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o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 11)
Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2022

1)
Pubblicato nel supplemento 2 del B.U. 13 gennaio 2022, n. 2.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, “Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura”)

(1) Dopo l’articolo 1/ter della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1/quater (Accordi di filiera e di distretto)

1. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare la Provincia promuove la sottoscrizione di accordi di filiera di rilevanza interprovinciale o interregionale.

2. Al fine di favorire la costituzione, lo sviluppo e il rafforzamento dei distretti del cibo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, la Provincia promuove la sottoscrizione di accordi di distretto tra i diversi soggetti operanti nel territorio dei singoli distretti del cibo.

3. La Giunta provinciale determina le caratteristiche dei distretti del cibo operanti a livello provinciale e i criteri per la loro individuazione.”

(2) Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/bis (Commissione di esperti ed esperte quale organo tecnico consultivo)

1. È istituita una Commissione di esperti ed esperte quale organo tecnico consultivo della Provincia autonoma di Bolzano. La commissione esprime pareri, negli ambiti di propria competenza, sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall’assessore/assessora competente in materia di agricoltura.

2. La Commissione è composta da cinque membri di riconosciuta esperienza nei rispettivi ambiti di competenza, tra cui l’ecologia, la biodiversità, la salute delle piante, l’economia e la sociologia. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni. Il/la componente più anziano/a della Commissione svolge le funzioni di coordinatore/coordinatrice della Commissione. Le funzioni di segretario/segretaria della Commissione sono svolte da un impiegato/una impiegata della ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. Ai componenti della Commissione sono riconosciuti i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000,00 euro per l’anno 2022, in 20.000,00 euro per l’anno 2023 e in 20.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, “Legge sui masi chiusi”)

(1)  Il comma 1/ter dell’articolo 4 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/ter Autorizzazioni ai sensi del comma 1 per il distacco di annessi rustici possono essere rilasciate anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nel rispetto di quanto previsto al comma 1/bis quale espressione del principio dell’indivisibilità del maso chiuso.”

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, “Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico”)

(1) Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. I veicoli a motore utilizzati dalla protezione civile, dalle forze di polizia e dai servizi di vigilanza nonché quelli utilizzati a fini istituzionali e identificabili come veicoli di servizio possono circolare sui terreni di cui all’articolo 2 e sulle strade di cui all’articolo 3 senza autorizzazione o contrassegno. Per i veicoli utilizzati per i medesimi scopi da personale provinciale e comunale, ma non identificabili come veicoli di servizio, l’autorità forestale rilascia un apposito contrassegno.”

Art. 4 (Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole: “mediante la concessione di” è inserita la parola: “premi,”.

(2) II terzo periodo del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “L’ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa posizione o, nel caso dello spostamento di cui al comma 4 di questo articolo, esclusivamente nella nuova posizione all’interno del centro edificato o direttamente confinante ad esso, con la medesima destinazione d'uso e senza aumento del numero di edifici.”

(3) La rubrica dell'articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita: „Trasformazione di volumetria esistente“.

(4) Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. All’interno dell’area insediabile, la trasformazione di volumetria esistente in volumetria con altre destinazioni d’uso è ammessa dopo la cancellazione degli eventuali vincoli, ove compatibile con i vigenti strumenti di pianificazione. In caso di interventi edilizi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere c) e d), nelle zone miste la volumetria esistente destinata ad abitazioni o ad attività di servizio, di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e b), può essere in ogni caso trasformata nell’ambito delle predette categorie di destinazione d’uso. La volumetria oggetto di trasformazione è assoggettata alla disciplina di cui all’articolo 38. All'interno di un edificio deve essere destinato ad uso abitativo almeno il 60 per cento della volumetria.”

(5) Nel comma 2 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole “Consiglio comunale” vengono aggiunte le seguenti parole: “ovvero la Giunta municipale nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti”.

(6) Dopo il comma 5 dell‘articolo 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5/bis La Provincia finanzia la collaborazione intercomunale nell’elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio concedendo contributi. L’ammontare e i criteri per la concessione dei contributi vengono stabiliti nell’accordo sulla finanza locale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Detto accordo disciplina anche i requisiti in base ai quali può essere concesso un contributo ai Comuni pilota o ai Comuni che, prima della determinazione dei criteri per la concessione dei contributi, hanno iniziato l’elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio.”

(7) Nel comma 6 dell’articolo 63 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)” sono inserite le parole: “, per la comunicazione di inizio lavori asseverata relativa al bonus di cui all’articolo 119, comma 13/ter del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche,”.

(8) Dopo il comma 3 dell'articolo 72 della legge provinciale del 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“3/bis In deroga ai commi precedenti, gli interventi rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 119, comma 13/ter, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dal menzionato articolo 119.”

(9) Dopo l’articolo 89 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 89/bis (Tolleranze costruttive)

1. Il mancato rispetto dell’altezza, delle distanze, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a vincoli storico-artistici o paesaggistici, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato/dalla tecnica abilitata, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie o con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.”

(10) L’articolo 94 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“Art. 94 (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato)

1. In caso di annullamento del titolo abilitativo, qualora in base a motivata valutazione non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi, anche in considerazione dell’esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate, l’autorità preposta alla vigilanza applica una sanzione pecuniaria, tenuto conto del danno urbanistico arrecato dalla trasformazione del territorio. L’ammontare della sanzione pecuniaria varia in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 volte l’importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 80. Ove non sia possibile determinare il costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all’importo delle opere eseguite, determinato in base all’elenco prezzi informativi opere civili della Provincia.

2. Nel caso in cui, al momento dell’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 o prima del versamento dell’ultima rata di cui al comma 5, le opere eseguite in base al titolo annullato risultino conformi al quadro normativo e alle previsioni urbanistiche a tale momento vigenti, l’autorità preposta alla vigilanza dispone la riduzione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, commisurandola alla durata dell’abuso, e la restituzione senza interessi delle somme eventualmente versate in eccesso. La sanzione ridotta non potrà comunque essere inferiore a quella di cui all’articolo 95, comma 3.

3. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata, anche nella misura ridotta di cui al comma 2, produce i medesimi effetti dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 95.

4. Nelle more della rimozione dei vizi delle procedure amministrative relative al rilascio del titolo ovvero alla formazione delle disposizioni urbanistiche su cui questo si fonda, nonché nelle more del procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato.

5. La sanzione pecuniaria può, previa motivata richiesta, essere rateizzata, secondo la seguente modalità: la somma può essere rateizzata in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. La prima rata va versata entro 30 giorni dall’irrogazione della sanzione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo. La somma oggetto di rateizzazione dovrà essere garantita da idonea polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata da una banca o compagnia assicurativa primaria di gradimento dell’Amministrazione comunale, con esclusione di garanzie emesse da agenzie finanziarie. In sede di richiesta di rateizzazione del credito dovrà essere indicato il soggetto che presterà la garanzia fideiussoria. Nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata dell’importo, si provvederà alla riscossione coattiva del credito complessivo. La fiscalizzazione dell’abuso acquista efficacia esclusivamente all’atto del pagamento dell’intero importo. Sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato.

(11) Alla fine del comma 24 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”

(12) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000.000,00 euro per l’anno 2022, in 5.000.000,00 euro per l’anno 2023 e in 5.000.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 5 (Modifiche alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, ‘Legge di tutela della natura e altre disposizioni’)

(1) Prima del comma 1 dell‘articolo 31 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“01. In caso di violazione delle disposizioni previste dal comma 6 dell’articolo 2 e definite con regolamento di esecuzione, si applicano, a seconda della gravità dell’infrazione, sanzioni il cui importo varia da 100,00 euro a 3.000,00 euro.”

Art. 6 (Modifiche alla legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3, “Approvazione del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale”)

(1) Il terzo paragrafo e la cifra “1. Attrezzature collettive di interesse comunale” del punto “B. Standard urbanistici per i piani urbanistici” delle misure relative al settore “3. Sviluppo degli insediamenti ed edilizia abitativa” del capitolo III “Obiettivi e misure” dell’allegato alla legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3, sono abrogati.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5, “Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa”)

(1) Il comma 18 dell’articolo 19 della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5, è abrogato con reviviscenza dell’articolo 27 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, nella sua versione originaria.

Art. 8 (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)

(1) Nel testo tedesco dell’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, le parole: “wobei bei Aufenthalt der Wohnmobilinsassen von über 12 Stunden die statistische sowie die polizeiliche Gästemeldung zu machen sind” sono sostituite dalle seguenti parole: “wobei die statistische sowie die polizeiliche Gästemeldung der Wohnmobilinsassen erforderlich sind”.

(2) Nel testo italiano dell’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “, la cui permanenza eccede le 12 ore”.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”

(1) Nel primo periodo del comma 8 dell’articolo 27 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “, salvo diversa previsione dello statuto,”.

Art. 10 (Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 34/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “l’erogazione di tali prestazioni” sono sostituite dalle seguenti parole: “l’erogazione di tali prestazioni anche in lingua tedesca”.

(2) Il comma 3 dell’articolo 34/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. L’Azienda Sanitaria stabilisce i criteri di invio dei pazienti alle strutture di cui al comma 1 e individua i medici autorizzati all’invio, previa valutazione caso per caso in termini di necessità clinica e appropriatezza del ricorso ad erogatori di assistenza esteri.”

(3) Dopo l’articolo 51/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 51/quater (Conclusione di contratti d’opera e di rapporti di diritto privato nel servizio sanitario provinciale)

1. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di operatori sanitari derivante dal persistente e inutile esperimento delle procedure concorsuali, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, l'Azienda sanitaria dell’Alto Adige può, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, concludere contratti d’opera o rapporti di diritto privato, per lo svolgimento di prestazioni sanitarie, purché sia stato previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale.

2. I contratti di cui al comma 1 sono conclusi con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l'utile esperimento della procedura concorsuale.

3. Per garantire la qualità del servizio, i contratti sono conclusi a seguito di un apposito avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità nonché di qualità professionale.

4. Il rinnovo del contratto è possibile soltanto se persistono le condizioni previste dal presente articolo.”

Art. 11 (Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano”

(1)  Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Ai componenti della Consulta per il sociale sono riconosciuti i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 8/ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione degli atti, la Giunta provinciale può annullare i provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c). I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), possono essere annullati dalla Giunta provinciale entro il termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione degli atti.”

(3) Alla fine del comma 2/bis dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Sono altresì definiti le modalità del possibile temporaneo utilizzo dei beni agevolati per altre attività socio-assistenziali, nonché i casi nei quali è possibile prescindere dalla restituzione del contributo.”.

(4) Nel comma 3 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “temporaneo ed”.

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000,00 euro per l’anno 2022, in 5.000,00 euro per l’anno 2023 e in 5.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8, “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8, è abrogato.

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, “Amministrazione dei beni di uso civico”)

(1) Dopo il comma 4/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4/ter Se l’amministrazione dei beni di uso civico è affidata alla giunta comunale ai sensi dei commi precedenti, non è previsto il controllo di legittimità della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8. Alle deliberazioni della giunta comunale di cui all’articolo 8, comma 1, si applica l'Art. 8, comma 5.”

Art. 14  (Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, “Ordinamento delle comunità comprensoriali”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica della comunità comprensoriale. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilità assunto previa attivazione di una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7. Inoltre, sono esclusi i collaboratori dei progetti, i quali assumono la gestione di progetti UE per conto delle Comunità comprensoriali o dei comuni del loro comprensorio, per la durata del relativo progetto nonché eventuali assunzioni di personale disciplinate da leggi speciali che prevedono assunzioni al di fuori della pianta organica.

4. La pianta organica non può superare i parametri stabiliti con regolamento.”

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 20/quater della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. I comuni della provincia di Bolzano possono cedere, anche a titolo gratuito, alla Provincia autonoma di Bolzano beni immobili destinati ai fini istituzionali della Provincia stessa.”

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Nel regolamento di cui al comma 2 possono essere previsti dei parametri per l’assunzione di dirigenti nonché, in via straordinaria e per una durata limitata nel tempo, per assunzioni al di fuori della pianta organica, al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle attività e consentire alle persone partecipanti al corso abilitante alle funzioni di segretario comunale di effettuare un ulteriore tirocinio professionalizzante.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per l’anno 2022, in 200.000,00 euro per l’anno 2023 e in 200.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) la gestione delle violazioni amministrative;”.

(2) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):

“d) il servizio di intermediazione tecnologica per la connessione alla piattaforma nazionale dei pagamenti elettronici nonché ad altre piattaforme per le comunicazioni digitali a cittadini, imprese ed enti;

e) le attività connesse e complementari a quelle di cui alle precedenti lettere.”

Art. 18 (Modifiche della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, “Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri”)

(1) La rubrica dell’articolo 15 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è così sostituita: “Sostegno per la promozione del processo di integrazione”

(2) Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

“2. La Provincia sostiene progetti e iniziative di organizzazioni private senza scopo di lucro, a condizione che queste ultime realizzino tali progetti e iniziative d’intesa con i comuni o le comunità comprensoriali.”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per l’anno 2022, in 200.000,00 euro per l’anno 2023 e in 200.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 19 (Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)

(1) Dopo l’articolo 10/bis della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 10/ter (Vie ferrate)

1. Le vie ferrate sono importanti sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale sia come infrastruttura turistica. Per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria la Provincia può concedere contributi ai soggetti che le gestiscono su base volontaria o istituzionale. A tale scopo la Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco delle vie ferrate e dei gestori ai quali l’Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime. L’inserimento delle vie ferrate nell’elenco non costituisce titolo per la costituzione di servitù a favore della collettività né costituisce un elemento di prova dell’esistenza di un diritto consuetudinario.

2. I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori delle vie ferrate e i proprietari dei terreni sono disciplinati da una convenzione.

3. La convenzione prevede in particolare:

a) l’individuazione delle vie ferrate e dei relativi gestori;

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie ferrate.

4. Nella deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione alla stipula della convenzione sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1 nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all’uopo da presentarsi.”

(2) Nel comma 1 dell’articolo 11, nel comma 1 dell’articolo 12 e nel comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, le parole: “dall’Art. 10/bis” sono sostituite dalle parole: “dagli articoli 10/bis e 10/ter”.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500.000,00 euro per l’anno 2022, in 500.000,00 euro per l’anno 2023 e in 500.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 20 (Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)

(1) Dopo l’articolo 2/bis della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2/ter (Riconoscimento di periodi di formazione)

1. Per il riconoscimento dei periodi di formazione svolti nell’ambito della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale, ambedue finanziate in toto o in parte dalla Provincia autonoma di Bolzano, la Giunta provinciale può nominare una commissione tecnico-scientifica. La commissione valuta l’esperienza formativa maturata e si esprime in merito all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio presso il servizio sanitario provinciale e a un eventuale obbligo di restituire il finanziamento provinciale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. La scelta della formazione a tempo parziale fa decadere ogni preclusione ed incompatibilità presente in caso di formazione a tempo pieno. Pertanto, ai medici che optano per tale tipologia di corso è consentito lo svolgimento di ogni altra attività lavorativa, purché compatibile con i periodi di formazione stabiliti dalla Provincia autonoma di Bolzano, fatta eccezione per i periodi in cui il corso è strutturato a tempo pieno.”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3.750,00 euro per l’anno 2022, in 3.750,00 euro per l’anno 2023 e in 3.750,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 21 (Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)

(1) Le lettere A) e B) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, e successive modifiche, sono così sostituite:

“A) La concessione di contributi in conto capitale all'Istituto per l'edilizia sociale, in seguito denominato "IPES", per l'attuazione dei programmi di costruzione di cui all'Art. 22 e per l’esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso affidate in gestione.

B) La concessione di contributi pluriennali costanti all’IPES per l'ammortamento di mutui da esso stipulati, su autorizzazione della Giunta provinciale, per l'attuazione dei programmi di costruzione e per l’esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso affidate in gestione.”

(2) Il comma 7 dell’articolo 27, della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, è così sostituito:

“7. Per la realizzazione dei propri programmi di costruzione e per l’esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso affidate in gestione, l'IPES può stipulare mutui con istituti bancari, previa autorizzazione della Giunta provinciale. La Provincia presta garanzie per i mutui stipulati dall'IPES. L'IPES provvede all’ammortamento delle rate di mutuo con i fondi depositati nel conto speciale. Qualora i fondi depositati nel conto speciale non fossero sufficienti, si provvede all’adozione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 6.”

(3) Alla fine del comma 1 dell’articolo 90, della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso in cui un socio di una cooperativa venga sostituito da un nuovo socio dopo l’acquisizione dell’area da parte della cooperativa e prima dell’assegnazione di quest’area nella sua proprietà, tali requisiti devono essere posseduti dal nuovo socio della cooperativa al momento della presentazione della domanda di contributo.”

(4) Dopo il comma 8 dell’articolo 90, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 e 11:

“9. Per la cessione o il trasferimento di alloggi per il “ceto medio”, il cambio dei soci della cooperativa edilizia che ha ricevuto un contributo ai sensi del presente articolo per la realizzazione di tali abitazioni può avvenire nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 63 e seguenti, previa verifica dei requisiti di ammissione del nuovo socio da parte della cooperativa. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata dalla cooperativa edilizia.

10. La verifica dei requisiti di ammissione ai sensi del comma 9 non è prevista per le fattispecie di cui agli articoli 66 e 66/bis.

11. Dopo lo scioglimento della cooperativa edilizia, il contributo di cui al comma 1 rimane in capo ai singoli proprietari e ai relativi alloggi, che restano soggetti ai vincoli previsti dalla vigente deliberazione della Giunta provinciale in materia di alloggi per il “ceto medio” nonché alle disposizioni in materia di vincolo sociale di cui agli articoli 63 e seguenti, per quanto applicabili.”

(5) Dopo il comma 5 dell'articolo 122 della provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5/bis Gli alloggi e le unità immobiliari ceduti dall'IPES ai sensi dell'articolo 42, comma 3/bis, della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, e successive modifiche, non possono essere alienati, neanche parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data di iscrizione nel libro fondiario del contratto di acquisto, anche agli effetti di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modifiche. Il relativo vincolo da assumere nel contratto di acquisto è annotato nel libro fondiario.”

(6) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2022, in 374.000,00 euro per l’anno 2023 e in 810.345,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 22 (Modifiche alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Per l'assistenza nelle residenze per anziani e in determinate forme di assistenza abitativa, l’assegno di cura è integrato con un ulteriore importo, fissato dalla Giunta provinciale in base ai servizi di assistenza e di cura offerti. In deroga al comma 1, nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i pagamenti del fondo per la non autosufficienza per le persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani o in determinate forme di assistenza abitativa vanno direttamente agli enti gestori delle strutture. In tali casi l’importo previsto per il pagamento delle prestazioni di assistenza e di cura può essere determinato come importo unitario per posto letto, anche in deroga agli importi previsti al comma 2. Ai fini dell’armonizzazione dei criteri di ammissione nei servizi accreditati di cui al presente comma, la Giunta provinciale può impartire direttive vincolanti agli enti gestori.”

(2) Il comma 3/bis dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“3/bis Per le persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani o in determinate forme di assistenza abitativa e aventi diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, il pagamento ha luogo a carico del fondo per la non autosufficienza, con le medesime modalità previste dal comma 3 per l’assegno di cura.”

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica”

(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: ‘In caso di presa in consegna di acqua da altri impianti soggetti all’obbligo di concessione, la durata della concessione viene adeguata alla durata della concessione di questi ultimi”.

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, “Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico”)

(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: “Al proprietario del maso avito può anche essere consegnato un attestato nonché un’insegna.”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10.000,00 euro per l’anno 2022, in 10.000,00 euro per l’anno 2023 e in 10.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 25 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Dopo il comma 12 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 13, 14, 15 e 16:

“13. Le graduatorie di merito del concorso straordinario per il personale docente, bandito con decreto del Direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana n. 7816 del 14 luglio 2020, integrate con i soggetti che hanno superato la prova scritta e che non rientrano nel contingente autorizzato dal bando di concorso, sono utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato fino al loro esaurimento. In caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, le immissioni in ruolo da tali graduatorie concorsuali sono disposte anche negli anni scolastici successivi al 2021/2022.

14. Nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo 2021/2022, fatti salvi i posti autorizzati di cui al concorso ordinario bandito con decreto del Direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana n. 7815 del 5 giugno 2020, i docenti che hanno superato il concorso straordinario bandito con decreto del Direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana n. 7816 del 14 luglio 2020 e hanno ottenuto nell’anno scolastico 2021/2022 un contratto a tempo determinato dalle graduatorie d’istituto della provincia di Bolzano sono in via straordinaria assunti a tempo indeterminato entro le operazioni di nomina dell’anno scolastico 2022/2023 sulla sede di destinazione, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e decorrenza economica dal 1° settembre 2022.

15. In sede di prima attuazione del percorso formativo abilitante di cui all’articolo 12/bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, rivolto al personale docente delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano, sono ammessi a tale percorso prioritariamente coloro che sono in possesso del requisito stabilito dal comma 1, ultimo periodo.

16. Entro l’anno scolastico 2021/2022, la Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana può indire un concorso straordinario per titoli ed esami, nel rispetto dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, per l'accesso a posti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della scuola a carattere statale in lingua italiana della provincia di Bolzano. L’esame consiste in un colloquio. Il concorso è riservato ai docenti delle scuole secondarie, in possesso dell’abilitazione oppure, in alternativa, del titolo di studio e dei 24 crediti formativi universitari (CFU) previsti dalla normativa vigente, che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione della domanda stabilita dal relativo bando, almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, a carattere statale, paritarie oppure nelle scuole professionali della provincia di Bolzano e che sono iscritti nelle graduatorie d'istituto della provincia di Bolzano valide per l’anno scolastico 2021/2022. I docenti possono partecipare al presente concorso straordinario per una sola classe di concorso, per la quale abbiano maturato almeno un’annualità di servizio. Il superamento del suddetto esame, attraverso il conseguimento del punteggio minimo di almeno 7/10 o equivalente, costituisce abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso a cui i docenti partecipano.”

(2) Nel punto 3) della lettera c) del comma 1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, dopo le parole: “per la scuola primaria” sono aggiunte le parole: “oppure del titolo di specializzazione per il sostegno”.

(3) Dopo il comma 2/sexies dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/septies Al fine dell’assunzione a tempo indeterminato, le vigenti graduatorie concorsuali per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana sono utilizzate fino al loro esaurimento, in ordine cronologico di effettuazione della procedura selettiva, dalla meno recente alla più recente. La presente disposizione si applica ai concorsi banditi a partire dal 2020.”

(4) Dopo l'articolo 12/novies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 12/decies (Disposizioni transitorie)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio educativo provinciale di istruzione e formazione per tutta la durata dell'anno scolastico 2021/2022, qualora non sia possibile sostituire il personale sospeso in attuazione delle norme che prevedono l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, possono essere attribuiti incarichi di collaborazione retribuiti e contratti a tempo determinato anche a personale collocato in quiescenza. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.”

Art. 26 (Modifica della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, “Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

“4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 la Giunta provinciale fissa i criteri per lo spegnimento dell’illuminazione delle insegne, delle insegne e scritte dotate di illuminazione propria, di qualsiasi tipo di illuminazione decorativa, l’illuminazione delle vetrine di esposizione nonché dei beni architettonici e artistici nelle ore notturne. È vietato l’uso di proiettori di fasci luminosi (skybeamer), sia mobili che fissi. È fatta salva da restrizioni o divieti qualsiasi tipologia di illuminazione installata ai fini della sicurezza pubblica e dei servizi pubblici.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 il comune procede alla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida il comune applica sanzioni amministrative da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 1.500,00 euro.”

Art. 27 (Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima”)

(1) Dopo l’articolo 2/ter della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2/quater (Misure di risparmio energetico per gli esercizi commerciali)

1. Ai fini del risparmio energetico, le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali devono essere mantenute chiuse nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e nel periodo estivo qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione, ad eccezione del tempo necessario per l’entrata e l’uscita dei clienti nonché per le operazioni di carico e scarico delle merci.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione, qualora le porte non si affaccino direttamente verso l'aria esterna oppure quando sulle porte è in funzione una barriera a lama d’aria per ridurre le perdite di energia.

3. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, fissa i criteri per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il comune procede alla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida il comune applica sanzioni amministrative da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 1.500,00 euro.”

Art. 28 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”

(1)  Dopo il comma 1 dell’articolo 60 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

“2. Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste conduce le trattative per il rinnovo dei contratti integrativi di cui al comma 1 e sottoscrive gli stessi in via definitiva per la parte datoriale.”

Art. 29 (Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell'apprendistato”)

(1)  Il comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. La formazione aziendale può essere svolta anche in istituzioni pubbliche. In tal caso la formazione non è basata su un contratto di apprendistato ma su un altro rapporto di lavoro di natura formativa. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per tale tipo di formazione aziendale.”

Art. 30 (Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

(1) Dopo il comma 12 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“13. Per le alunne e gli alunni che rinunciano a partecipare all’insegnamento della religione cattolica è prevista la partecipazione obbligatoria a un’offerta formativa alternativa. La Giunta provinciale approva il rispettivo regolamento di esecuzione.”

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui allo stesso comma.

Art. 31 (Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle parole: “1° luglio 2023”.

Art. 32 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1)  Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. L’attività amministrativa si ispira al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future. I criteri per promuovere uno sviluppo sostenibile sono disciplinati con regolamento.”

Art. 33 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) è consentito, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), previa autorizzazione ed escluso l'uso delle strutture e dei mezzi dell'ente di appartenenza, esercitare saltuariamente e comunque al di fuori dell'orario di lavoro, attività lucrative i cui proventi lordi ai fini dell’imposta dei redditi delle persone fisiche non superano in ogni caso il 30 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l’indennità integrativa speciale. In caso di interesse comprovato per l’amministrazione, la predetta percentuale dei proventi lordi per singoli profili professionali può essere aumentata dalla Giunta provinciale fino al 50 per cento del predetto stipendio lordo. La Giunta provinciale può altresì concedere lo stesso aumento nei casi di comprovato e motivato particolare interesse pubblico. In ogni caso sono consentiti, previa autorizzazione, proventi lordi fino all’importo annuo di 7.000,00 euro;”.

Art. 34 (Disposizione finanziaria)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 1, 4, 11, 16, 18, 19, 20, 21 e 24, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 35 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionArt. 1 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, “Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura”)
ActionActionArt. 2 (Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, “Legge sui masi chiusi”)
ActionActionArt. 3 (Modifica della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, “Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico”)
ActionActionArt. 4 (Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)
ActionActionArt. 5 (Modifiche alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, ‘Legge di tutela della natura e altre disposizioni’)
ActionActionArt. 6 (Modifiche alla legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3, “Approvazione del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale”)
ActionActionArt. 7 (Modifica della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5, “Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa”)
ActionActionArt. 8 (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)
ActionActionArt. 9 (Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”
ActionActionArt. 10 (Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 11 (Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano”
ActionActionArt. 12 (Modifica della legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8, “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, “Amministrazione dei beni di uso civico”)
ActionActionArt. 14  (Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, “Ordinamento delle comunità comprensoriali”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)
ActionActionArt. 17 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 18 (Modifiche della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, “Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri”)
ActionActionArt. 19 (Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)
ActionActionArt. 20 (Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)
ActionActionArt. 21 (Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)
ActionActionArt. 22 (Modifiche alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”)
ActionActionArt. 23 (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica”
ActionActionArt. 24 (Modifica della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, “Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico”)
ActionActionArt. 25 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 26 (Modifica della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, “Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica”)
ActionActionArt. 27 (Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima”)
ActionActionArt. 28 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”
ActionActionArt. 29 (Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell'apprendistato”)
ActionActionArt. 30 (Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”)
ActionActionArt. 31 (Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 32 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)
ActionActionArt. 33 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)
ActionActionArt. 34 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 35 (Entrata in vigore)
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionu''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16
ActionActionv''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17
ActionActionw''') Legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1
ActionActionx''') Legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5
ActionActiony''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 16
ActionActionz''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 17
ActionActiona'''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18
ActionActionb'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22
ActionActionc'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23
ActionActiond'''') Legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
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ActionActionXIII Ordinamento forestale
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