1. Possono beneficiare dell’erogazione gratuita di prodotti per celiaci le persone residenti nel territorio provinciale e iscritte al Servizio sanitario provinciale che ne hanno diritto ai sensi del comma 4
2. Finché non sarà garantita la circolarità dei buoni spesa a livello nazionale, le persone non residenti nel territorio provinciale, iscritte o anche non iscritte al Servizio sanitario provinciale, hanno diritto all’erogazione di prodotti per celiaci solo previa autorizzazione dell’Azienda Sanitaria di residenza, alla quale i prodotti sono direttamente fatturati.
3. Le persone non residenti in Italia, ma iscritte al Servizio sanitario provinciale hanno diritto alla concessione dei prodotti per celiaci secondo le modalità di cui alle presenti linee guida.
4. La condizione di avente diritto all’erogazione gratuita di prodotti per celiaci è certificata dalla/dallo specialista dei presidi e centri di riferimento per la diagnosi della celiachia, individuati dalle Regioni e Province autonome, ed è specificata dai seguenti codici di esenzione:
a) 059.579.0 MALATTIA CELIACA
b) 059.694.0 DERMATITE ERPETIFORME