1. Le domande complete vengono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono all’ufficio. L’ufficio provinciale competente può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria e l’integrazione ovvero la rettifica della domanda o della documentazione allegata. Le domande che non vengono perfezionate entro i termini previsti sono archiviate d’ufficio ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche.
2. Le domande complete vengono trasmesse dall'Ufficio Commercio e servizi secondo l’ordine cronologico in cui pervengono al Comitato provinciale per le comunicazioni che verifica il possesso dei requisiti necessari per ottenere i contributi di cui ai presenti criteri. Il Comitato provinciale per le comunicazioni controlla:
a) L‘autorizzazione alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale.
b) La copertura del territorio ovvero il raggiungimento della popolazione.
c) L’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione o, limitatamente ai portali informativi online locali, al registro della stampa presso il tribunale competente.
d) La diffusione dei contenuti incentivabili oltreché l’osservanza delle norme in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il limite delle inserzioni pubblicitari, del commercio elettronico e delle televendite.
3. Il Comitato provinciale per le comunicazioni è tenuto ad effettuare le verifiche di cui al comma 2 entro 45 giorni dal ricevimento della domanda.
4. I controlli di cui al comma 2 lettera d) possono essere effettuati anche in ogni caso dubbio o su richiesta dell'ufficio provinciale competente. Essi possono essere effettuati a campione, indipendentemente dal fatto che sia già stata presentata una domanda di contributo ma anche con continuità. I risultati di questa verifica possono essere utilizzati per la valutazione delle domande pervenute. La quantità di tali controlli viene determinata da anno in anno dall’ufficio provinciale competente per materia, sentiti il Comitato provinciale per le comunicazioni nonché l’Agenzia di stampa e comunicazione.
5. L'Ufficio Commercio e servizi controlla i documenti di cui all’articolo 3 comma 4.
6. La concessione del contributo o il rigetto delle domande di contributo è disposto con decreto della direttrice di ripartizione delegata /del direttore di ripartizione delegato e competente per materia, sentiti in merito al provvedimento finale il Comitato provinciale per le comunicazioni nonché l’Agenzia di stampa e comunicazione.
7. La liquidazione del contributo concesso è disposta dalla direttrice/dal direttore del competente ufficio provinciale.
8. Tutti i termini indicati nei presenti criteri sono termini perentori.