(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 20/quater della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. I comuni della provincia di Bolzano possono cedere, anche a titolo gratuito, alla Provincia autonoma di Bolzano beni immobili destinati ai fini istituzionali della Provincia stessa.”