1. Alle imprese di comunicazione locali possono essere concessi contributi nella misura di cui all’articolo 4, in quanto la loro attività esplica effetti unicamente in ambito locale e pertanto non incide sugli scambi fra Stati membri e non falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
2. La dotazione finanziaria viene suddivisa fra tutte le imprese di comunicazione richiedenti; se un’impresa di comunicazione viene successivamente esclusa dai contributi, il contributo assegnato a tale impresa di comunicazione non sarà ripartito proporzionalmente alle altre imprese di comunicazione ammesse alla concessione di contributi. Una eccezione costituisce il caso, in cui l'importo sia superiore al 10% del budget totale.