1. I costi devono essere strettamente connessi allo svolgimento dell’iniziativa e rientrare nelle seguenti spese ammissibili:
a) spese per il personale:
1) spese per il personale (dipendente e non dipendente) impiegato per il progetto, quali stipendi, imposte (escluse le imposte sul reddito e sul patrimonio, tranne l’imposta sulle attività produttive) e oneri previdenziali e assistenziali, accantonamenti sul fondo TFR, compensi. Tali spese possono essere riconosciute fino all’ammontare massimo previsto dai parametri per la retribuzione del personale provinciale;
2) rimborsi delle spese di viaggio e alloggio per il personale e i collaboratori volontari/le collaboratrici volontarie impiegati per il progetto, secondo i massimali stabiliti dalla Giunta provinciale per i dipendenti della Provincia;
b) spese amministrative e di gestione:
1) canoni di locazione e spese accessorie, spese di riscaldamento, pulizia, acqua, luce, spese postali e telefoniche, spese di cancelleria e per materiali di consumo, biglietti di ingresso, spese per pubblicizzare i progetti, per la realizzazione grafica e la stampa e altre spese strettamente connesse allo svolgimento dell’iniziativa;
2) costi di assicurazione (assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed eventuale assicurazione contro gli infortuni dei bambini e dei ragazzi partecipanti);
c) costi connessi alle attività dell’ente gestore del progetto:
1) acquisto di materiale culturale, ludico, didattico e pedagogico (oggetti mobili) necessario per lo svolgimento del progetto;
2) altre spese minori, comunque indispensabili per l'organizzazione e la realizzazione dei progetti, fino a un valore massimo di 1.000,00 euro per progetto. Per gli spostamenti, devono essere utilizzati in via primaria i mezzi del trasporto pubblico.
2. Le voci di spesa si riferiscono ai singoli progetti.
3. Sono riconosciute solo le spese che si riferiscono ai progetti specificati nella domanda di contributo e per il periodo di effettivo svolgimento dei progetti stessi.
4. Le spese devono essere direttamente connesse all'organizzazione e alla realizzazione dei progetti e devono essere essenziali, funzionali e adeguate.
5. Per i progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), sono ammesse anche le spese per il vitto dei bambini, dei ragazzi e del personale di assistenza, nonché quelle per il servizio di sorveglianza.
6. Eventuali canoni di locazione e spese accessorie possono essere riconosciuti esclusivamente per i locali necessari allo svolgimento dell’attività programmata e per il periodo di utilizzo degli stessi e solo qualora sussista la comprovata impossibilità di utilizzare locali presso strutture proprie o pubbliche, o comunque finanziate prevalentemente tramite denaro pubblico.
7. L'Agenzia per la Famiglia calcola i valori medi e gli indicatori delle voci di spesa. Se questi si discostano significativamente, per i singoli progetti, dai valori medi, si chiede al richiedente di darne giustificazione. Il riconoscimento di queste spese rientra nella discrezionalità dell’amministrazione.
8. Per i progetti che vengono affidati dai richiedenti ad altri enti gestori mediante accordo (convenzione), i calcoli di cui al comma 7 si riferiscono, anche in relazione a più progetti, a tali enti gestori.