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Delibera 30 maggio 2011, n. 892
Approvazione dei criteri per la concessione di emolumenti per lo svolgimento di periodi di formazione medico-specialistica ai sensi delle Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 (modificata con delibera n. 1089 del 22.07.2013)

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di emolumenti per l’assolvimento di periodi di formazione medico- specialistica ai sensi della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14

Art. 1 (Oggetto)

1. Allo scopo di promuovere la formazione medico-specialistica, la Giunta Provinciale può concedere emolumenti per l’assolvimento di periodi di formazione. I criteri disciplinano la concessione di emolumenti per l’assolvimento della formazione medico-specialistica ai sensi degli articoli 22, 23 e 26 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 in forma vigente.

Art. 2 (Procedura di concessione)

1. L’assegnazione degli emolumenti previsti in questo regolamento avviene secondo la delega di funzioni ai sensi della delibera n. 2892/2009 con decreto dell’Assessore provinciale alla famiglia, sanità e politiche sociali.

2. Gli emolumenti vengono concessi nell’ambito del fabbisogno triennale della Provincia approvato dal Ministero alla salute.

3. Gli emolumenti vengono concessi nell’ambito della disponibilità finanziaria annuale della Provincia.

Art. 3 (Beneficiari e presupposti per il beneficio)

Gli assegni di studio vengono concessi alle mediche ed ai medici in formazione specialistica che lavorano nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o presso posti di formazione all’estero convenzionati con la Provincia o presso posti di formazione all’estero, ovvero per:

a) l’assolvimento di massimo un anno della materia principale o dopo l’assolvimento della materia principale per l’assolvimento delle materie complementari mancanti, ovvero complessivamente massimo un anno,

b) l’assolvimento di periodi di formazione presso strutture pubbliche o private in Italia e all’estero che non hanno concluso convenzioni con la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige,

c) l’assolvimento di periodi di formazione nei reparti accreditati dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige,

d) di periodi di formazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno.

I beneficiari di emolumenti si obbligano per iscritto a prestare, dopo il conseguimento della specializzazione, servizio nel servizio sanitario della provincia in proporzione alla durata della concessione dell’emolumento.

Art. 4 (Documenti richiesti)

La/Il richiedente dovrà presentare in allegato al modulo di domanda una relazione scritta che contiene una descrizione di quanto segue:

  1. il programma dettagliato della materia principale da assolvere o delle mancanti materie complementari;
  2. gli obiettivi fissati;
  3. la durata del periodo di formazione;
  4. il nominativo della/del direttrice/direttore e/o di un tutor presso la struttura, la/il quale è responsabile per il corretto ed effettivo svolgimento del programma.

Tale relazione dovrà essere sottoscritta dalla/dal responsabile della struttura presso la quale verrà svolto il periodo di formazione.

Al termine del periodo di formazione dovrà essere elaborata un’ulteriore relazione in merito:

all’effettivo svolgimento del periodo di formazione;

  1. agli obiettivi raggiunti;
  2. ai risultati che non sono stati realizzati, con indicazione delle cause del mancato raggiungimento degli stessi.

Tale relazione, sottoscritta dal medico in formazione, dalla/dal direttrice/direttore della struttura e dal tutor, dovrà essere inviata, a cura del medico in formazione insieme al riconoscimento del periodo di formazione da parte dell’Ordine dei Medici competente, all’Ufficio provinciale per la formazione del personale sanitario.

Art. 5 (Domanda e termine per la consegna della domanda)

La domanda per la concessione di emolumenti deve essere redatta su carta semplice in conformità all’allegato schema esemplificativo (appendice A) e debitamente sottoscritta. La domanda deve essere presentata all’Amministrazione Provinciale – Ufficio formazione del personale sanitario - Bolzano, Via Canonico Michael Gamper, n. 1.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificazione di iscrizione all’Ordine dei Medici di data non anteriore a sei mesi in riferimento alla data di consegna della domanda,

b)copia della carta di identità valida o di un documento equivalente,

c)curriculum vitae datato e firmato,

d) il rapporto d’impiego nel servizio sanitario provinciale o presso strutture all’estero convenzionate con la Provincia (vengono presi in considerazione solo attestati di servizio emessi dall’ente competente),

e)anni compiuti di specializzazione medica, con riferimento alla specialità indicata nella domanda (vengono presi in considerazione solo attestati rilasciati dall’Ordine dei Medici competente),

f) descrizione ai sensi dell’articolo 4.

Art. 6 (Pagamento degli emolumenti)

I pagamenti degli emolumenti avvengono in un periodo di tre mesi su presentazione della relativa documentazione di cui all’articolo 4.

Art. 7 (Decadenza)

La/Il beneficiaria/o decade dal diritto all’assegnazione degli emolumenti se, successivamente all'atto di assegnazione, viene accertato in modo univoco che non era in possesso di tutti i requisiti per ottenere il beneficio ovvero se sono state fatte dichiarazioni non veritiere per beneficiare degli emolumenti. Restano salve le vigenti norme penali in materia.

Appendice: Domanda …omissis…

 

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