(1)Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è aggiunto il seguente comma 4:
“4. I dati relativi alle superfici coltivate, inseriti nel fascicolo aziendale secondo le modalità descritte ai commi precedenti, sono da considerarsi, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, da ogni punto di vista dati verificati ai fini del trattamento di qualsiasi domanda di aiuto.”
(1) L’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:
“Art. 14 Controlli a campione
1. Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Agricoltura dispone periodicamente idonei controlli a campione sulla veridicità dei dati dichiarati. A tal fine si può avvalere del personale del Corpo forestale provinciale, che effettua i controlli a campione anche in occasione dei controlli da eseguirsi presso l’impresa ai sensi del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.”
(1) La lettera e) dell’allegato A del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituita:
“e) la consistenza complessiva e dimensione delle superfici coltivate, nonché i titoli di conduzione e i dati catastali;”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.