(1) Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Per l'assistenza nelle residenze per anziani e in determinate forme di assistenza abitativa, l’assegno di cura è integrato con un ulteriore importo, fissato dalla Giunta provinciale in base ai servizi di assistenza e di cura offerti. In deroga al comma 1, nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i pagamenti del fondo per la non autosufficienza per le persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani o in determinate forme di assistenza abitativa vanno direttamente agli enti gestori delle strutture. In tali casi l’importo previsto per il pagamento delle prestazioni di assistenza e di cura può essere determinato come importo unitario per posto letto, anche in deroga agli importi previsti al comma 2. Ai fini dell’armonizzazione dei criteri di ammissione nei servizi accreditati di cui al presente comma, la Giunta provinciale può impartire direttive vincolanti agli enti gestori.”
(2) Il comma 3/bis dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“3/bis Per le persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani o in determinate forme di assistenza abitativa e aventi diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, il pagamento ha luogo a carico del fondo per la non autosufficienza, con le medesime modalità previste dal comma 3 per l’assegno di cura.”