(1) Dopo l’articolo 10/bis della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 10/ter (Vie ferrate)
1. Le vie ferrate sono importanti sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale sia come infrastruttura turistica. Per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria la Provincia può concedere contributi ai soggetti che le gestiscono su base volontaria o istituzionale. A tale scopo la Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco delle vie ferrate e dei gestori ai quali l’Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime. L’inserimento delle vie ferrate nell’elenco non costituisce titolo per la costituzione di servitù a favore della collettività né costituisce un elemento di prova dell’esistenza di un diritto consuetudinario.
2. I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori delle vie ferrate e i proprietari dei terreni sono disciplinati da una convenzione.
3. La convenzione prevede in particolare:
a) l’individuazione delle vie ferrate e dei relativi gestori;
b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie ferrate.
4. Nella deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione alla stipula della convenzione sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1 nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all’uopo da presentarsi.”
(2) Nel comma 1 dell’articolo 11, nel comma 1 dell’articolo 12 e nel comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, le parole: “dall’Art. 10/bis” sono sostituite dalle parole: “dagli articoli 10/bis e 10/ter”.
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500.000,00 euro per l’anno 2022, in 500.000,00 euro per l’anno 2023 e in 500.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.