1. La promozione secondo i presenti criteri corrisponde al punto 197, lettera d), della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), secondo cui, nel caso di mezzi di informazione e/o prodotti culturali che, per motivi linguistici e geografici, hanno un pubblico locale, si può ritenere che la misura in questione abbia un impatto puramente locale e di conseguenza non incida sugli scambi commerciali tra Stati membri.
2. Ai fini dei presenti criteri si applicano le definizioni della legge provinciale.