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Delibera 22 dicembre 2020, n. 1025
Covid-19 – Misure nel settore dei servizi di assistenza alla prima infanzia - revoca della deliberazione n. 733/2020 e conferma della deliberazione n. 543/2020 con indicazione delle modalità applicative, anche in deroga ai vigenti criteri nel settore

Per tutelare la salute pubblica dalla diffusione della pandemia di COVID-19, sia lo Stato che la Provincia sono costretti a emanare di continuo nuove misure restrittive.

Negli ultimi mesi il funzionamento dei servizi di assistenza alla prima infanzia ha subito continue interruzioni, poiché i loro gestori hanno dovuto monitorare costantemente la situazione del personale e dei bambini frequentanti e attenersi alle prescrizioni dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, che all’occorrenza può ordinare la completa chiusura del servizio o la chiusura di singoli gruppi o sezioni.

Tali misure hanno dunque comportato, comportano e comporteranno, da un lato, costi aggiuntivi e minori entrate per i gestori dei servizi e, dall’altro, significative limitazioni nella fruizione del servizio per le famiglie utenti.

I criteri per il finanziamento delle microstrutture e del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia/Tagesmütter sono stabiliti nell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 666 del 30 luglio 2019.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1054 del 3 ottobre 2017 sono stati definiti i criteri per la concessione di contributi ai datori di lavoro pubblici e privati per l’acquisto di posti bambino presso i servizi di assistenza alla prima infanzia aziendali.

Le disposizioni previste dalle precedenti deliberazioni n. 263 del 15 aprile 2020 e n. 543 del 21 luglio 2020 contengono apposite deroghe ai succitati criteri di finanziamento dei servizi di assistenza alla prima infanzia, al fine di tutelare sotto il profilo economico le famiglie utenti e gli enti gestori privati, affinché, questi ultimi, ad emergenza Covid-19 conclusa, possano uscire indenni dalla crisi e operare nuovamente a pieno regime, supportando la progressiva ripresa dell'intero sistema produttivo.

La Giunta provinciale ritiene ora necessario revocare la propria deliberazione n. 733 del 29 settembre 2020 (“Deroghe ai criteri di finanziamento dei servizi alla prima infanzia”), alla luce dell’andamento epidemiologico, in quanto alcune disposizioni in essa contenute sono ormai superate e altre sono già ricomprese nelle citate deliberazioni n. 263/2020 e n. 543/2020.

La Giunta provinciale ritiene inoltre opportuno riepilogare in maniera chiara le disposizioni relative alle modalità di finanziamento da applicare in relazione alle molteplici casistiche esistenti nell’attuale situazione di emergenza, quali ad esempio la chiusura completa del servizio, la chiusura di alcuni gruppi/sezioni, la quarantena di uno o più bambini frequentanti o del personale, e infine la progressiva riapertura dei servizi di assistenza all’infanzia dopo la chiusura.

È infine necessario prevedere, per l’anno 2021, una deroga ai termini e alle modalità di concessione dei contributi di cui ai “Criteri per il finanziamento di microstrutture e del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia” dell’allegato A alla deliberazione n. 666 del 30 luglio 2019, e di semplificarne l’iter amministrativo, vista l’oggettiva difficoltà per i richiedenti di prevedere con esattezza i costi di gestione e un coerente Piano di sviluppo dei suddetti servizi per l’anno 2021, anche al fine di garantire agli enti gestori privati un flusso costante di liquidità.

Alla copertura degli oneri stimati, derivanti da tali criteri, si provvede nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni dei bilanci provinciali.

L’Avvocatura della Provincia ha esaminato la proposta di deliberazione sotto il profilo giuridico, linguistico e della tecnica legislativa, e richiesto lo svolgimento dei controlli per la parte contabile e con riferimento al diritto dell’Unione europea (vedasi e-mail prot. 0835702 del 04/12/2020).

Il Consiglio dei Comuni ha espresso parere favorevole alle modifiche (vedasi e-mail prot. 850156 del 14/12/2020).

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

a voti unanimi legalmente espressi

quanto segue:

1. Le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 543 del 21.07.2020 (“Covid-19 – Misure nel settore dei servizi per la prima infanzia”) si applicano ogni qualvolta si ripresentino le condizioni che impongono la chiusura dei servizi, la chiusura di gruppi o sezioni, o la riapertura parziale dei servizi, nel rispetto delle regole vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19; per maggior chiarezza si riportano qui di seguito i punti 1 e 2 suindicati.

Punti 1 e 2 della deliberazione n. 543 del 21 luglio 2020:

1) Alla copertura dei costi sostenuti dagli enti gestori nel periodo di sospensione dei servizi di microstruttura e assistenza domiciliare all’infanzia a causa dell’emergenza Covid-19 provvedono il Comune di riferimento o il datore di lavoro e la Provincia, in base alla consueta ripartizione dei finanziamenti, assumendo come parametro di riferimento il costo orario stabilito e ammesso a contributo provinciale per ciascun servizio, e ferma restando l’esenzione dalla compartecipazione tariffaria delle famiglie per tutto il tempo di sospensione del servizio.

2) Alla copertura dei costi sostenuti dagli enti gestori nella “fase 2” di ripresa dell’attività, avvenuta nel pieno rispetto delle regole vigenti per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19, si provvede come segue:

a) Alla copertura dei costi delle ore fatturate relative ai bambini frequentanti partecipano, come previsto dai criteri vigenti, il Comune o il datore di lavoro, le famiglie utenti e la Provincia.

b) Poiché le misure di sicurezza e prevenzione adottate hanno di fatto comportato e comportano, a carico degli enti gestori, costi aggiuntivi e minori entrate a causa del ridotto numero degli utenti ammessi, la Provincia riconosce e finanzia la differenza tra le ore previste nei contratti vigenti al momento della chiusura dei servizi (parametro di riferimento) e quelle fatturate agli utenti.

2. È approvata la seguente modifica del punto 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 543 del 21 luglio 2020:

3) Come parametro di riferimento valgono le ore di assistenza contrattualmente pattuite con le famiglie, i Comuni o i datori di lavoro al momento della chiusura dei servizi e il relativo costo orario ammesso a contributo; per la copertura dei costi di cui ai punti 1 e 2, lettera b), i contratti con le famiglie sono da considerarsi validi per l’intero periodo, purché si sia conclusa positivamente la fase di ambientamento dei bambini.

3. Ai fini dell’applicazione della corretta modalità di finanziamento, tutti i periodi di chiusura parziale o totale dei servizi di assistenza all’infanzia imposti da decreti statali, da ordinanze del Presidente della Provincia o da prescrizioni dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono ritenuti rientranti nella cosiddetta “fase 1”, con conseguente applicazione del relativo sistema di finanziamento e con l’esenzione dal pagamento a favore delle famiglie, in base al punto 1 della predetta deliberazione della Giunta provinciale n. 543 del 21 luglio 2020.

Le varie tipologie di chiusura dipendono non solo dalla situazione epidemiologica e dal grado di diffusione del Covid-19, ma anche dallo stato di salute dei bambini frequentanti e del personale, e si possono così riassumere:

- chiusure generalizzate in seguito a ordinanze contingibili e urgenti o altri provvedimenti;

- chiusure dei servizi di interi Comuni o di cluster all’interno di Comuni (zone rosse);

- chiusura del servizio, ma con accesso autorizzato solamente a determinate categorie di utenti;

- quarantene o casi di positività al Covid-19 tra i bambini assistiti o del personale, che comportino la chiusura dell’intero servizio oppure di gruppi o sezioni.

4. In deroga a quanto previsto dai vigenti “Criteri per il finanziamento di microstrutture e del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia” di cui all’Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 666 del 30 luglio 2019, per l’anno 2021 si adottano le seguenti modalità di erogazione dei contributi per il servizio di microstruttura e per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia:

a) Il Piano di sviluppo dei servizi per la prima infanzia di cui all’articolo 2 dell’allegato A alla deliberazione n. 666 del 30 luglio 2019 non deve essere presentato.

b) Entro il 31 gennaio 2021 i Comuni, per il servizio di microstruttura, e gli enti gestori privati, per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia/ Tagesmütter, presentano all’Agenzia provinciale per la famiglia una domanda, compilata sull’apposito modulo semplificato, per ottenere un contributo forfettario per l’anno 2021, il cui importo è da determinarsi sulla base dei dati dell’anno 2020 e della situazione corrente dell’emergenza epidemiologica.

c) Dopo l’emanazione del provvedimento di concessione verrà liquidato agli aventi diritto un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo forfettario.

d) Il contributo effettivamente spettante verrà infine rideterminato d’ufficio dall’Agenzia provinciale per la famiglia sulla base del consuntivo 2021 presentato dai beneficiari in sede di rendicontazione.

e) Per quanto riguarda il servizio di microstruttura, i Comuni, sulla base dell’anticipo del contributo forfettario liquidato dalla Provincia, provvederanno a saldare agli enti gestori privati tutte le fatture riguardanti anche la cosiddetta “fase 1” (chiusura dell’intero servizio o di un gruppo o sezione) e la cosiddetta “fase 2” (riapertura a basso regime).

f) Per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia/ Tagesmütter, la Provincia gestirà l’intero iter di erogazione dei finanziamenti agli enti gestori privati, compresi quelli relativi ai costi della “fase 1” e della “fase 2”, e provvederà, secondo i criteri vigenti, a recuperare a posteriori la quota di partecipazione ai costi di pertinenza dei vari Comuni, dopo aver approvato il consuntivo per il 2021 presentato in sede di rendicontazione dagli enti gestori privati di tale servizio.

5. Per la concessione dei contributi per il 2020 restano valide le domande presentate dai richiedenti e i relativi aggiornamenti con le previsioni di costo ipotizzate in riferimento alla situazione esistente a settembre 2020; il contributo effettivamente spettante verrà rideterminato a consuntivo a base delle spese effettive sostenute, tenendo conto del finanziamento spettante per ognuno dei periodi rientranti nelle varie fasi suindicate, che si sono verificati nel corso del 2020. Per il servizio di microstruttura i Comuni sono tenuti a pagare le fatture emesse nell’anno 2020 a loro carico dagli enti gestori privati, comprese quelle riferite alle varie tipologie di chiusura rientranti nella “fase 1”, indicate al punto 3 della presente deliberazione.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 733 del 29 settembre 2020 è revocata con effetto dal 1° gennaio 2021.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

 

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