1. Per l'espletamento delle attività, la Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie dispone del personale tecnico e amministrativo necessario, secondo la pianta organica approvata dal suo Consiglio d’amministrazione. Il personale viene assunto e amministrato dalla Ripartizione provinciale Personale. Il contingente dei collaboratori e delle collaboratrici della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie è fissato dalla Giunta provinciale, entro i limiti della disponibilità sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio gestionale della Provincia.
2. La Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie può incaricare docenti e stipulare convenzioni con le Università per la messa a disposizione del personale docente. I contratti, anche a tempo determinato, del personale docente, da scegliersi fra professori universitari/ professoresse universitarie, esperti/esperte di alta qualificazione scientifica o professionisti/professioniste con comprovata e riconosciuta competenza, sono stipulati dal Direttore/dalla Direttrice della Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie in applicazione del relativo Regolamento, approvato dal Consiglio d’amministrazione. Il trattamento economico del personale docente è stabilito sulla base del relativo regolamento, approvato dal Consiglio d’amministrazione.