(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. L’attività amministrativa si ispira al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future. I criteri per promuovere uno sviluppo sostenibile sono disciplinati con regolamento.”