1. Per verificare la regolare utilizzazione dei contributi concessi, la ripartizione provinciale competente in materia di servizi effettua controlli a campione su almeno il 10 per cento delle imprese beneficiarie del contributo. L’individuazione dei casi da sottoporre al controllo avviene secondo il principio di casualità. A questi si aggiungono i casi che la ripartizione o il Comitato provinciale per le comunicazioni ritiene opportuno controllare.
2. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di servizi o da un suo delegato/una sua delegata, da un membro del Comitato provinciale per le comunicazioni e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.
3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari dei contributi non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute, nonché a verificare l’effettivo adempimento dei compiti di interesse economico generale da parte delle imprese beneficiarie e per escludere un’eventuale sovracompensazione.
4. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria al controllo. Se necessario, questo potrà essere effettuato anche mediante sopralluogo. Qualora, nonostante una specifica richiesta dell’ufficio, entro il termine di 30 giorni l’impresa beneficiaria sottoposta al controllo non provveda a presentare informazioni o documenti integrativi, il contributo concesso è revocato e l’impresa resta esclusa anche per il successivo anno a quello in cui sono stati effettuati i controlli dai benefici della legge provinciale.
5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui alla legge provinciale, dei presenti criteri o di uno o più impegni assunti dall’impresa beneficiaria all’atto della domanda di contributo, così come la presentazione di dichiarazioni false o di documenti falsi comporta la revoca del contributo e la restituzione dello stesso, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua liquidazione. L’impresa resta esclusa anche per il successivo anno a quello in cui sono stati effettuati i controlli dai benefici della legge provinciale. Gli importi che l’impresa deve restituire possono essere compensati con eventuali contributi a cui la stessa ha diritto. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.