1. L’importo del contributo concesso è determinato tenuto conto dei fondi disponibili.
2. Il contributo concesso non può in nessun caso essere superiore al contributo richiesto. La spesa ammessa e le percentuali di contributo vengono confrontate con le entrate previste. L'importo del contributo si riduce in proporzione alle entrate.
3. Possono essere concesse le seguenti percentuali di contributo:
a) fino all’80 per cento dei costi ammessi relativi al personale di assistenza;
b) l’85 per cento dei costi ammessi per il personale e per i mezzi necessari a consentire un’assistenza adeguata a bambini e ragazzi con disabilità e/o con documentazione clinica. Tali costi devono essere indicati separatamente nel preventivo dettagliato di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b);
c) fino al 67 per cento dei restanti costi ammessi.
4. Il contributo non può comunque superare la differenza tra le entrate e le uscite previste.
5. Per i progetti che si svolgono interamente al di fuori dell'Alto Adige si applica una percentuale univoca di contributo fino al 40 per cento.
6. Non sono ammessi a finanziamento singoli progetti per i quali il contributo da assegnare, come calcolato ai sensi del presente articolo, sia inferiore a 1.000,00 euro.
7. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri vantaggi economici concessi dalla Provincia per le stesse spese ammesse.