(1) Dopo il comma 12 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 13, 14, 15 e 16:
“13. Le graduatorie di merito del concorso straordinario per il personale docente, bandito con decreto del Direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana n. 7816 del 14 luglio 2020, integrate con i soggetti che hanno superato la prova scritta e che non rientrano nel contingente autorizzato dal bando di concorso, sono utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato fino al loro esaurimento. In caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, le immissioni in ruolo da tali graduatorie concorsuali sono disposte anche negli anni scolastici successivi al 2021/2022.
14. Nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo 2021/2022, fatti salvi i posti autorizzati di cui al concorso ordinario bandito con decreto del Direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana n. 7815 del 5 giugno 2020, i docenti che hanno superato il concorso straordinario bandito con decreto del Direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana n. 7816 del 14 luglio 2020 e hanno ottenuto nell’anno scolastico 2021/2022 un contratto a tempo determinato dalle graduatorie d’istituto della provincia di Bolzano sono in via straordinaria assunti a tempo indeterminato entro le operazioni di nomina dell’anno scolastico 2022/2023 sulla sede di destinazione, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e decorrenza economica dal 1° settembre 2022.
15. In sede di prima attuazione del percorso formativo abilitante di cui all’articolo 12/bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, rivolto al personale docente delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano, sono ammessi a tale percorso prioritariamente coloro che sono in possesso del requisito stabilito dal comma 1, ultimo periodo.
16. Entro l’anno scolastico 2021/2022, la Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana può indire un concorso straordinario per titoli ed esami, nel rispetto dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, per l'accesso a posti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della scuola a carattere statale in lingua italiana della provincia di Bolzano. L’esame consiste in un colloquio. Il concorso è riservato ai docenti delle scuole secondarie, in possesso dell’abilitazione oppure, in alternativa, del titolo di studio e dei 24 crediti formativi universitari (CFU) previsti dalla normativa vigente, che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione della domanda stabilita dal relativo bando, almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, a carattere statale, paritarie oppure nelle scuole professionali della provincia di Bolzano e che sono iscritti nelle graduatorie d'istituto della provincia di Bolzano valide per l’anno scolastico 2021/2022. I docenti possono partecipare al presente concorso straordinario per una sola classe di concorso, per la quale abbiano maturato almeno un’annualità di servizio. Il superamento del suddetto esame, attraverso il conseguimento del punteggio minimo di almeno 7/10 o equivalente, costituisce abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso a cui i docenti partecipano.”
(2) Nel punto 3) della lettera c) del comma 1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, dopo le parole: “per la scuola primaria” sono aggiunte le parole: “oppure del titolo di specializzazione per il sostegno”.
(3) Dopo il comma 2/sexies dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/septies Al fine dell’assunzione a tempo indeterminato, le vigenti graduatorie concorsuali per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana sono utilizzate fino al loro esaurimento, in ordine cronologico di effettuazione della procedura selettiva, dalla meno recente alla più recente. La presente disposizione si applica ai concorsi banditi a partire dal 2020.”
(4) Dopo l'articolo 12/novies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 12/decies (Disposizioni transitorie)
1. Al fine di garantire la continuità del servizio educativo provinciale di istruzione e formazione per tutta la durata dell'anno scolastico 2021/2022, qualora non sia possibile sostituire il personale sospeso in attuazione delle norme che prevedono l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, possono essere attribuiti incarichi di collaborazione retribuiti e contratti a tempo determinato anche a personale collocato in quiescenza. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.”