(1) Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. I veicoli a motore utilizzati dalla protezione civile, dalle forze di polizia e dai servizi di vigilanza nonché quelli utilizzati a fini istituzionali e identificabili come veicoli di servizio possono circolare sui terreni di cui all’articolo 2 e sulle strade di cui all’articolo 3 senza autorizzazione o contrassegno. Per i veicoli utilizzati per i medesimi scopi da personale provinciale e comunale, ma non identificabili come veicoli di servizio, l’autorità forestale rilascia un apposito contrassegno.”