(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Nel regolamento di cui al comma 2 possono essere previsti dei parametri per l’assunzione di dirigenti nonché, in via straordinaria e per una durata limitata nel tempo, per assunzioni al di fuori della pianta organica, al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle attività e consentire alle persone partecipanti al corso abilitante alle funzioni di segretario comunale di effettuare un ulteriore tirocinio professionalizzante.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per l’anno 2022, in 200.000,00 euro per l’anno 2023 e in 200.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.