(1) L’articolo 2 comma 1 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2004, n. 34, è così sostituito:
„1. Il presente regolamento si applica a tutti gli edifici di nuova costruzione con esclusione degli edifici agricoli nonché degli edifici industriali, artigianali e per il commercio all’ingrosso.”
(1) Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto del presidente della provincia 29 settembre 2004, n. 34, è così sostituito:
“2. Affinché possa essere rilasciato il certificato d'abitabilità, il fabbisogno energetico annuo degli edifici deve essere pari o inferiore alla categoria B del certificato CasaClima. La relativa certificazione è rilasciata dall’agenzia CasaClima.”
(1) Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del presidente della provincia 29 settembre 2004, n. 34, è abrogato.
Il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione e si applica agli edifici per i quali la domanda di concessione edilizia è stata inoltrata dopo la sua l'entrata in vigore.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Questa disposizione entra in vigore dopo la chiusura del relativo procedimento di notifica ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dd. 22 giugno 1998.