prevedere che l’adozione dei programmi di riduzione o di prevenzione che si applicano solo in alcune parti del territorio provinciale spetti agli enti direttamente interessati.

(7) L’Agenzia favorisce la partecipazione permanente alle attività di gestione della qualità dell’aria da parte delle amministrazioni comunali dei Comuni di Bolzano, Merano, Bressanone, Laives, Brunico, Appiano e Silandro, delle associazioni provinciali maggiormente rappresentative delle attività economiche e della tutela dell’ambiente, degli altri enti pubblici e delle ripartizioni provinciali direttamente interessati all’applicazione dei provvedimenti. In relazione alle tematiche da trattare, l’Agenzia invita ai lavori del tavolo tecnico per la qualità dell’aria tutti o alcuni dei soggetti di cui sopra allo scopo di consultarsi in merito ai seguenti argomenti:

  1. applicazione ed efficacia dei provvedimenti;
  2. problemi di natura tecnica e possibili soluzioni;
  3. proposte per l’individuazione di nuovi provvedimenti ed iniziative a livello locale;
  4. armonizzazione dei provvedimenti emanati a livello comunale.

Art. 6 (Piano di azione)

(1) Il piano di azione è finalizzato in primo luogo alla tutela della popolazione dalle conseguenze a breve termine per la salute generate da concentrazioni di inquinanti atmosferici pari o superiori alle soglie di allarme o di informazione di cui all’allegato B.

(2) Il piano di azione ha anche lo scopo di contrastare circostanze contingenti e non prevedibili che potrebbero causare il superamento di uno o più valori limite o valori obiettivo di cui all’allegato A.

(3) Il piano di azione prevede l’applicazione di provvedimenti di carattere straordinario e temporaneo al fine di limitare o di sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del superamento o del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme.

(4) Il piano di azione prevede anche informazioni alla popolazione al fine di dare indicazioni utili alla tutela della salute e all’assunzione di comportamenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di inquinanti.

Art. 7 (Provvedimenti d’urgenza)   delibera sentenza

(1) Qualora venga constatato o previsto il superamento della soglia di allarme di cui all’allegato B relativamente al biossido di zolfo (SO2) o al biossido di azoto (NO2), l’Agenzia informa immediatamente i sindaci dei Comuni territorialmente competenti ed il Centro Situazione provinciale presso il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco. I sindaci emanano i provvedimenti d’urgenza necessari a proteggere la salute dei cittadini ed a ridurre tempestivamente le emissioni degli inquinati responsabili del superamento.

(2) Qualora venga constatato o previsto il superamento della soglia di informazione o della soglia di allarme di cui all’allegato B relativa all’ozono (O3), l’Agenzia informa tempestivamente la popolazione attraverso i mezzi di comunicazione invitando la stessa ad assumere comportamenti mirati alla riduzione delle emissioni e consigliando ai soggetti particolarmente sensibili di assumere misure precauzionali a tutela della propria salute.

massimeDelibera 20 marzo 2023, n. 245 - Programma per la riduzione dell'inquinamento da NO2 – revisione 2023

Art. 8 (Provvedimenti a breve termine)

(1) Qualora venga constatato o previsto il superamento della soglia di attenzione di cui all’allegato B, l’Agenzia informa la popolazione interessata affinché assuma comportamenti tali da ridurre le emissioni di PM10 ed informa le amministrazioni comunali interessate affinché predispongano gli atti amministrativi ed i provvedimenti che dovessero rendersi necessari in caso di raggiungimento della soglia di azione.

(2) Qualora venga constatato o previsto il superamento della soglia di azione di cui all’allegato B, i Comuni territorialmente interessati emanano i provvedimenti d’azione definiti nell’allegato C.

(3) I provvedimenti di cui all’allegato C, parte I entrano in vigore entro tre giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Agenzia e rimangono in vigore fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è rilevato il superamento della soglia di azione. Qualora non venga rilevato il superamento del valore limite per il PM10 di cui all’allegato A, i provvedimenti di cui sopra non trovano applicazione nel periodo compreso tra il 1. aprile ed il 30 settembre.

(4) I provvedimenti di cui all’allegato C, parte II entrano in vigore entro sette giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Agenzia. Tali provvedimenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è rilevato il superamento della soglia di azione.

(5) I Comuni emanano i provvedimenti di cui al comma 2 qualora si trovino nella zona in cui è stato rilevato o previsto il superamento della soglia di azione. L’allegato D stabilisce le zone ed i Comuni che ve ne fanno parte in base alla tipologia dei provvedimenti da emanare.

(6) I provvedimenti di cui al comma 2 sono emanati dai Sindaci dei Comuni territorialmente competenti. In caso di inerzia provvede in via sostitutiva il Presidente della Provincia.

Art. 9 (Abrogazioni)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 31 marzo 2003, n. 7 “Regolamento sulla qualitá dell’aria” è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

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