(1) Dopo il comma 12 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“13. Per le alunne e gli alunni che rinunciano a partecipare all’insegnamento della religione cattolica è prevista la partecipazione obbligatoria a un’offerta formativa alternativa. La Giunta provinciale approva il rispettivo regolamento di esecuzione.”
(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui allo stesso comma.